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Informationen zum Dokument  BGer 1C_291/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_291/2007 vom 19.12.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_291/2007 /biz
 
Sentenza del 19 dicembre 2007
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Féraud, presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.________SA,
 
ricorrente,
 
patrocinata dall'avv. dott. Arnaldo Bolla,
 
contro
 
Comune di Porza, 6948 Porza,
 
rappresentato dal Municipio, 6948 Porza,
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Sezione forestale, 6501 Bellinzona,
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
 
residenza governativa, 6500 Bellinzona,
 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
accertamento del carattere forestale,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 agosto 2007 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
La A.________SA è proprietaria del fondo part. n. 425 di Porza, di complessivi 2'771 m2, su cui sorgono un'abitazione ed alcune costruzioni accessorie. La società ha chiesto il 16 ottobre 2001 alla Sezione forestale del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino di accertare la natura forestale o meno del terreno. Pendente tale domanda, con risoluzione del 6 novembre 2001, il Consiglio di Stato ha approvato, nell'ambito della revisione del piano regolatore comunale, il limite del bosco a confine con la zona edificabile per l'intero comprensorio comunale, includendo nell'area forestale in particolare anche due porzioni della particella n. 425 ubicate lungo il suo confine a nord-ovest, adiacenti a via San Rocco. Questa decisione di accertamento non è stata impugnata dalla A.________SA. Il 10 dicembre 2001, la Sezione forestale le ha quindi comunicato che la domanda di accertamento doveva ritenersi evasa a seguito dell'emanazione della risoluzione governativa, rilevando comunque di avere verificato tale limite e di ritenerlo corretto.
 
B.
 
Il 2 aprile 2004 la proprietaria ha chiesto alla Sezione forestale di volere formalmente evadere la sua domanda di accertamento del 16 ottobre 2001 o, in via subordinata, di riesaminare la decisione di accertamento generale del Consiglio di Stato. Trattata come istanza di riesame, la richiesta è stata respinta con decisione del 10 marzo 2005 dall'autorità cantonale, che ha conseguentemente confermato per la particella n. 425 la delimitazione dell'area boschiva stabilita con la decisione del 6 novembre 2001. Questa decisione è stata confermata il 22 agosto 2006 dal Consiglio di Stato su ricorso della proprietaria.
 
C.
 
Con sentenza del 10 agosto 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso della proprietaria contro la risoluzione governativa. La Corte cantonale ha ritenuto discutibile la circostanza che l'autorità cantonale avesse riesaminato un accertamento forestale relativamente recente. Ha nondimeno rilevato che, vista la preesistenza del bosco e considerata la mancanza di autorizzazioni di dissodamento, la natura forestale dell'area in discussione doveva essere ammessa nonostante la scarsa vegetazione attualmente esistente.
 
D.
 
La A.________SA impugna con un ricorso in materia di diritto pubblico del 18 settembre 2007 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo in via principale di annullarlo e di accertare l'assenza di carattere forestale del fondo. In via subordinata postula di rinviare gli atti all'istanza inferiore per una nuova decisione dopo l'assunzione delle prove richieste. La ricorrente lamenta sostanzialmente la violazione del diritto di essere sentito e della legge federale sulle foreste. Con un ulteriore scritto dell'11 ottobre 2007 ha inoltre prodotto una fotografia aerea scattata nel 1967.
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462 consid. 2, 489 consid. 3).
 
1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale che ha confermato l'accertamento del carattere forestale di una parte del fondo, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. La ricorrente ha partecipato al procedimento in sede cantonale e, quale proprietaria del fondo oggetto dell'accertamento litigioso, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica. Essa è pertanto legittimata a ricorrere secondo l'art. 89 cpv. 1 LTF.
 
1.3
 
1.3.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale statuisce di principio sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), riservati i casi previsti dall'art. 105 cpv. 2 LTF. Questa disposizione gli conferisce la possibilità di rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti della decisione impugnata nella misura in cui lacune o errori dovessero apparire d'acchito come manifesti. La ricorrente può quindi contestare l'accertamento dei fatti determinanti per il giudizio solo se siano stati stabiliti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF), vale a dire arbitraria, ciò che deve dimostrare con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, analogamente alla prassi in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3). Inoltre, l'esistenza di fatti accertati in modo inesatto o lesivo del diritto non è di per sé una condizione sufficiente per condurre all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata, occorrendo pure che sia suscettibile di avere un'influenza determinante sull'esito del procedimento (cfr. art. 97 cpv. 1 in fine LTF).
 
1.3.2 Nella misura in cui la ricorrente si limita ad addurre una sua diversa opinione rispetto alle considerazioni contenute nel giudizio impugnato, senza spiegare per quali ragioni esse violerebbero specifiche disposizioni della legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991 (LFo), il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione e non può quindi essere esaminato nel merito. In particolare, laddove la ricorrente sostiene di non condividere l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui la superficie alberata esistente in passato sul fondo era parte integrante della vasta area boschiva che si sviluppa a nord-ovest, oltre la strada, le spettava pure di addurre per quali ragioni gli accertamenti posti a fondamento del giudizio impugnato sarebbero stati manifestamente insostenibili o chiaramente in contrasto con gli atti (cfr., sulla nozione di arbitrio nell'accertamento dei fatti, DTF 129 I 8 consid. 2.1).
 
2.
 
2.1 La legge federale sulle foreste si fonda sul concetto dinamico di foresta, in cui rientra ogni superficie ricoperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, non essendo per contro determinanti l'origine, il genere di sfruttamento o la designazione nel registro fondiario (cfr. art. 2 cpv. 1 LFo; Messaggio del Consiglio federale concernente la LFo, del 29 giugno 1988, FF 1988 III 153). L'art. 10 cpv. 2 LFo prevede che al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della LPT, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno con la foresta. In base a questi accertamenti, i margini della foresta sono inscritti nelle zone edificabili giusta la LPT (cfr. art. 13 cpv. 1 LFo). Eventuali nuovi popolamenti al di fuori di tali margini forestali non sono considerati foreste (cfr. art. 13 cpv. 2 LFo). Questa regolamentazione è destinata ad assicurare la coordinazione della legge forestale con il diritto della pianificazione territoriale e, a tale scopo, limita quindi il concetto dinamico di foresta (cfr. sentenza 1P.482/1999 del 9 giugno 2000, consid. 2a; Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed., Berna 2002, pag. 187). La nozione riprende per contro efficacia qualora i fondi siano rimossi dalla zona edificabile nell'ambito di una revisione del piano di utilizzazione, i margini della foresta dovendo in tal caso essere nuovamente verificati, sottoponendoli a una procedura di accertamento del carattere forestale (cfr. art. 13 cpv. 3 LFo).
 
2.2 Nelle esposte circostanze, l'accertamento del limite del bosco a confine con la zona edificabile approvato dal Consiglio di Stato il 6 novembre 2001 è quindi di principio determinante e vincolante, sicché la Corte cantonale a ragione ha ritenuto perlomeno discutibile il fatto che l'autorità lo abbia riesaminato dopo un periodo tutto sommato breve. Ciò, in particolare, ove si consideri che la giurisprudenza pone esigenze severe al rimedio del riesame, segnatamente in materia forestale, ove, in considerazione dell'importanza degli interessi pubblici che la legislazione forestale mira a salvaguardare, occorre garantire la sicurezza dei rapporti giuridici anche riguardo ai provvedimenti di conservazione e di manutenzione del bosco (cfr. sentenza 1A.136/2006 del 6 dicembre 2007, consid. 3.1; sentenza 1A.116/1998 del 3 settembre 1998, consid. 2a, apparsa in: RDAF 1999 I pag. 245 segg.; cfr. in generale, sull'istituto del riesame, DTF 127 I 133 consid. 6, 120 Ib 42 consid. 2b; sentenza 1P.513/2004 del 14 luglio 2005, consid. 2.1 e 3.3, apparsa in: RDAT I-2006, n. 4, pag. 11 segg.). Tanto più che, nella fattispecie, la ricorrente aveva chiesto soltanto il 2 aprile 2004 alla Sezione forestale di pronunciarsi formalmente sulla sua istanza del 16 ottobre 2001 e, subordinatamente, di riesaminare la decisione governativa di accertamento generale. Formulata oltre due anni dopo che l'autorità cantonale le aveva già comunicato, il 10 dicembre 2001, di considerare evasa l'istanza, la richiesta della ricorrente poteva infatti anche apparire intempestiva sotto il profilo della buona fede processuale (cfr. sentenza 1A.59/2003 del 17 marzo 2004, consid. 2.6, apparsa in: RDAT II-2004, n. 32, pag. 117 segg.). La questione non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita poiché la precedente istanza ha comunque esaminato nel merito il gravame, sicché questa Corte è tenuta a vagliare le censure sollevate (cfr. DTF 129 III 225 consid. 3 inedito).
 
3.
 
3.1 La ricorrente nega che la sua particella possa essere considerata parzialmente forestale. Accenna al riguardo alla situazione esistente al momento dell'accertamento, corrispondente a quella attuale, ove la presenza di una recinzione e di un parco ne escluderebbero il carattere boschivo. Sostiene che le considerazioni espresse dalla Corte cantonale sul carattere boschivo sarebbero valide unicamente per la vasta area boschiva che si sviluppa a nord-ovest del fondo, oltre la via San Rocco. Adduce che questa strada, destinata ad assicurare l'accesso veicolare alle proprietà edificate a valle, avrebbe nel tempo determinato il margine della foresta. Rileva altresì che la superficie alberata della particella non raggiungerebbe l'estensione minima per potere essere considerata foresta ai sensi della LFo e che l'accertamento litigioso non poggerebbe su una sufficiente ponderazione dei contrapposti interessi, trascurando in particolare l'interesse privato della ricorrente a qualificare l'area quale parco o giardino.
 
3.2 L'accertamento della natura boschiva di un fondo (o di una parte di esso) si fonda essenzialmente sulla situazione effettiva dei luoghi in esame (vegetazione, densità, età, dimensione e funzione della superficie coperta da alberi, come pure la sua connessione con le superfici vicine), sulla nozione di foresta del diritto federale (cfr. art. 2 LFo) ed eventualmente sui criteri previsti dal diritto cantonale di applicazione conformemente all'art. 2 cpv. 4 LFo (cfr. DTF 124 II 85 consid. 3e, 113 Ib 357 consid. 2a). Una ponderazione con gli interessi privati o con altri interessi pubblici toccati non deve per contro essere eseguita, sicché l'interesse della ricorrente ad utilizzare la superficie litigiosa quale parco o giardino è irrilevante al riguardo (cfr. DTF 124 II 85 consid. 3e, 118 Ib 433 consid. 3a). Né è determinante la presenza di una recinzione, siccome l'obbligo legale di conservazione della foresta sussiste indipendentemente dalla volontà del proprietario di negarne il carattere boschivo (DTF 124 II 85 consid. 4d pag. 92).
 
Di regola, la situazione di fatto al momento dell'emanazione della decisione di prima istanza è determinante per l'accertamento forestale. Tuttavia, anche una superficie parzialmente o totalmente priva di alberi può essere considerata boschiva se, come in concreto, è stata dissodata senza autorizzazione (DTF 124 II 85 consid. 4d pag. 92, 113 Ib 357 consid. 2b, 108 Ib 509 consid. 6). Contrariamente al parere della ricorrente, l'entrata in vigore, il 1° gennaio 1993, della LFo non è determinante al riguardo, ritenuto che l'obbligo di conservazione della foresta e la necessità di un'autorizzazione per procedere a un eventuale dissodamento sussistevano anche sotto l'egida della previgente legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste (cfr. art. 31 LVPF; DTF 108 Ib 509 consid. 3).
 
3.3 La Corte cantonale ha confermato, come constatato dal Consiglio di Stato sulla base della documentazione fotografica agli atti, la preesistenza, perlomeno fino al 1995, sul settore nord-ovest del fondo part. n. 425, di superficie boschiva di estensione corrispondente all'originaria decisione di accertamento. I giudici cantonali hanno segnatamente rilevato che tale superficie era costituita da specie vegetali tipicamente forestali e che, pur essendo di dimensioni di per sé piuttosto ridotte, doveva ritenersi parte integrante della vasta foresta che si estende sull'altro lato di via San Rocco ricoprendo gran parte della collina. Essi hanno ritenuto che questa strada, adiacente al lato nord-ovest della particella, non può essere considerata come un elemento di separazione, risultando per contro determinante la continuità del suolo boschivo legata alla prossimità tra le chiome degli alberi situati lungo entrambi i lati di via San Rocco in corrispondenza del fondo della ricorrente e di quello confinante (part. n. 424). La Corte cantonale ha inoltre riconosciuto una funzione protettiva e sociale al complesso del comparto boschivo, che costituisce sotto il profilo paesaggistico ed ambientale un'importante superficie verde a monte della zona edificabile posta sulle pendici del monte San Rocco, destinata a prevenire l'erosione del terreno collinare ed a permettere agli abitanti del comprensorio di fruire di un'area rigenerante e di facile accesso.
 
Questi accertamenti non sono manifestamente inesatti o eseguiti in violazione del diritto e le deduzioni tratte dai giudici cantonali non risultano manifestamente insostenibili. La stessa ricorrente riconosce d'altra parte il carattere forestale del comparto, ma solo per quanto concerne l'ampia area boschiva che si sviluppa a nord-ovest del fondo, sul lato opposto della strada. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, risulta tuttavia dalla documentazione fotografica agli atti una connessione sotto il profilo spaziale e funzionale tra la vegetazione lungo entrambi i lati della strada, segnatamente all'altezza del fondo della ricorrente. La superficie arborea esistente in passato, come illustrato dalle fotografie aeree, appare infatti rilevante e assai fitta anche sul lato a valle della strada, ove una porzione boschiva della proprietà della ricorrente, adiacente a via San Rocco, era pure contigua a quella presente sulla confinante part. n. 424, caratterizzata da una vegetazione analoga. Nonostante la breve interruzione costituita dalla strada, tale superficie formava, con il bosco collinare a nord-ovest, un'ampia area boschiva unitaria. La conclusione dei giudici cantonali secondo cui esisteva una continuità del suolo boschivo è quindi corretta e, a prescindere dall'inammissibilità della prova (art. 99 cpv. 1 LTF), appare avvalorata anche dalla fotografia aerea prodotta dal patrocinatore della ricorrente in questa sede.
 
3.4 Nelle esposte circostanze, poiché la precedente istanza ha rettamente riconosciuto sulla base della documentazione agli atti il parziale carattere forestale del fondo, è senza violare il diritto di essere sentito che ha rinunciato ad assumere ulteriori prove sulla base di un apprezzamento anticipato della loro irrilevanza (cfr., sull'apprezzamento anticipato delle prove, DTF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 127 consid. 6c/cc, 417 consid. 7b, 124 I 208 consid. 4a e rinvii).
 
4.
 
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Comune di Porza, alla Sezione forestale del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 dicembre 2007
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
Féraud Gadoni
 
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