BGer 1A.204/2006 | |||
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BGer 1A.204/2006 vom 01.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.204/2006 /biz
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Sentenza del 1° novembre 2007
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Reeb, Eusebio,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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D.X.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Raffaele Bernasconi,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia
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penale all'Italia,
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ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni emanate il 25 ottobre 2005 e il 18 agosto 2006 dal Ministero pubblico della Confederazione.
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Fatti:
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A.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di Giorgio Vanoni e altre persone, indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Il Gruppo Fininvest avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali concernenti acquisti fittizi di diritti televisivi, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico.
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B.
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Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, Silvio Berlusconi, E.________, Candia Camaggi, Fedele Confalonieri e Paolo Del Bue per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. per esempio sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003, 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004, 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005 e 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Le inchieste concernono sospettate compravendite, in tutto o in parte fittizie o a prezzi artificiosamente maggiorati, di diritti televisivi effettuate da società del Gruppo Fininvest, in particolare per il tramite della società U.________.
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C.
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In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte della Svizzera, che in tale ambito ha aperto un'indagine per titolo di riciclaggio riguardo al conto eee e al conto fff, cointestato rispettivamente intestato ad D.X.________, con complemento del 24 ottobre 2005 (19a domanda integrativa), la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di diverse società, amministrate dall'indagato E.________, presso la W.________SA, di sequestrare i conti dei quali D.X.________ è titolare rispettivamente contitolare, sui quali sarebbero stati effettuati importanti bonifici provenienti dalle menzionate società, e di poter partecipare alla cernita della documentazione. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 25 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste. Con sentenza 1A.291/2005 del 14 novembre 2005 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto amministrativo presentato da D.X.________ contro la decisione incidentale.
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D.
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Dopo aver respinto un'istanza di riesame e di revoca parziale del sequestro, mediante decisione di chiusura del 18 agosto 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia dei documenti del conto ggg e del conto fff, intestati ad D.X.________, come pure del conto eee, di cui aveva ordinato il blocco degli averi (circa 13 milioni di franchi), cointestato ad D.X.________ e al di lei padre H.X.________.
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E.
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Avverso questa decisione D.X.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via provvisionale, di concedere l'effetto sospensivo al gravame e, in via principale, di annullare la decisione di entrata nel merito e quella di chiusura e il blocco degli averi. Riguardo alla trasmissione dei documenti bancari dei tre conti, ella postula di annullare la decisione di chiusura. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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Il MPC e l'Ufficio federale di giustizia, quest'ultimo rinunciando a formulare osservazioni, propongono di respingere il ricorso. Nelle osservazioni, la ricorrente ribadisce le sue conclusioni. Il 6 marzo, il 5 giugno e il 25 ottobre 2007 ella ha prodotto complementi al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1
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Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
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1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
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1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
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1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di entrata in materia e una di chiusura del MPC il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. Conformemente agli art. 80l cpv. 1 e 21 cpv. 4 lett. b AIMP, il ricorso contro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge. La domanda provvisionale di concedere effetto sospensivo al gravame è quindi superflua.
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1.5 La legittimazione della ricorrente, titolare rispettivamente contitolare dei conti bancari oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (art. 9a OAIMP).
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2.
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2.1 Riguardo alla trasmissione dei documenti, la ricorrente si limita a sostenere che quelli concernenti i conti eee e ggg non presenterebbero alcuna utilità per il procedimento estero, ritenuto che l'ipotesi accusatoria formulata dall'autorità rogante, secondo cui ella e H.X.________ sarebbero coinvolti in quanto "prestanomi" di E.________, sarebbe priva di fondamento. Al suo dire, il MPC non avrebbe considerato che le affermazioni dell'autorità richiedente non sarebbero suffragate da indizi di verosimiglianza. Rimprovera inoltre al MPC di non aver proceduto a un'analisi della rogatoria sotto il profilo dell'utilità potenziale e sostiene che si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Le censure non reggono.
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2.2 L'autorità richiedente ha rilevato che H.X.________ e la ricorrente in effetti non compaiono nella documentazione ufficiale acquisita presso le società dell'indagato E.________ site negli Stati Uniti. Essa ha nondimeno sottolineato che le ingenti disponibilità trovate sui loro conti non poggerebbero su giustificazioni commerciali, ipotizzando quindi che i loro titolari potrebbero essere prestanomi di E.________. Nella decisione impugnata il MPC aggiunge che secondo l'autorità rogante la società I.X.________Ltd., riconducibile all'inquisito E.________, dal 1999 al 2005 avrebbe incassato circa USD 142 milioni dal Gruppo U.________ per la vendita di diritti televisivi. Detta società avrebbe poi versato parte del denaro su conti svizzeri delle società A.________Ltd., K.________Ltd. e Q.________Ltd., sui quali il menzionato indagato ha la procura: da questi conti sono stati effettuati versamenti per sette milioni di dollari prima sul conto ggg e in seguito su quello eee: da queste due relazioni sarebbero poi stati bonificati circa USD 1,7 milioni sul conto della ricorrente.
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Il MPC precisa che il conto ggg, già oggetto di altre rogatorie, è stato aperto nel 1998 e chiuso nell'aprile 2002: il saldo di questa relazione, circa tre milioni, é stato poi trasferito sul conto eee, sul quale sono anche stati versati importi provenienti dalle società A.________Ltd., K.________Ltd. e Q.________Ltd., società oggetto d'inchiesta. Sulla relazione fff sono giunti USD 1'740'000 dal conto eee, un versamento di USD 1'500'000.-- destinato all'indagato E.________ e uno di USD 150'000.-- destinato alla K.________Ltd.
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Il MPC ha accertato che i tre conti della ricorrente hanno ricevuto versamenti da relazioni riconducibili all'indagato E.________, importi che proverrebbero da sospettate vendite a prezzi gonfiati di diritti televisivi. Ha quindi ritenuto che tra le relazioni litigiose e il procedimento estero sussiste una relazione oggettiva e sufficiente.
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2.3 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la connessione tra i conti litigiosi e il procedimento estero, come ancora si vedrà, non può manifestamente essere esclusa, visto che i versamenti sugli stessi sono stati effettuati da società riconducibili ad E.________, rinviato a giudizio. Questi documenti bancari sono quindi idonei a far avanzare il procedimento estero: tra essi e l'oggetto del procedimento penale estero sussiste pertanto una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c).
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Per di più, la ricorrente neppure tenta di spiegare la causale dei citati versamenti effettuati sui suoi conti da parte di società oggetto d'inchiesta: ciò sorprende a maggior ragione rilevato ch'ella sottolinea di non aver mai svolto alcun ruolo professionale nel mercato dei diritti televisivi. Certo, nelle osservazioni alla risposta del MPC - e quindi tardivamente - ella rinvia ai motivi esposti nel suo precedente ricorso, sfociato nella già citata sentenza del 14 novembre 2005. In quella causa adduceva, in maniera del tutto generica, che gli averi litigiosi costituirebbero una sorta di assicurazione per eventuali futuri interventi chirurgici. Nel gravame in esame la ricorrente si limita ad esporre lo stretto rapporto di amicizia che l'avrebbe da sempre legata alla famiglia E.________, la quale, per tale motivo, l'avrebbe aiutata "fornendole una solida sicurezza finanziaria". Riguardo alle transazioni di USD 1,5 milioni e USD 150'000.-- ella osserva semplicemente che nel 2003 avrebbe acquistato una casa a Los Angeles: in tale ambito, la famiglia E.________, sia direttamente sia per il tramite della K.________Ltd., le avrebbe fornito un anticipo, da lei poi restituito. Questi generici accenni non dimostrano chiaramente l'inutilità dei documenti litigiosi per l'inchiesta estera. Spetterà quindi al giudice estero del merito valutare la legalità delle causali dei versamenti litigiosi, provenienti dal conto di un inquisito.
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2.4 Nella fattispecie, in effetti, occorre considerare anche i fatti esposti nelle precedenti domande integrative, in particolare nella diciassettesima e nella diciottesima, nell'ambito delle quali il Tribunale federale ha già confermato la concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. sentenze 1A.47/2006 del 1° febbraio 2007, 1A.62/2006 del 27 giugno 2006, 1A.209/2005 del 29 gennaio 2007, 1A.227, 1A.236 e 1A.271/2006 del 22 febbraio 2007, 1A.268/2006 del 16 febbraio 2007, e 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007) come pure un ricorso dell'indagato E.________ (sentenza 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007). Il Tribunale federale ha poi confermato la consegna di documenti e il blocco dei conti concernenti, tra l'altro, le società K.________Ltd., A.________Ltd. e Q.________Ltd. (sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007).
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2.4.1 In quelle sentenze è stato ricordato che, secondo l'autorità richiedente, il Gruppo Fininvest avrebbe costituito un complesso di società off-shore finanziate con suoi fondi sulla base di una contabilità fittizia. Nel 1994 Fininvest ha fondato la società U.________SpA, attiva nel campo delle trasmissioni televisive e della pubblicità. Quest'ultima ha acquisito diritti di trasmissione televisivi sempre per il tramite di società off-shore: transazioni oggetto di numerosi complementi rogatoriali. Per le acquisizioni i prezzi sarebbero stati aumentati senza alcuna giustificazione di ordine economico, come trasparirebbe da documentazione bancaria già trasmessa dal MPC all'Italia.
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I diritti di trasmissione ceduti a U.________ negli anni 1994-1995 da società maltesi, controllate dal Gruppo Berlusconi, sarebbero pervenuti a queste società tramite una serie di vendite fittizie, a prezzi gonfiati e tra società anch'esse occultamente controllate, con l'effetto di maggiorare il costo dei diritti acquisiti. Quelli ceduti sempre a U.________ negli anni 1995-1998 da una società maltese (posseduta dalla prima al 99 %), le sarebbero in gran parte pervenuti non direttamente da un'altra società o da produttori internazionali, come riportato nelle relazioni al bilancio e nel prospetto informativo per la quotazione in borsa, bensì, sempre a prezzi gonfiati, per il tramite, tra l'altro, di società dell'inquisito E.________. Le somme maggiorate, indebitamente pagate, sarebbero state trasferite per un importante ammontare globale su conti bancari in Svizzera, nelle Bahamas e nel Principato di Monaco nelle disponibilità degli indagati e di persone collegate.
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2.4.2 Sempre nelle citate decisioni è stato precisato che in seguito a una comunicazione spontanea di informazioni, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo, inviata il 12 ottobre 2005 dal MPC all'Italia, nella quale veniva riferito che la Svizzera aveva aperto un'indagine di polizia giudiziaria per titolo di ricilaggio di denaro, l'autorità estera aveva formulato la diciottesima integrazione. L'autorità federale ha rilevato che le somme esistenti sui conti delle società Q.________Ltd., K.________Ltd., A.________Ltd. e Z.________Ltd., indicati nel complemento appena citato, sarebbero ricollegabili al reato di appropriazione indebita nel procedimento italiano xxx aperto nei confronti di Silvio Berlusconi, R.________, E.________, Giorgio Vanoni e altri, per essersi appropriati di risorse finanziarie della Fininvest e, dal 1995, di U.________, attraverso plurime operazioni di trasferimenti di ingenti somme destinate a pagare diritti televisivi mediante un sovrapprezzo fittizio e versamenti effettuati da conti della Silvio Berlusconi Finanziaria SA e della H.________ in favore di conti gestiti da fiduciari di Berlusconi, di conti delle società di E.________, nonché di relazioni intestate a società di comodo. In tale ambito, per quanto concerne le sospettate distrazioni di fondi a favore di E.________, agli imputati è contestato, per il periodo dal 1988-1999, di essersi appropriati di un ammontare di circa USD 170 milioni, somme inizialmente ricevute dalle società A.________Ltd. e Q.________Ltd. di E.________ su conti aperti presso varie banche statunitensi, principalmente a Los Angeles.
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2.4.3 Dall'esame dei documenti bancari della A.________Ltd., trasmessi dagli Stati Uniti all'Italia per il periodo 2000-2002, risulterebbe l'esistenza di ripetuti e ingenti trasferimenti in favore di relazioni bancarie elvetiche. L'autorità italiana sostiene ch'essi sarebbero, almeno in parte, ricollegabili ai citati sospettati atti illeciti. L'indagato E.________ avrebbe utilizzato molteplici conti bancari per svolgere attività di compravendita di diritti televisivi dal 1988-1999 e altri ancora dal 2000 ad oggi. I conti delle citate società, sempre secondo l'autorità italiana, verrebbero utilizzati per allocare proventi delle prospettate attività illecite.
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Era stato poi ricordato che l'autorità richiedente aveva precisato d'aver avviato un successivo procedimento in Italia per fatti di appropriazione indebita e riciclaggio, commessi dal 2000, relativi all'acquisto di diritti televisivi da parte di U.________ (ttt). In tale contesto l'autorità italiana esamina dette attività sotto il profilo del falso in bilancio e della frode fiscale: nelle citate decisioni il Tribunale federale ha ritenuto che questo nuovo procedimento è connesso e collegato a quello precedente. Gli elementi probatori delle nuove ipotesi di reato sono costituiti essenzialmente da documenti bancari trasmessi all'Italia dagli Stati Uniti, in epoca successiva alla chiusura delle indagini preliminari, nell'ambito dell'altro menzionato procedimento. Allo scopo di indagare su fatti scaturiti dall'esame della documentazione bancaria americana è stato quindi necessario aprire un nuovo procedimento. L'autorità svizzera non dispone degli atti trasmessi dagli Stati Uniti e da altri Stati, per cui solo l'autorità italiana potrà valutare compiutamente la rilevanza dei documenti in esame.
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3.
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3.1 Riguardo alla trasmissione dei documenti, la ricorrente si limita ad addurre la violazione del principio della proporzionalità, asserendo che gli atti litigiosi non rivestirebbero alcuna utilità per il procedimento estero. Insiste sul fatto che si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, le ipotesi accusatorie dell'autorità estera non essendo suffragate, al suo dire, da indizi di verosimiglianza.
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3.2 Con quest'ultima argomentazione ella disattende che l'autorità estera non deve provare, come implicitamente sostiene, la commissione dei prospettati reati, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dei prospettati reati (DTF 122 II 367 consid. 2c). Né l'autorità estera deve produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14 CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122 in alto; sentenza 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995 consid. 2d; Zimmermann, op. cit., n. 165 pag. 172 e n. 412 in fine, pag. 451). Nella fattispecie, il Tribunale federale è vincolato dall'esposto dei fatti, non lacunoso né contraddittorio, contenuto nel complemento in esame ed illustrato anche nelle precedenti domande (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88).
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3.3 Pure la critica relativa all'asserita ricerca indiscriminata di prove é manifestamente infondata, ritenuto che gli accrediti litigiosi provengono da un conto decisivo per l'inchiesta estera (sulla cosiddetta "fishing expedition" vedi DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a pag. 243; 118 Ib 547 consid. 3a). Vista la complessa e intricata serie di operazioni finanziarie, in cui sono coinvolti numerosi indagati e società a loro riconducibili, i documenti sequestrati sono idonei a far avanzare il procedimento estero, per cui la loro utilità potenziale non può essere esclusa (DTF 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). La contestata trasmissione è giustificata, se del caso anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia ancora sempre fondata.
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Per di più, accennando all'asserita inutilità dei documenti bancari per il procedimento penale estero, la ricorrente disattende che, contrariamente all'obbligo che le incombeva secondo la costante pubblicata giurisprudenza, non sostiene né dimostra d'aver indicato dinanzi all'autorità di esecuzione quali singoli documenti, e perché, sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero (DTF 126 II 258 consid. 9b e c; 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
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3.4 La ricorrente, insistendo sul fatto di non essere menzionata nei fatti posti a fondamento del procedimento italiano, fa valere, implicitamente, la sua qualità di terzo non implicato nel procedimento penale estero. L'assunto non è decisivo. In effetti, l'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza. Basta infatti che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga e ciò senza che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). Ciò vale a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP, concernente la sfera segreta di persone non implicate nel procedimento penale, che del resto non costituiva una norma applicabile in una causa retta dalla CEAG (DTF 122 II 367 consid. 1e). Per di più, i titolari di conti bancari usati, anche a loro insaputa, per operazioni sospette non potevano comunque prevalersi di quella disposizione (DTF 120 Ib 251 consid. 5b; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 604).
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3.5 La ricorrente, insistendo sul principio di proporzionalità e l'asserita inutilità dei documenti litigiosi, misconosce che la questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Queste nella fattispecie hanno ribadito l'utilità di dette informazioni. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini.
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Ciò vale a maggior ragione nel caso in esame, ricordato che le autorità svizzere non dispongono dei documenti trasmessi all'Italia, in esecuzione di rogatorie, da altri Stati. La criticata trasmissione è quindi giustificata, richiamate la nota complessità della fattispecie e l'evidente necessità di poter disporre di tutti i documenti sequestrati per poter ricostruire compiutamente i numerosi e complessi flussi finanziari oggetto d'inchiesta, di individuare, se del caso, ulteriori transazioni sospette e stabilire se i costi dei diritti televisivi in questione siano effettivi o esorbitanti. La richiesta di assunzione di prove può infatti essere rifiutata solo se l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 476), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). Queste condizioni non sono realizzate in concreto. Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non soltanto per raccogliere ulteriori prove a carico del presunto autore del reato, ma anche per acclarare, come nella fattispecie, se i reati fondatamente sospettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Non spetta infatti alla Svizzera sostituire il suo punto di vista a quello dell'autorità estera (DTF 127 II 104 consid. 3d pag. 109).
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3.6 Contrariamente all'assunto ricorsuale, tra la richiesta misura d'assistenza e l'oggetto dei procedimenti penali esteri sussiste pertanto, e chiaramente, una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73). La relativa connessione risulta anche dalla sentenza 1A.258/2006 del 16 febbraio 2007 concernente la consegna di documenti di conti intestati all'indagato E.________ in relazione a società indicate nel complemento litigioso.
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3.7 Inoltre, come rilevato dal MPC, il complemento in esame si fonda principalmente sul nuovo procedimento italiano ttt, e non tanto su quello precedente xxx, nell'ambito del quale sono stati emanati il decreto di non luogo a procedere e quello di rinvio sui quali si diffonde la ricorrente. Ora, come precisato dall'Autorità estera in un suo scritto del 10 agosto 2006, questo nuovo procedimento copre l'arco temporale 2000-2005 (v. sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007 consid. 3.7 e 6.1).
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4.
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4.1 La ricorrente richiama infatti il decreto del 7 luglio 2006 dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano (GIP) concernente un non luogo a procedere nei confronti, tra altri, di Silvio Berlusconi e E.________. Il decreto si riferisce, segnatamente, ai reati di falso in bilancio relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 e ai fatti di appropriazione indebita aggravata, commessi fino al 7 gennaio 1999, estinti per prescrizione.
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4.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, questa circostanza non implica tuttavia che il complemento rogatoriale sia divenuto privo di oggetto. Nell'invocato decreto si precisa infatti che, nell'ambito dei prospettati reati, con separato decreto di stessa data, è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati per gli altri fatti relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. D'altra parte, la ricorrente misconosce che una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente; ciò non si verifica in concreto. La giurisprudenza considera inoltre che la domanda diventa senza oggetto se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., n. 168); neppure ciò è qui, notoriamente, il caso.
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4.3 Nel complemento del 6 marzo 2007 la ricorrente richiama la decisione, al suo dire inappellabile, del 15 gennaio 2007 emanata dal Tribunale ordinario di Milano concernente la dichiarazione di non doversi procedere nei confronti, tra altri, di E.________ e Silvio Berlusconi, in ordine ai reati loro ascritti al capo d'imputazione a) per i fatti commessi fino al 14 luglio 1999, in ordine al reato loro ascritto al capo b), limitatamente alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1998, e in ordine al reato loro ascritto al capo c), limitatamente al bilancio relativo all'esercizio 1998.
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Con complemento del 5 giugno 2007 la ricorrente rileva che il Tribunale di Milano, il 28 maggio 2007, ha deciso di non procedere riguardo al reato di appropriazione indebita (capo a), poiché estinto per prescrizione. Sostiene che i suoi conti sono stati messi in relazione a questo reato, ora estinto per prescrizione, per cui i motivi che hanno comportato la decisione di chiusura inerente alla trasmissione dei documenti bancari e al blocco del conto cadrebbero.
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4.4 Le decisioni invocate, come lo ammette anche la ricorrente, hanno tuttavia una portata limitata, ritenuto che si riferiscono soltanto a determinati reati, e per un determinato periodo temporale, estinti per intervenuta prescrizione.
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Con particolare riferimento all'invocata prescrizione di determinati reati, censura sulla quale è imperniato il ricorso, giova rilevare che il quesito di sapere se i documenti litigiosi possano ancora essere utilizzati in Italia, trattandosi di una questione relativa alla valutazione delle prove, dev'essere risolta dalle autorità italiane (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244). In effetti, anche la risposta alla domanda se l'azione penale - e in che misura vista la complessità dei procedimenti penali in esame - sia estinta nel caso di specie nello Stato richiedente, incombe alle competenti autorità di quest'ultimo (Zimmermann, op. cit., n. 427-1 pag. 464 in alto).
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La ricorrente disattende d'altra parte che nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla CEAG non occorre esaminare la questione della prescrizione qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (cfr. art. 3 n. 1 CEAG). Infatti, diversamente dalla Convenzione europea di estradizione (v. art. 10 CEEstr), la CEAG, che prevale sull'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP, non contiene disposizioni che escludono la concessione dell'assistenza per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Trattasi di silenzio qualificato e non di lacuna colmabile mediante interpretazione (DTF 117 Ib 53 consid. 2; 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; Zimmermann, op. cit., n. 435). Ne segue, che il quesito della prescrizione non dev'essere esaminato allorquando, come nel caso di specie, lo Stato richiedente postula l'adozione di una misura prevista dal Titolo II della CEAG. Per di più, la prescrizione può essere invocata dalla persona perseguita, ma non da terzi, come la ricorrente, non tutelati da questa disciplina (DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234; Zimmermann, op. cit., n. 434).
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Del resto, ella inoltre né sostiene né rende verosimile che secondo il diritto svizzero l'azione penale sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta (art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP; sull'ammissibilità di misure di assistenza giudiziaria una volta intervenuta la prescrizione assoluta secondo il diritto svizzero vedi DTF 126 II 462; 116 Ib 452 consid. 4a).
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4.5 Infine, con complemento del 25 ottobre 2007, la ricorrente sostiene che le autorità di Hong Kong, degli Stati Uniti e quelle irlandesi avrebbero bloccato rogatorie presentate dal Procuratore pubblico italiano a causa di carenze formali e procedurali emerse nell'ambito del loro esame. Queste verifiche dovrebbero essere oggetto di ulteriori udienze.
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Da quanto esposto dalla stessa ricorrente, risulta che le citate rogatorie non sono state rifiutate definitivamente, per cui, già per questo motivo, la portata delle decisioni estere, interlocutorie, non è decisiva. Nemmeno spetta al giudice svizzero dell'assistenza esaminare le modalità di esecuzione di rogatorie esperite in altri Paesi; modalità peraltro già oggetto di giudizio da parte delle competenti autorità straniere. Del resto, la Svizzera non deve né può pronunciarsi sulla fondatezza di eventuali scorrettezze compiute dal magistrato italiano nell'ambito dell'esecuzione di rogatorie presentate ad altri Stati. L'implicita richiesta ricorsuale di riesaminare la descrizione dei fatti contenuta nel complemento litigioso sulla base dei citati interventi di autorità di altri Stati non può quindi essere accolta. Il complemento estero è sufficientemente esaustivo e preciso, tenuto anche conto del fatto ch'esso non dev'essere esaminato separatamente ma nel suo contesto globale, visto che si inserisce in una procedura articolata e ramificata oggetto di numerose domande integrative. I reati rimproverati ad E.________ sono enunciati in maniera sufficientemente precisa: la circostanza che una parte di essi siano prescritti non dimostra d'altra parte, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, che le ipotesi accusatorie sarebbero infondate.
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Ne segue che la criticata trasmissione di documenti bancari, anche per i motivi di cui ancora si dirà, è corretta. Occorre ancora esaminare se lo è pure il blocco del conto.
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5.
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5.1 Anche riguardo al blocco del conto, la ricorrente fa valere un'asserita assenza di connessione fra i reati perseguiti e gli averi patrimoniali sequestrati. Sostiene che la menzionata ipotesi, secondo cui i titolari dei conti sarebbero prestanomi dell'indagato E.________, sarebbe priva di fondamento, poiché al suo dire basata sul semplice assunto degli inquirenti esteri, che non hanno trovato documenti che dimostrerebbero il contrario. Ella, rilevando di non essere menzionata nella fattispecie alla base del procedimento penale italiano, assevera la sua estraneità ai sospettati reati, adducendo di non aver mai avuto alcuno ruolo professionale nel mercato dei diritti televisivi. Come si è visto, questi assunti non reggono.
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5.2 La ricorrente insiste poi sul fatto che il Procuratore pubblico estero non si sarebbe pronunciato sui decreti di rinvio a giudizio e di non luogo a procedere del 7 luglio 2006 del GIP, nell'ambito dei quali l'ammontare definitivo del provento del reato sarebbe stato notevolmente ridimensionato (da 170 a circa 19 milioni di USD). La ricorrente sostiene che il MPC avrebbe bloccato quasi 100 milioni di dollari su conti della K.________Ltd., della A.________Ltd., della Q.________Ltd. e della Z.________Ltd. Questo ridimensionamento dell'accusa dovrebbe pertanto avere un effetto diretto e immediato sul blocco del suo conto, senza di che il sequestro sarebbe lesivo del principio della proporzionalità.
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Ella adduce che, con il citato decreto di rinvio a giudizio del 7 luglio 2006, il GIP per calcolare l'ammontare del provento del reato si sarebbe basato sul rapporto redatto da una società di consulenza su incarico della Procura di Milano. Sostiene che lo stesso calcolo dovrebbe essere utilizzato per determinare l'ammontare del presunto provento del reato dopo l'emanazione di detta decisione: il sequestro eccedente questi nuovi importi sarebbe privo di motivazione giuridica.
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5.3 Come si è visto, il complemento rogatoriale in esame non è divenuto privo di oggetto. Si può rilevare del resto che, come illustrato nella connessa citata sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, alla quale si può rinviare, il MPC ha chiesto all'autorità estera se, dopo l'emanazione dei citati decreti di rinvio a giudizio e di non luogo a procedere, sussistesse ancora un interesse al blocco dei conti litigiosi. Il 10 agosto 2006 l'autorità richiedente, esprimendosi sugli effetti della prescrizione riguardo ai fatti oggetto del procedimento xxx, ha ricordato che si rimprovera ad E.________ di essersi appropriato di un importo di circa USD 170 milioni, costituenti la differenza tra quanto versatogli nel periodo 1988-1999 dal Gruppo Berlusconi per l'acquisto di prodotti C.X.________ (USD 315 milioni) e quanto effettivamente corrisposto da E.________ a C.X.________ per gli stessi prodotti (USD 130 milioni). Per effetto di un accorciamento dei termini di prescrizione, introdotto dalla legge 5 dicembre 2005, una parte dei reati di appropriazione indebita, segnatamente quelli commessi prima del 1999, non è più perseguibile. Per quelli di appropriazione indebita e per i reati di falso in bilancio e frode fiscale relativi agli esercizi 1998 e 1999, parimenti addebitati ad E.________ e a Silvio Berlusconi, è stato disposto il rinvio a giudizio. È stato nondimeno precisato che i movimenti di denaro avvenuti prima del 1999 conservano comunque una rilevanza penale in relazione alle ipotesi dei reati di falso in bilancio e frode fiscale, ritenuto che si tratta di "costi pluriennali", che avrebbero prodotto effetti per vari anni successivi all'esercizio nel quale sono intervenuti. Questa nuova indagine (ttt) copre l'arco temporale 2000-2005. L'autorità italiana ne ha concluso che le somme sequestrate avrebbero verosimilmente un'origine illecita e che sussisterebbe un rapporto di proporzionalità tra l'entità degli affari intrattenuti da E.________ con il Gruppo U.________ nel periodo 2000-2005 e l'ammontare degli averi sequestrati: ha precisato che informazioni più precise potranno essere fornite una volta ottenuta la documentazione bancaria richiesta.
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5.4 Certo, in concreto, l'ammontare del presumibile provento dei reati non è manifesto. Giova nondimeno osservare che, in questa fase della procedura, la connessione tra gli averi sequestrati e i reati perseguiti all'estero è sufficiente: la circostanza che, in seguito all'intervenuta prescrizione, una parte dei reati non potrà più essere perseguita, non implica che detti averi debbano essere immediatamente sbloccati sulla base delle ipotesi e dei calcoli addotti dalle ricorrenti. In effetti, come rettamente rilevato dall'autorità italiana, la trasmissione dei documenti bancari litigiosi le permetterà di esaminare e di ricostruire compiutamente i vari flussi di denaro e determinare se e in che misura gli averi sequestrati costituiscano provento di reato. La Svizzera non dispone infatti delle numerose risultanze processuali, in particolare di quelle assunte nell'ambito dell'esecuzione di rogatorie presentate ad altri Stati, per stabilirne con sufficiente affidabilità l'ammontare definitivo.
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Il processo estero si trova inoltre in una fase avanzata: spetterà quindi alle autorità italiane determinare in maniera precisa, sulla base dei nuovi documenti che le verranno trasmessi, l'origine delittuosa o meno degli averi litigiosi. Essa potrà quindi stabilire con cognizione di causa se e in che misura richiederne la consegna a scopo di confisca o di restituzione sulla base di una domanda motivata. È vero che nel complemento litigioso le autorità estere non si esprimono compiutamente sull'ipotesi del reato di riciclaggio: al riguardo giova tuttavia ricordare che questa fattispecie è nondimeno oggetto di un'indagine di polizia giudiziaria aperta in Svizzera. Un'eventuale consegna degli averi litigiosi potrebbe avvenire, ricordato che attualmente la loro provenienza delittuosa è ancora dubbia, soltanto in seguito al chiarimento dei fatti nell'ambito di una procedura giudiziaria nello Stato richiedente (art. 74a cpv. 3 AIMP; sui presupposti per la consegna di averi quando il procedimento penale è in corso all'estero vedi DTF 131 II 169 consid. 6 in fine).
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5.5 Nella fattispecie, anche dopo l'accertamento dell'intervenuta prescrizione di una parte dei reati perseguiti, l'autorità estera ha espressamente chiesto di mantenere il sequestro integrale degli averi in questione. Certo, la ricorrente, esponendo svariati calcoli e ipotesi, sostiene che con il passare del tempo sempre più reati si prescriveranno, per cui il loro eventuale provento sarebbe comunque inferiore alla somma ribadita dalle autorità inquirenti estere. Considerato che il competente Tribunale italiano sta esaminando questi episodi, si giustifica nondimeno di mantenere provvisoriamente il contestato sequestro. In effetti, il giudice estero del merito, che può fondarsi su tutte le risultanze processuali, sarà in grado di determinare in maniera precisa l'importo dell'eventuale provento dei reati. Spetterà poi all'autorità inquirente estera informare tempestivamente il MPC sul proseguio del procedimento penale e chiedere, se del caso, in applicazione del principio di proporzionalità, di sbloccare gli importi eccedenti detta somma. Per questi motivi le conclusioni ricorsuali di dissequestrare determinati importi devono essere disattese.
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5.6 In effetti, in concreto, litigioso non è tanto il blocco degli averi, quanto il loro ammontare dopo l'emanazione delle citate decisioni del GIP. Anche negli ulteriori scritti la ricorrente insiste infatti sull'emanazione dei menzionati decreti e di altre decisioni del 15 gennaio e del 28 maggio 2007 del Tribunale ordinario di Milano, anch'esse relative alla citata prescrizione. Come si è visto, non si è comunque in presenza di una decisione finale, in particolare per quanto attiene al secondo procedimento.
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5.7 Nella fattispecie, le pretese dello Stato richiedente, anche se non del tutto chiare, non sembrano comunque manifestamente infondate. Il contestato sequestro è inoltre sufficientemente connesso ai fatti esposti nel complemento in esame (DTF 130 II 329 consid. 3 e 5). La criticata misura rispetta quindi, di per sé, il principio della proporzionalità, essendo in relazione sufficiente con i fatti perseguiti (DTF 130 II 329 consid. 3 in fine, 5.1 in fine e 6). Neppure la durata del sequestro disattende questo principio. D'altra parte, come già rilevato, i conti della ricorrente sono oggetto d'inchiesta anche in Svizzera.
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È comunque palese che, allo scopo di evitare un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà sugli averi litigiosi, il sequestro non potrà essere mantenuto a tempo indeterminato e il MPC dovrà vegliare a che la procedura di sequestro possa essere chiusa entro un termine non eccessivo. Lo Stato richiedente, dopo aver esaminato i documenti trasmessi dalla Svizzera, potrà pronunciarsi nuovamente, spiegandone le ragioni, sul mantenimento o meno del contestato sequestro e produrre entro un termine ragionevole una decisione di confisca, indicando concretamente se gli sviluppi del processo estero giustifichino il suo ulteriore mantenimento. Qualora apparisse che una consegna degli averi non potrà entrare in linea di conto o non potrà avvenire entro un termine ragionevole, dovrà essere ordinato il dissequestro del conto (DTF 126 II 462 consid. 5e e rinvio).
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6.
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Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 95 799/08).
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Losanna, 1° novembre 2007
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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