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Informationen zum Dokument  BGer 5A_404/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_404/2007 vom 24.09.2007
 
{T 0/2}
 
5A_404/2007 /biz
 
 
Sentenza del 24 settembre 2007
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, Presidente,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________AG,
 
opponente.
 
Oggetto
 
fallimento,
 
ricorso in materia civile contro la decisione emanata
 
il 4 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
 
Considerando:
 
che il 12 luglio 2007 A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 4 luglio 2007 con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha nuovamente pronunciato il suo fallimento chiesto dalla B.________AG;
 
che. il 20 luglio 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato il ricorrente a fornire entro il 20 agosto 2007 un anticipo spese di fr. 2'000.--;
 
che. il 28 agosto 2007 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF di 5 giorni dalla ricezione del decreto per il versamento dell'anticipo spese;
 
che. l'invio postale, spedito quale atto giudiziario, contenente tale decreto non è stato ritirato dal ricorrente;
 
che. giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso e che pertanto il decreto del 28 agosto 2007, giunto a Camorino il giorno seguente, dev'essere considerato notificato il 5 settembre 2007;
 
che. non essendo intervenuto pagamento alcuno entro il termine assegnato, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che. giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
 
che. le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
 
Losanna, 24 settembre 2007
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente:
 
Il cancelliere:
 
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