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Informationen zum Dokument  BGer 5A_484/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_484/2007 vom 29.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_484/2007 /biz
 
Sentenza del 29 novembre 2007
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, Presidente,
 
Escher, Marazzi,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente, patrocinato dall'avv. Diego Olgiati,
 
Oggetto
 
fallimento (esecuzione cambiaria),
 
ricorso in materia civile contro il decreto del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna del 29 agosto 2007.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
B.________ procede con un'esecuzione in via cambiaria nei confronti di A.________ per ottenere il pagamento di fr. 494'700.-- e con domanda 11 luglio 2007 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna di pronunciare il fallimento dell'escusso. Il verbale dell'udienza tenutasi il 30 luglio 2007 riporta che l'escusso non ha contestato "il buon fondamento della domanda" e che "la parte istante comunicherà al Giudice dopo il 10 agosto 2007 se il convenuto ha saldato il debito, ritenuto che dopo tale data il Pretore pronuncerà il fallimento ad avvenuto versamento di un anticipo di fr. 1'000.-- da versare entro il 20 agosto 2007, ritenuto che scaduto infruttuoso questo termine la procedura verrà stralciata dal ruolo". Il 29 agosto 2007 il Pretore ha pronunciato il fallimento di A.________.
 
2.
 
Con ricorso in materia civile del 5 settembre 2007 al Tribunale federale A.________ ha chiesto l'annullamento del decreto di fallimento. Sostiene che tale decreto poggia su un accertamento inesatto dei fatti ai sensi dell'art. 97 LTF: il Pretore avrebbe infatti decretato il fallimento perché non era a conoscenza dell'avvenuta estinzione del debito. A mente dell'escusso, B.________ avrebbe omesso di informare il suo legale del pagamento, motivo per cui quest'ultimo, nonostante gli accordi intervenuti fra le parti, ha chiesto l'emanazione del decreto di fallimento. Il ricorrente asserisce inoltre che il creditore sarebbe "un amico di lunghissima data", ragione per cui egli non avrebbe osato chiedere il rilascio di una ricevuta per il pagamento di fr. 500'000.--, ma di essere certo "che la stessa verrà allegata da B.________ e dal suo rappresentante" con le osservazioni al ricorso.
 
Con risposta 17 ottobre 2007 B.________ contesta che l'escusso abbia estinto il suo debito e suppone che il rimedio sia unicamente stato inoltrato per "cercare di guadagnare un po' di tempo". Il legale estensore della risposta indica che le informazioni riportate in tale allegato gli sono state espressamente confermate dal suo mandante.
 
3.
 
La decisione impugnata è stata emanata dall'ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 75 cpv. 2 lett. a LTF, atteso che in materia di esecuzione cambiaria l'art. 189 cpv. 2 LEF non rinvia all'art. 174 cpv. 1 LEF, norma che permette di deferire la decisione del giudice del fallimento all'autorità giudiziaria superiore. Del resto, pure la prassi cantonale dichiara irricevibili i rimedi proposti al Tribunale d'appello del Cantone Ticino contro il giudizio con cui il Pretore decreta o respinge il fallimento chiesto nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (sentenza 14.2004.125 del 25 gennaio 2005 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino). Si tratta inoltre di una decisione finale in materia di esecuzione e fallimento che soggiace al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF), indipendentemente dal valore litigioso (art. 74 cpv. 2 LTF). Il tempestivo ricorso è dunque in linea di principio ammissibile.
 
4.
 
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Tale norma sancisce il divieto di nova nella procedura innanzi al Tribunale federale, riservando tuttavia un'eccezione quando i fatti nuovi invocati sono unicamente stati resi pertinenti dalla decisione dell'autorità inferiore (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3764, 3895).
 
Nella fattispecie il ricorrente fonda l'intera motivazione del suo gravame su fatti nuovi, peraltro espressamente contestati dall'opponente. Egli non ne spiega però la ricevibilità nella presente procedura (DTF 133 III 393 consid. 3 pag. 395), né essa è ravvisabile. Atteso che in concreto non sono dati i presupposti che permettono di addurre fatti nuovi, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
 
5.
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.
 
Losanna, 29 novembre 2007
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Raselli Piatti
 
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