BGer 6B_718/2007 | |||
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BGer 6B_718/2007 vom 08.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_718/2007 /biz
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Sentenza dell'8 gennaio 2008
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Ferrari, Foglia, giudice supplente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Paola Tuillier,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, Via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Infrazione grave alle norme della circolazione stradale,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con decreto d'accusa del 30 ottobre 2006, il Procuratore pubblico proponeva la condanna di A.________ a una multa di fr. 500.-- ritenendolo autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione stradale. Gli veniva rimproverato di avere, il 26 aprile 2005 alle ore 11:12, circolato a 57 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) con l'autovettura Jaguar targata xxx in via T.________ a Y.________, lungo un tratto di strada con velocità limitata a 30 km/h.
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B.
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Statuendo su opposizione dell'accusato, il 16 agosto 2007 il Giudice della Pretura penale confermava sia l'imputazione che la proposta di pena contenute nel decreto d'accusa.
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C.
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Con sentenza del 15 ottobre 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva il ricorso per cassazione inoltrato da A.________ contro la decisione pretorile.
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D.
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A.________ insorge mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale avverso la sentenza dell'ultima istanza cantonale di cui chiede l'annullamento.
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E.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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1.1 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
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1.2
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Il ricorso al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, nella motivazione dovendosi esporre in forma sintetica in che misura la decisione impugnata viola il diritto (v. DTF 133 II 249 consid. 1.4.1, 133 IV 286 consid. 1.4). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate, non essendo tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale. In particolare, non può entrare nel merito sulla violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti il diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata e motivata in modo chiaro e preciso nell'atto di ricorso (v. art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2).
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2.
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Secondo gli accertamenti cantonali, il ricorrente, proveniente a piedi da via U.________ su cui vige il limite generale di 50 km/h, ha raggiunto via V.________ tramite una stradina pedonale per recuperare l'autovettura ivi parcheggiata da una terza persona. Egli ha quindi spostato il veicolo e, percorrendo via T.________, è incorso nel rilevamento radar. Nel tratto di strada percorso a piedi e in macchina, il ricorrente non ha oltrepassato nessun cartello stradale indicante il limite di velocità. Su via T.________, come pure in tutta la zona circostante, vige il limite di velocità massimo di 30 km/h. L'introduzione di tale limite è stata decisa e messa in atto dal Municipio di Y.________ nel dicembre 2003 e pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. Ancorché non scorta dal ricorrente, la segnaletica era correttamente predisposta e la sua visuale non era ostacolata in nessun modo.
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3.
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3.1 Il ricorrente rimprovera alla CCRP di aver violato il diritto federale ritenendo la realizzazione di un'infrazione aggravata ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr. Dal momento che durante il tragitto egli non ha avuto la possibilità di scorgere la segnaletica relativa al limite di velocità e vista l'assenza della ripetizione del segnale dopo le diverse intersezioni in urto con quanto previsto all'art. 16 cpv. 2 OSStr, l'insorgente sostiene che egli poteva legittimamente supporre che il limite di velocità in vigore in quella zona fosse quello di 50 km/h. Avendo circolato a una velocità di 57 km/h, l'infrazione da lui commessa sarebbe tutt'al più da considerare di lieve entità e punibile sulla base dell'art. 90 n. 1 LCStr.
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3.2 I cartelli indicanti il limite di velocità di zona erano posti in un settore densamente abitato di Y.________, sede anche di una scuola media. Secondo la CCRP, posto come la segnaletica stradale esistente nella zona fosse perfettamente visibile, prima di mettersi alla guida del veicolo parcheggiato da altri, ma già immesso nella circolazione, il ricorrente avrebbe dovuto cerziorarsi della regolamentazione in vigore su quel tratto di strada. Gli sarebbe bastato percorrere pochi metri (avanti o indietro) per scorgere i segnali di zona 30 km/h. Abitando nelle vicinanze e avendo frequentato le scuole in quel quartiere, egli era cosciente del fatto che in zona vi fossero delle abitazioni e delle scuole e doveva quindi supporre che la velocità massima fosse limitata a 30 km/h. Appare anzi dubbio che non lo sapesse. L'introduzione della zona 30 è comunque stata pubblicata sul Foglio Ufficiale e il ricorrente non poteva ignorarla.
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3.3 L'art. 90 n. 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è punibile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 n. 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l'autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Sotto il profilo soggettivo, l'autore deve aver adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).
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3.3.1 L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali (art. 27 cpv. 1 LCStr). Il segnale «zona con limite di velocità massimo di 30 km/h» (2.59.1) designa le strade in quartieri o in zone residenziali su cui bisogna condurre in modo particolarmente prudente e riguardoso; il limite di velocità è di 30 km/h (art. 22a OSStr). Giusta l'art. 2a cpv. 3 OSStr, i diritti e i doveri indicati con un segnale per zone vigono dall'inizio della segnaletica per zone fino al pertinente segnale di fine della zona. Questa disposizione deroga alla regola posta all'art. 16 cpv. 2 OSStr ed è quindi invano che il ricorrente cerca di prevalersi dell'assenza di un'appropriata segnaletica dopo le intersezioni. L'insorgente non contesta di aver circolato a una velocità di 57 km/h in una zona il cui limite di velocità è di 30 km/h. Secondo costante giurisprudenza si tratta, sotto il profilo oggettivo, di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 n. 2 LCStr (DTF 132 II 234 consid. 3).
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3.3.2 Sotto il profilo soggettivo, l'autorità cantonale ha rimproverato al ricorrente di non essersi informato sui limiti di velocità vigenti nella zona in cui era parcheggiata la vettura, imputandogli quindi una negligenza. Commette un reato per negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP, art. 18 cpv. 3 vCP unitamente all'art. 102 n. 1 LCStr). La negligenza presuppone una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento dei fatti l'agente avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto della messa in pericolo e nello stesso tempo ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 133 IV 158 consid. 5.1).
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Il ricorrente contesta l'esistenza di un obbligo per l'utente della strada di informarsi preventivamente sui limiti di velocità. Certo, si può concordare con l'insorgente laddove, richiamando la giurisprudenza di questo Tribunale, afferma che in assenza di segnaletica o di demarcazioni il conducente può presumere che la circolazione non è soggetta a nessuna regolamentazione speciale, valendo le regole generali. Sennonché è stato accertato che la zona con limite di velocità massimo di 30 km/h era chiaramente e correttamente segnalata. Se il ricorrente non l'ha scorta non è perché essa fosse assente o non visibile, bensì perché egli ha raggiunto l'automobile a piedi passando per una stradina pedonale ove, per ovvie ragioni, non vengono collocati i segnali sui limiti di velocità. Orbene, chi si appresta a immettere nella circolazione un veicolo ha l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni vigenti nella zona in cui il veicolo si trova. Atteso che - come già rettamente rilevato in sede cantonale - non si può pretendere che le autorità posizionino in ogni dove segnali di limitazioni di velocità, se il conducente non conosce la regolamentazione in vigore nel punto in cui intende immettersi nella circolazione, prima di prendere il volante egli deve informarsi sulle prescrizioni applicabili alla zona in questione. Ciò si impone a maggior ragione qualora, come in concreto, il conducente immette nella circolazione un veicolo posteggiato da una terza persona, posto come egli, non avendo condotto la vettura in quel punto, non abbia potuto notare la segnaletica regolarmente apposta sulla carreggiata. Nella fattispecie, il ricorrente non poteva quindi limitarsi a supporre che vigessero le regole generali della circolazione. Non di rado, all'interno delle località, sono create delle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h nei pressi di scuole e in quartieri densamente popolati. Secondo i vincolanti accertamenti dell'autorità cantonale, la decisione di limitare la velocità a 30 km/h in quella zona di Y.________ è stata regolarmente pubblicata sul Foglio Ufficiale. Per abitare nelle vicinanze e aver frequentato le scuole in quel quartiere, l'insorgente sapeva inoltre che in quella zona erano situate abitazioni e scuole. In queste circostanze, non poteva dare per scontato che vigessero le norme generali della circolazione. Sempre in base agli accertamenti di fatto della sentenza impugnata risulta che sarebbe bastato al ricorrente percorrere qualche metro (avanti o indietro) per scorgere i totem e la segnaletica orizzontale della zona 30 km/h. Immettendosi nella circolazione senza interessarsi delle prescrizioni vigenti, egli ha quindi violato un elementare dovere di prudenza.
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4.
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Da quanto esposto segue che il ricorso deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 gennaio 2008
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Schneider Ortolano
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