BGer 6B_637/2007 | |||
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BGer 6B_637/2007 vom 10.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_637/2007
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Sentenza del 10 novembre 2007
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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B.________,
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ricorrenti,
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entrambi patrocinati dall'avv. Davide Diana,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 13 agosto 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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che il 13 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ e da B.________ contro C.________SA;
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che A.________ e B.________ impugnano questa decisione dinanzi al Tribunale federale;
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che, giusta l'art. 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il termine di ricorso al Tribunale federale è di 30 giorni;
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che tale termine è osservato quando il ricorso è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, a La Posta Svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF);
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che nello specifico, la notifica della decisione impugnata essendo avvenuta il 10 settembre 2007, il termine di ricorso scadeva mercoledì 10 ottobre 2007 (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 44 cpv. 1 LTF);
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che il presente ricorso veniva consegnato a Posteitaliane il 9 ottobre 2007, ma trasmesso a La Posta Svizzera solo il 12 ottobre 2007 ;
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che pertanto il gravame risulta tardivo e quindi inammissibile;
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che, a prescindere dalla tardività del ricorso, questo non sarebbe in ogni caso destinato a miglior sorte, difettando ai ricorrenti la legittimazione ricorsuale;
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che, difatti, la via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF (DTF 133 IV 228) dal momento che, la pretesa punitiva spettando unicamente allo Stato, il danneggiato, come pure il denunciante o la parte lesa non possono prevalersi di un interesse giuridico giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, nella fattispecie, i ricorrenti prospettano la promozione dell'accusa per titolo di appropriazione indebita e, implicitamente, falsità in documenti, reati per i quali la qualità di vittima LAV non è riconosciuta (DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 162);
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che gli insorgenti sono quindi dei semplici denuncianti privi di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, e del resto nemmeno sostengono il contrario;
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che il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF;
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che, visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono addossate ai ricorrenti congiuntamente (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
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per questi motivi, il presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 10 novembre 2007
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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