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Informationen zum Dokument  BGer 5A_542/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_542/2007 vom 30.10.2007
 
{T 0/2}
 
5A_542/2007 /biz
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2007
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Raselli, presidente,
 
cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________AG,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Andrea Roth,
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano,
 
via Bossi 2a, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
avviso di pignoramento,
 
ricorso in materia civile contro la decisione emanata
 
il 7 settembre 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
 
Considerando:
 
che. il 7 settembre 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un rimedio presentato dall'escusso A.________ contro l'avviso di pignoramento;
 
che. con ricorso 21 settembre 2007 al Tribunale federale A.________ dichiara di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza, chiede una proroga del termine e la nomina di un avvocato d'ufficio;
 
che. con lettera del 21 settembre 2007 il giudice presidente della II Corte di diritto civile ha comunicato all'escusso che il termine ricorsuale è previsto dalla legge e come tale è improrogabile e che compete al ricorrente medesimo incaricare un avvocato (che potrà formulare una motivata domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio);
 
che. giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (Legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;
 
che. in concreto il ricorrente si limita a dichiarare di opporsi alla decisione dell'autorità di vigilanza e di volerla impugnare, ma non formula alcuna censura diretta contro la sentenza cantonale;
 
che. il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che. in queste circostanze appare di primo acchito esclusa, per carenza di probabilità di successo del ricorso, anche la concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 30 ottobre 2007
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente:
 
Il cancelliere:
 
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