BGer I 870/2006 | |||
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BGer I 870/2006 vom 20.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 870/06
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Sentenza del 20 novembre 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, presidente,
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Borella e Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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P.________,
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ricorrente, rappresentato dall'avv. Aurelio Facchi,
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salita Carlo Bossoli 8, 6900 Lugano,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 settembre 2006.
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Fatti:
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A.
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P.________, nato nel 1962, saltuariamente attivo come imbianchino, il 7 ottobre 2003 ha presentato una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'AI.
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Per provvedimento 14 giugno 2004 l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha respinto la richiesta per il motivo che l'incapacità di guadagno era precipuamente addebitabile alle conseguenze di uno stato di dipendenza da stupefacenti, circostanza questa escludente il diritto alle chieste prestazioni.
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Rappresentato dall'avv. Aurelio Facchi, l'interessato ha presentato opposizione avverso esso provvedimento, opposizione respinta dagli organi dell'AI con decisione 16 settembre 2005.
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B.
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Sempre tramite l'avv. Facchi, l'assicurato ha deferito la decisione su opposizione con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale ha respinto l'impugnativa mediante giudizio 6 settembre 2006.
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C.
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L'interessato, ancora patrocinato dall'avv. Facchi, ha interposto ricorso di diritto amministrativo contro la pronunzia cantonale.
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Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni non si è determinato sul gravame, l'Ufficio AI ne ha proposto la reiezione.
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Diritto:
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1.
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La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
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2.
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Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Di conseguenza il Tribunale federale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione modificata dalla cifra III legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).
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3.
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Nei considerandi del querelato giudizio il primo giudice ha già esposto il disciplinamento applicabile, rilevando segnatamente come per costante giurisprudenza la tossicomania non possa di per sé motivare un'invalidità ai sensi di legge, l'assicurazione per l'invalidità tenendone conto solo se la dipendenza ha provocato un danno alla salute fisica o mentale suscettibile di ridurre la capacità al guadagno, oppure se la tossicomania derivi da un simile danno (cfr. DTF 124 V 265 consid. 3c pag. 268; 99 V 28 consid. 2; cfr. pure VSI 2002 pag. 32 consid. 2a; 2001 224 consid. 2b in fine con riferimenti). A questa esposizione può essere fatto riferimento (art. 36a cpv. 3 seconda frase OG).
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4.
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Alla pronunzia di prime cure va prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto corretta applicazione di esso disciplinamento in concreto. Il Tribunale federale, che esercita, vertendo la lite su una questione di fatto (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), un potere cognitivo limitato, non può che ritenere non avere l'autorità giudiziaria di prima istanza constatato i fatti in modo manifestamente incompleto o inesatto in quanto essa autorità ha fondato il suo giudizio sul parere del dott. T.________, psichiatra curante, per la sua formazione più qualificato per pronunciarsi sul tema, piuttosto che su quello del dott. B.________, medico curante, specialista in medicina generale.
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In effetti, lo specialista di psichiatria ha, come rilevato dal primo giudice, segnatamente posto in un rapporto 9 ottobre 2003 la non ambigua diagnosi di « sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple o di altre sostanze psicoattive » con « in passato: sindromi confusionali e psicotiche da overdose ». L'autorità giudiziaria cantonale ha poi messo in evidenza come lo psichiatra non abbia accertato affezioni extra-somatiche indipendenti dall'abuso di sostanze.
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Il giudice cantonale rileva poi che se il dott. B.________ ha il 23 giugno 2004 affacciato la tesi che l'abuso di stupefacenti sarebbe riconducibile a un « grave disturbo di personalità emozionalmente labile di tipo Borderline », il medico nello stesso atto assevera essere « le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple ». Il giudice di primo grado nota inoltre come già in altra sede il dott. B.________ abbia parlato di « disturbo mentale del comportamento legato all'utilizzo di sostanze psicoattive multiple ».
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Con il ricorso di diritto amministrativo non sono fatti valere elementi suscettivi di indicare che il Tribunale cantonale avrebbe fatto una constatazione manifestamente inesatta o incompleta dei fatti prendendo a base il parere del dott. T.________, avviso fatto proprio dal Servizio medico regionale dell'AI.
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5.
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La procedura è onerosa (art. 134 OG, nella versione in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 20 novembre 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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