BGer 9C_837/2007 | |||
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BGer 9C_837/2007 vom 20.12.2007 | |
Tribunale federale
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9C_837/2007 {T 0/2}
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Sentenza del 20 dicembre 2007
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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ricorrente,
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contro
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D.________,
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opponente, patrocinato dall'avv. Carlo Borradori, via Ciseri 6, 6601 Locarno.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 ottobre 2007.
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Considerando:
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251),
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che il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),
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che l'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b),
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che l'amministrazione ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una di queste due condizioni di ammissibilità,
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che in tali condizioni l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
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che ad ogni modo le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte,
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che in particolare una decisione di rinvio, con cui la causa viene rinviata all'istanza precedente per complemento istruttorio e nuova decisione, non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2; cfr. pure sentenza 9C_218/2007 del 19 novembre 2007, consid. 1.4; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, no. 8 all'art. 93),
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che neppure si realizzano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenza citata 9C_218/2007 con riferimenti e sentenza 9C_586/2007 del 12 ottobre 2007),
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che per questi motivi, in applicazione degli art. 65 e 66 cpv. 1 LTF e statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 e 2 LTF,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 20 dicembre 2007
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: p. Il Cancelliere:
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Borella Grisanti
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