BGer 4A_297/2007 | |||
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BGer 4A_297/2007 vom 27.12.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_297/2007 /viz
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Sentenza del 27 dicembre 2007
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, Presidente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
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contro
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assicurazione X.________,
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opponente,
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patrocinata dall'avv. Francesco Laghi.
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Oggetto
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contratto d'assicurazione,
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ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 12 giugno 2007 dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
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Visto:
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che il 12 giugno 2007 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato la decisione pretorile di respingere la petizione di A.________ tendente alla condanna dell'assicurazione X.________ al pagamento di fr. 81'975.20 oltre interessi, a titolo di indennità giornaliere per malattia;
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che contro questa sentenza il 16 agosto 2007 A.________ ha tempestivamente interposto un ricorso in materia civile al Tribunale federale fondato sulla violazione dell'art. 2 CC;
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che contestualmente all'impugnativa egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza e del gratuito patrocinio;
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che tale richiesta è stata respinta il 24 ottobre seguente, nonostante l'attestata indigenza del ricorrente, non presentando il gravame possibilità di esito favorevole (cfr. art. 64 LTF);
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che il ricorrente è stato pertanto invitato a fornire alla Cassa del Tribunale federale l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso, entro il 19 novembre 2007;
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che il 27 novembre 2007 gli è stato assegnato un ulteriore termine non prorogabile, scadente il 12 dicembre 2007, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale data il rimedio sarebbe stato dichiarato inammissibile;
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che il giorno successivo il legale del ricorrente ha comunicato al Tribunale federale che il suo cliente non avrebbe pagato l'anticipo spese richiesto, senza tuttavia ritirare il ricorso;
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che, effettivamente, in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;
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considerando:
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che in queste circostanze il ricorso non può essere vagliato nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che, infine, le spese inutili sono sostenute dal ricorrente, che le ha cagionate (art. 66 cpv. 3 LTF), tenuto comunque conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico di A.________.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 dicembre 2007
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: La Cancelliera:
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Corboz i. s. Piatti
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