BGer 5A_556/2007 | |||
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BGer 5A_556/2007 vom 02.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_556/2007 /biz
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Sentenza del 2 novembre 2007
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, Presidente,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.A.________,
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B.A.________,
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C.A.________,
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ricorrenti,
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contro
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I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano
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Oggetto
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interdizione,
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ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
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il 9 agosto 2007 dalla I Camera civile del Tribunale
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di appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione 12 luglio 2007 l'autorità ticinese di vigilanza sulle tutele ha pronunciato l'interdizione C.A.________ e ha invitato la Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore;
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che il 9 agosto 2007 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un appello contro tale decisione;
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che con ricorso 28 settembre 2007 (impostato il 1° ottobre 2007) C.A.________ attacca con i genitori A.A.________ e B.A.________ la sentenza d'appello e chiede la "sospensione dell'intervento della tutoria";
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che i ricorrenti motivano il gravame con l'assenza di precedenti penali della famiglia, la capacità di questa di soccorrere l'interessato, la mancanza di una richiesta d'interdizione da parte della famiglia e l'esistenza, due anni prima, di una situazione più grave senza l'istituzione di una tutela;
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che con decreto del 4 ottobre 2007 il presidente della Corte adita ha respinto la domanda di effetto sospensivo per carenza di probabilità di esito favorevole del ricorso;
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che giusta l'art. 72 cpv. 2 LTF le decisioni sull'interdizione, sull'istituzione di un'assistenza o di una curatela e sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) soggiacciono al ricorso in materia civile;
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che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
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che l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF prevede una sospensione dal 15 luglio al 15 agosto dei termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice;
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che in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza impugnata risulta essere stata notificata il 14 agosto 2007, motivo per cui il ricorso datato 28 settembre 2007 e consegnato alla posta il 1° ottobre 2007 si rivela manifestamente tardivo;
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che inoltre il gravame non contiene una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata;
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che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3.
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Comunicazione ai ricorrenti e alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 novembre 2007
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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