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Informationen zum Dokument  BGer 1C_333/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_333/2007 vom 05.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_333/2007 /biz
 
Sentenza del 5 novembre 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, Presidente,
 
Aemisegger, Eusebio,
 
cancelliere Crameri.
 
Parti
 
A.________SA,
 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Daniele Fumagalli,
 
contro
 
B.________,
 
opponente, patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti,
 
Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
 
Servizi generali, via Ghiringhelli 17/19, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
casella postale, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
licenza edilizia,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 agosto 2007 dal Tribunale cantonale amministrativo.
 
Fatti:
 
A.
 
Con distinte decisioni del 14 giugno 2006 il Municipio di Paradiso ha rilasciato alla A.________SA il permesso di demolire un albergo e la licenza edilizia per costruire, sul medesimo terreno, un nuovo edificio a uso alberghiero e residenziale. Contro queste due decisioni il vicino B.________ è insorto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino che, con un'unica decisione del 20 marzo 2007, ha parzialmente accolto l'impugnativa, riformando l'autorizzazione a demolire l'albergo e annullando il permesso di costruzione.
 
B.
 
Avverso questa decisione sia B.________ sia la A.________SA hanno adito il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. La Corte cantonale, statuendo il 28 agosto 2007, ha parzialmente accolto il ricorso del vicino e respinto quello dell'istante (dispositivo n. 1): ha quindi annullato la decisione governativa nella misura in cui conferma il permesso di demolizione alle condizioni poste dal Dipartimento del territorio con le osservazioni al ricorso (dispositivo n. 1.1) e ha rinviato gli atti al Consiglio di Stato affinchè si pronunci nuovamente sul ricorso del vicino inoltrato contro il permesso di demolizione (dispositivo n. 1.2).
 
C.
 
Contro questa sentenza la A.________SA presenta un "ricorso ordinario di diritto pubblico" e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare il giudizio impugnato e di confermare il rilascio della licenza edilizia; in via subordinata, di confermarla con gli emendamenti proposti dinanzi alla Corte cantonale; più subordinatamente ancora, di riformarla con ulteriori emendamenti o di rinviare gli atti affinchè la Corte cantonale si pronunci nuovamente sul suo ricorso.
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1
 
La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione I'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 133 II 248 consid. 1.1).
 
1.3 In concreto è manifestamente dato il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 82 lett. a LTF, visto che non si è in presenza di una delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF (DTF 133 II 248 consid. 1.2). Del resto, la ricorrente, che non si esprime al riguardo, nemmeno tenta di spiegare perché in concreto sarebbe dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF: quest'ultimo rimedio è quindi manifestamente inammissibile.
 
1.4 Presentato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), è sotto questi aspetti, di massima ammissibile.
 
2.
 
2.1 Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).
 
La ricorrente non si esprime del tutto su queste questioni, decisive.
 
2.2 La ricorrente chiede in primo luogo, in via principale e nelle tre domande subordinate, l'annullamento della sentenza impugnata e il rilascio, se del caso a determinate condizioni, della negata licenza edilizia (riguardo alla formulazione delle conclusioni secondo l'art. 42 cpv. 1 LTF cfr. la sentenza 1C_86/2007 del 31 ottobre 2007 consid. 1.4.2). Essa non chiede tuttavia soltanto l'annullamento del dispositivo n. 1 nella misura in cui respinge il suo ricorso, ma l'annullamento puro e semplice di tutta la decisione impugnata. Ora, sia il dispositivo n. 1.1 che il n. 1.2 di detto giudizio concernono ambedue espressamente l'annullamento del permesso di demolizione. La ricorrente, patrocinata da un legale, non sostiene che il gravame sarebbe diretto unicamente contro il diniego della licenza edilizia e non anche contro l'annullamento del permesso di demolizione, indispensabile per l'attuazione del contestato progetto edilizio, anche se esprimendosi senza nessuna distinzione in fatto e in diritto, non insiste su quest'ultima fattispecie, chiaramente connessa alla susseguente procedura del rilascio della licenza edilizia.
 
Ora, riguardo al permesso di demolizione, la Corte cantonale ha stabilito che il Consiglio di Stato non poteva limitarsi a recepire, senza neppure acquisire agli atti l'incarto del Dipartimento del territorio, le condizioni indicate da quest'ultimo nella risposta al ricorso, dovendo verificarle per rapporto alle singole censure addotte dal vicino. Ha quindi rinviato gli atti al Governo cantonale affinché esamini nel merito le censure sollevate dal vicino e si pronunci nuovamente sulla sua impugnativa. Riguardo alla licenza edilizia, in particolare circa la variante proposta dalla ricorrente soltanto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, tendente essenzialmente a rimuovere i difetti rilevati nella decisione governativa, la Corte cantonale ha stabilito ch'essa non può essere approvata, nemmeno subordinandola a condizioni volte a correggere la tematica dell'altezza del camino. Esso ha quindi confermato anche l'annullamento della licenza edilizia.
 
2.3 È quindi chiaro che la decisione della Corte cantonale non pone termine alla lite: essa costituisce infatti, almeno in parte, una decisione incidentale, segnatamente una decisione di rinvio che concerne solo una fase della procedura tendente al rilascio definitivo della licenza edilizia. Essa non costituisce nemmeno una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF, suscettibile di essere contestata direttamente dinanzi al Tribunale federale, ritenuta la stretta connessione esistente tra le due procedure e le conclusioni principali formulate dalla ricorrente. D'altra parte, anche riguardo alla licenza edilizia, il Tribunale amministrativo ha stabilito che spetta al Consiglio comunale e non al Municipio emendare una variante di piano regolatore, che stabilisca in modo coerente per tutti i comparti gli ingombri verticali degli edifici, ricordato inoltre che la Corte cantonale non ha approvato la variante del progetto edilizio proposta dalla ricorrente. Essa non si è d'altra parte espressa sul principio della buona fede e della tutela dell'affidamento, questioni sulle quali è incentrato il gravame, e che, di massima, non devono essere esaminate dal Tribunale federale quale prima e ultima istanza. Né la ricorrente sostiene che sia il Comune sia l'opponente si sarebbero già espressi compiutamente su questo tema, decisivo. Si giustifica quindi, anche per i motivi di cui ancora si dirà, di non esaminare il diniego della licenza edilizia.
 
2.4 La pronuncia con cui un'autorità cantonale di ricorso rinvia la causa alle istanze inferiori per nuovo giudizio costituisce, di regola, una decisione incidentale, che non comporta per gli interessati alcun pregiudizio irreparabile (cfr. sentenze 1C_109/2007 del 30 agosto 2007, consid. 2.5.2; 9C_15/2007 del 25 luglio 2007, consid. 4.2, destinata a pubblicazione in DTF 133 V xxx; Messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3889; cfr. anche DTF 129 I 313 consid. 3.2; 122 I 39 consid. 1a/bb). Un'eccezione è data laddove la decisione di rinvio non lascia alcuna latitudine di giudizio all'autorità inferiore.
 
2.4.1 Questa eccezione non è adempiuta in concreto, sia riguardo alla domanda di demolizione sia riguardo alla nuova procedura tendente al rilascio della licenza edilizia: su queste tematiche il Consiglio di Stato beneficia infatti di un ampio potere d'apprezzamento e potrà scegliere, tra le possibili soluzioni, quella più idonea (DTF 128 I 3 consid. 1b e richiami; cfr. Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Berna 2006, n. 49 e segg. all'art. 34). Esso dovrà infatti emanare una nuova decisione che potrà, se del caso, ancora essere contestata dinanzi alla Corte cantonale. Il giudizio dell'ultima istanza cantonale potrà a sua volta essere oggetto di un'impugnativa al Tribunale federale (art. 93 cpv. 3 LTF).
 
2.4.2 La sentenza impugnata non cagiona alla ricorrente, né essa lo sostiene, un pregiudizio irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, disciplina ripresa in sostanza dal previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF 133 IV 139). Un siffatto pregiudizio è infatti dato quando è suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente. Tale danno deve inoltre essere di carattere giuridico. Il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 131 I 57 consid. 1; 127 I 92 consid. 1c). Nella fattispecie, viste anche le particolarità del caso, non sono infine date le condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, per cui nemmeno il ricorso in materia di diritto pubblico può essere esaminato nel merito.
 
2.5 Questa conclusione si giustifica anche in considerazione delle finalità perseguite dall'art. 93 LTF, adottato, come il previgente 87 OG, per esigenze di economia processuale e che mira a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4; 128 I 177 consid. 1.1). In effetti, anche la questione di sapere se la variante litigiosa, presentata soltanto dinanzi al Tribunale amministrativo, comporti solo differenze che non soggiacciono a nessuna formalità o comporti la ripetizione della procedura di pubblicazione (art. 16 della legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991; LE) a tutela di eventuali diritti di opposizione di terze persone (art. 8 LE) non è manifesta, per cui il Tribunale federale potrebbe essere chiamato a occuparsi più volte della contestata licenza edilizia.
 
3.
 
Ne segue che i ricorsi sono inammissibili. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
I ricorsi sono inammissibili.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Paradiso, al Dipartimento del territorio, Servizi generali, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 5 novembre 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
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