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Informationen zum Dokument  BGer 5A_436/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_436/2007 vom 08.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_436/2007
 
Sentenza dell'8 novembre 2007
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
p.a. Consolato generale della Repubblica Federale Tedesca,
 
ricorrente,
 
contro
 
Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno,
 
via della Posta 9, 6601 Locarno,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
avviso di pignoramento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Considerando:
 
che con ricorso 9 agosto 2007 A.________ è insorta al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
 
che il 14 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato la ricorrente a fornire entro 15 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 200.--;
 
che il 25 settembre 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la ricusa del Presidente della Corte adita e ha nuovamente invitato la ricorrente a versare il predetto anticipo spese entro 15 giorni dalla notifica del decreto;
 
che tale decisione con un nuovo invito a versare un anticipo spese è stata inviata al recapito in Svizzera indicato dalla ricorrente contestualmente alla domanda di ricusa;
 
che entro il termine assegnato non è intervenuto alcun pagamento né è stato trasmesso un avviso di addebito;
 
che il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 8 novembre2007
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
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