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Informationen zum Dokument  BGer 6B_637/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_637/2007 vom 10.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_637/2007
 
Sentenza del 10 novembre 2007
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Schneider, presidente,
 
cancelliera Ortolano.
 
Parti
 
A.________,
 
B.________,
 
ricorrenti,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Davide Diana,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 13 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
che il 13 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ e da B.________ contro C.________SA;
 
che A.________ e B.________ impugnano questa decisione dinanzi al Tribunale federale;
 
che, giusta l'art. 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il termine di ricorso al Tribunale federale è di 30 giorni;
 
che tale termine è osservato quando il ricorso è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, a La Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF);
 
che nello specifico, la notifica della decisione impugnata essendo avvenuta il 10 settembre 2007, il termine di ricorso scadeva mercoledì 10 ottobre 2007 (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 44 cpv. 1 LTF);
 
che il presente ricorso veniva consegnato a Posteitaliane il 9 ottobre 2007, ma trasmesso a La Posta Svizzera solo il 12 ottobre 2007 ;
 
che pertanto il gravame risulta tardivo e quindi inammissibile;
 
che, a prescindere dalla tardività del ricorso, questo non sarebbe in ogni caso destinato a miglior sorte, difettando ai ricorrenti la legittimazione ricorsuale;
 
che, difatti, la via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228) dal momento che, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa non possono prevalersi di un interesse giuridico giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che, nella fattispecie, i ricorrenti prospettano la promozione dell'accusa per titolo di appropriazione indebita e, implicitamente, falsità in documenti, reati per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162);
 
che gli insorgenti sono quindi dei semplici denuncianti privi di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, e del resto nemmeno sostengono il contrario;
 
che il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
 
che, visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono addossate ai ricorrenti congiuntamente (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
 
per questi motivi, il presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10 novembre 2007
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: La cancelliera:
 
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