BGer 9C_501/2007 | |||
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BGer 9C_501/2007 vom 07.11.2007 | |
Tribunale federale
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9C_501/2007 {T 0/2}
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Sentenza del 7 novembre 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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B._________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 giugno 2007.
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Considerando:
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che il 27 luglio 2007 B._________ è insorto al Tribunale federale contro il giudizio 27 giugno 2007 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino gli ha negato il diritto a una rendita d'invalidità,
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che il 4 settembre 2007 il Presidente della II Corte di diritto sociale ha invitato il ricorrente a fornire entro il 18 settembre seguente un anticipo spese di fr. 500.-,
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che il 26 settembre 2007 il Presidente della Corte adita ha assegnato al ricorrente un termine suppletorio, scadente l'8 ottobre seguente, ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF per il versamento dell'anticipo spese,
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che gli invii postali, spediti quali atti giudiziari, contenenti tali decreti non sono stati ritirati dal ricorrente,
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che giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso,
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che pertanto i decreti del 4 e del 26 settembre 2007, giunti alla Posta di Castione il 5, rispettivamente il 28 settembre 2007, devono essere considerati notificati il 12 settembre, rispettivamente il 5 ottobre 2007,
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che non essendo intervenuto pagamento alcuno, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF),
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,
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che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 7 novembre 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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