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Informationen zum Dokument  BGer 6B_567/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_567/2007 vom 30.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_567/2007 /viz
 
Sentenza del 30 settembre 2007
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, Presidente,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (falsità in documenti e falsa testimonianza),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 6 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 6 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa formulata da A.________ contro B.________ e C.________ per titolo di falsità in documenti e falsa testimonianza.
 
A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale.
 
2.
 
La via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (v. sentenza 6B_12/2007 del 5 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Infatti, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa, non possono prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Nella fattispecie, la ricorrente è una semplice denunciante. Non dimostra, e del resto nemmeno sostiene, di avere un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Difettando la legittimazione ricorsuale dell'insorgente, il gravame dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 settembre 2007
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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