BGer 2D_100/2007 | |||
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BGer 2D_100/2007 vom 17.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2D_100/2007 /biz
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Sentenza del 17 ottobre 2007
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Merkli, presidente,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Costantino Delogu,
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contro
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
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Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Permesso di dimora,
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ricorso sussidiario in materiale costituzionale contro
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la decisione emanata il 28 agosto 2007 dal Consiglio
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di Stato del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.________ (1974), cittadina ucraina, è entrata in Svizzera nel giugno 2006 al beneficio di un visto semestrale per motivi medici accompagnata dal figlio B.________ (13.09.2003). Il 19 luglio 2006 ella ha partorito il secondogenito C.________ presso una clinica ticinese. Dopo aver richiesto, il 3 novembre 2006, il rilascio di un permesso di dimora per lavorare alle dipendenze di una ditta ticinese, domanda respinta dall'Ufficio della manodopera estera il 29 novembre 2006, l'interessata ha sollecitato il 14/27 febbraio 2007 il rilascio di un permesso di dimora a scopo di studio nonché la concessione di autorizzazioni di soggiorno per i figli nell'ambito del ricongiungimento familiare.
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B.
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Il 12 marzo 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di A.________. A sostegno del proprio rifiuto ha osservato, da un lato, che uno studente, oltre a dovere venire da solo in Svizzera, non poteva farsi raggiungere dalla famiglia e, dall'altro, che la partenza dell'interessata dal nostro Paese alla fine degli studi non era garantita.
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Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato con giudizio del 28 agosto 2007.
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C.
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Il 3 ottobre 2007 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede che la decisione governativa sia annullata. Adduce, in sintesi, la violazione del divieto dell'arbitrio sotto diversi aspetti così come dei principi dell'uguaglianza di trattamento e della proporzionalità. Domanda inoltre che sia concesso l'effetto sospensivo al proprio gravame.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 10 ottobre 2007 ha invitato il Consiglio di Stato a trasmettergli l'inserto di causa.
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Diritto:
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1.
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La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 I 1069); la presente procedura è quindi disciplinata dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
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2.
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2.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
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2.2 Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rilascio di un permesso di dimora a scopo di studio ad una straniera. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
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In concreto la ricorrente non può prevalersi di una disposizione specifica dell'ordinamento legislativo federale o di un accordo internazionale, di cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio dell'autorizzazione sollecitata. In particolare non può appellarsi all'art. 8 CEDU (sui requisiti di applicazione, cfr. DTF 126 II 335 consid. 2a; 130 II 281 consid. 3 e rispettivi richiami). Inoltre dagli art. 32 e 38 OLS non scaturisce alcun diritto al rilascio di un permesso di dimora (cfr. DTF 130 II 281 consid. 2.2). Il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi inammissibile (art. 83 lett. c n. 2 LTF).
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2.3 Non essendo dato il ricorso in materia di diritto pubblico, il Consiglio di Stato è quindi l'ultima istanza cantonale (art. 113 LTF combinato con l'art. 10 lett. a della legge ticinese di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, dell'8 giugno 1998). Rimane da vagliare se il ricorso sussidiario in materia costituzionale sia ricevibile.
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Secondo l'art. 115 lett. b LTF è legittimato al ricorso sussidiario in materia costituzionale chi ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. Sennonché, come già spiegato da questa Corte, il divieto generale dell'arbitrio sgorgante dall'art. 9 Cost. non conferisce, di per sé, un interesse legittimo ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF quando, come in concreto, viene censurata un'errata applicazione del diritto (cfr. DTF 133 I 185 consid. 6.1 e 6.3). Le censure riferite alla pretesa violazione del principio della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio, rispettivamente all'applicazione inficiata d'arbitrio di determinate norme, sono quindi inammissibili. Va poi osservato che il principio della proporzionalità, la cui disattenzione è censurata dalla ricorrente, non è un diritto costituzionale con portata propria (DTF 131 I 91 consid. 3.3; 126 I 112 consid. 5b).
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2.4 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei suoi diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale (DTF 133 I 185 consid. 6.2). Ella non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa. In altre parole, la ricorrente non può riferirsi a quesiti indissociabili dal merito del litigo, quali, segnatamente, il dovere per l'autorità di motivare sufficientemente la propria decisione o di prendere in considerazione gli argomenti giuridici sollevati dall'insorgente (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3c e 7).
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In concreto l'interessata rimprovera al Consiglio di Stato un apprezzamento arbitrario dei fatti e delle prove acquisite nel corso del procedimento. Orbene, tale problematica è legata al merito della vertenza e sfugge pertanto ad un esame di merito.
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3.
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3.1 Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF) e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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3.2 Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Losanna, 17 ottobre 2007
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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