BGer H 149/2006 | |||
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BGer H 149/2006 vom 24.01.2008 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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H 149/06
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H 155/06
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Sentenza del 24 gennaio 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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H 149/06
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L.________,
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ricorrente, rappresentato dall'avv. Fabio Soldati,
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via Pretorio 7, 6901 Lugano,
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e
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H 155/06
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X.________ SA,
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ricorrente, rappresentata dall'avv. Gian Paolo Grassi,
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via Livio 14, 6830 Chiasso,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino,
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via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorsi di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 luglio 2006.
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Fatti:
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A.
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Il 13 luglio 2005, tramite il proprio servizio ispettorato, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino (in seguito Cassa) ha esperito un controllo dei conteggi salariali presso la X.________ SA - attiva nel campo chimico-farmaceutico -, riprendendo, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2004, l'importo complessivo di fr. 535'367.- a titolo di salario non notificato per l'attività svolta da L.________. Quest'ultimo, nato nel 1962, dopo essere stato, dal 1997 al 31 luglio 2001, alle dipendenze della società in qualità di responsabile tecnico degli impianti con uno stipendio di fr. 8'000.- mensili, in data 21 agosto 2001 ha costituito, in qualità di socio e gerente con diritto di firma individuale e con una quota di fr. 19'000.-, la Y.________ Sagl, società avente per scopo societario, segnatamente, la prestazione di consulenze e perizie nel settore dell'industria chimico-farmaceutica. Quale altro socio a registro di commercio figura suo fratello, M.________, con una quota di fr. 1'000.-.
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Durante il periodo oggetto della ripresa salariale, ma anche in seguito, Y.________ Sagl, tramite il suo dipendente L.________, ha fornito continue prestazioni in favore di X.________ SA, fatturando alla stessa fr. 8'000.- mensili. Per parte sua, Y.________ Sagl ha versato a L.________ fr. 4'000.- mensili a titolo di stipendio, sui quali ha pagato i contributi paritetici.
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Mediante decisione di tassazione d'ufficio del 30 settembre 2005 la Cassa ha fissato a X.________ SA i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti per gli anni in questione sull'attività svolta - e qualificata di natura dipendente - da L.________. Con atto del 24 ottobre 2005 essa ha pure notificato all'interessato una decisione impugnabile indicante l'importo dei salari ripresi. L'amministrazione ha confermato il provvedimento anche in seguito all'opposizione interposta dagli interessati (decisioni su opposizione del 14 novembre e del 7 dicembre 2005).
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B.
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Patrocinati dall'avv. Gian Paolo Grassi, L.________ e X.________ SA si sono aggravati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, congiunte le cause, per pronuncia del 24 luglio 2006 ha respinto i ricorsi e confermato l'operato della Cassa. In particolare, i primi giudici hanno accertato che, nel periodo oggetto di ripresa, la Y.________ Sagl aveva un unico dipendente nella persona di L.________, al quale la società aveva versato annualmente fr. 52'000.- (ossia fr. 4'000.- per 13 mensilità). I giudici cantonali hanno pure constatato che l'importo versato al suo dipendente corrispondeva alla metà dell'importo regolarmente fatturato da Y.________ Sagl a X.________ SA. Fatturazioni che, fino ad aprile 2004, Y.________ Sagl aveva emesso unicamente nei confronti di X.________ SA e che ancora nello stesso anno rappresentavano comunque l'84% dell'incasso. Essi hanno quindi evidenziato che X.________ SA aveva messo a disposizione di L.________ una carta di credito VISA, di cui l'interessato, nel periodo in esame, ha fatto largamente uso per fare fronte a spese di viaggio professionali. In tali circostanze, l'autorità giudiziaria cantonale, pur riconoscendo che le fatturazioni e i pagamenti erano avvenuti direttamente tra le due società, ha concluso che gli importi versati configuravano dei salari che L.________, unico dipendente della Sagl, percepiva indirettamente per il tramite di quest'ultima. In considerazione della realtà economica risultante dagli atti, i primi giudici lo hanno pertanto ritenuto lavoratore dipendente di X.________ SA ai fini delle assicurazioni sociali.
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C.
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Con separati atti, L.________ e X.________ SA, rappresentati, il primo, dall'avv. Fabio Soldati e, la seconda, dall'avv. Grassi, hanno interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiedono l'annullamento del giudizio cantonale e delle decisioni su opposizione in lite. Sostanzialmente i ricorrenti rimproverano ai primi giudici di avere acriticamente applicato alla presente fattispecie i principi giurisprudenziali sviluppati in materia per la determinazione dello statuto contributivo di persone fisiche e di avere indebitamente fatto astrazione dalla realtà giuridica e societaria dei singoli attori in gioco. Mettendo in guardia da uno stravolgimento dei fondamenti del diritto societario, gli insorgenti osservano che se le prestazioni vengono fatturate da una società commerciale a un'altra, l'autonomia giuridica e contabile delle parti deve essere rispettata, salvo in caso, non realizzantesi in concreto, di abuso manifesto.
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La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395).
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2.
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Le impugnative inoltrate da L.________ e da X.________ SA concernono fatti di ugual natura e pongono gli stessi temi giuridici, per cui si giustifica la congiunzione delle cause e la resa di una sola sentenza (DTF 128 V 124 consid. 1 pag. 126 con riferimenti; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, pag. 343 seg.).
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3.
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3.1 I ricorsi di diritto amministrativo sono da ritenersi ricevibili solo nella misura in cui hanno per oggetto contributi di diritto federale. Non occorre pertanto esaminare il tema dell'obbligo contributivo nei confronti della Cassa per quel che concerne gli assegni familiari (DTF 124 V 145 consid. 1 pag. 146 e riferimento).
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3.2 La presente vertenza concerne la determinazione e la pretesa di contributi paritetici e non già l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. Questo Tribunale deve pertanto limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). D'altra parte, essendo controverse contribuzioni pubbliche, questa Corte non è vincolata dai motivi sollevati dalle parti e può scostarsi dalle conclusioni invocate a loro vantaggio o pregiudizio (art. 114 cpv. 1 OG).
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4.
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Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le disposizioni e i principi applicabili in materia, rammentando in particolare le regole da seguire per delimitare un'attività lucrativa dipendente da una indipendente (art. 5 cpv. 2 e art. 9 cpv. 1 LAVS; DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 162; 122 V 169 consid. 3a pag. 171 con riferimenti; cfr. DTF 132 V 257 segg.). Lo stesso dicasi per le considerazioni dell'istanza precedente in merito all'applicabilità (parziale) della LPGA nel caso di specie (DTF 131 V 9 consid. 1 pag. 11; cfr. pure DTF 130 V 229 segg. e 445 segg.) come pure per l'osservazione che la LPGA non ha comunque apportato modifiche degne di rilievo nella materia in esame (v. pure Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 5 all'art. 10, no. 4 all'art. 11, no. 3 e 6 all'art. 12 LPGA). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia ribadire che di principio si deve ammettere l'esistenza di un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro e non sopporta uno specifico rischio imprenditoriale (DTF 123 V 161 consid. 1 pag. 163; Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 1235, n. 98).
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5.
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I ricorrenti censurano essenzialmente il fatto che, nel considerare L.________ dipendente di X.________ SA per il periodo in esame, l'amministrazione e i giudici cantonali avrebbero reso un giudizio giuridicamente errato poiché avrebbero valutato la situazione come se Y.________ Sagl non fosse esistita. Essi fanno notare che in realtà non si tratta tanto di definire se l'attività di consulenza debba, nel caso specifico, essere considerata quale attività dipendente o indipendente, quanto piuttosto di giudicare, dal profilo dell'obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, la situazione di un dipendente che per conto di un datore di lavoro (in casu: Y.________ Sagl) esegue una prestazione per terzi (in casu: X.________ SA). Pertanto, i criteri utilizzati per valutare se una persona fisica debba essere considerata dipendente o indipendente nell'esercizio di un'attività lavorativa a favore di terzi non potrebbero, a mente dei ricorrenti, essere applicati a una persona fisica alle dipendenze di una società che esegue, percependo uno stipendio già soggetto all'AVS, in nome e per conto di quest'ultima un'attività lavorativa in favore di terzi.
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6.
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Il diritto delle società con personalità giuridica è caratterizzato dal principio della completa separazione, personale e patrimoniale, tra persona giuridica e suoi membri. Anche se gli interessi economici della società coincidono in larga misura con quelli dei soci, tale identità è, di principio, giuridicamente irrilevante. Solo eccezionalmente la realtà economica che sta dietro alla forma giuridica dev'essere infatti tenuta in conto, e più precisamente quando, allo scopo di sfuggire a obblighi legali o contrattuali (cfr. ad es. DTF 112 II 1 segg.: copertura societaria allo scopo di eludere le norme limitanti l'acquisto di fondi da parte di cittadini stranieri; DTF 71 II 272 segg.: copertura societaria per eludere un divieto di concorrenza o di fabbricazione), l'indipendenza giuridica della società viene utilizzata abusivamente (art. 2 CC) dalla società stessa o dai suoi soci. In queste situazioni, la giurisprudenza e la dottrina fanno astrazione dall'indipendenza giuridica della società e prendono in considerazione la realtà economica invece della realtà giuridica (Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10a ed., Berna 2007, pag. 55; Lukas Handschin/Christof Truniger, Die neue GmbH, 2a ed., Zurigo 2006, pag. 32; Roland Ruedin, Droit des sociétés, 2a ed., Berna 2007, pag. 142; cfr. pure DTF 117 IV 259 consid. 3 pag. 263; Pra 2004 no. 27 pag. 129 [5C.275/2002]). Si parla in questi casi di trasparenza o di rimozione del velo corporativo ("Durchgriff"). Solo terze persone lese dall'indipendenza giuridica della società possono invocare l'abuso di diritto e ottenere la rimozione del velo corporativo.
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7.
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7.1 Nel caso di specie, dopo avere accertato la situazione concreta (sub B), la Corte cantonale ha fatto astrazione dalla realtà giuridica per concentrarsi sulla realtà economica che, secondo i primi giudici, lascerebbe concludere che L.________, per il periodo in esame, avrebbe continuato a lavorare alle dipendenze di X.________ SA.
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7.2 Ora, se anche il Tribunale giudicante non ha serio motivo per scostarsi dagli accertamenti - peraltro risultanti dagli atti e nemmeno seriamente contestati dai ricorrenti - fin qui operati dall'autorità cantonale, che di conseguenza vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG), quest'ultimo non può nemmeno esimersi dal rilevare che gli stessi non sono ancora sufficienti per legittimare - quantomeno allo stadio attuale - la conclusione cui sono giunti i primi giudici. Nella misura in cui, di fatto, hanno rimosso il velo corporativo senza precedentemente avere constatato in maniera chiara l'esistenza di un manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), vale a dire senza avere precedentemente accertato se i ricorrenti avrebbero artatamente messo in piedi una struttura societaria allo scopo di sfuggire (quantomeno parzialmente) agli obblighi legali di pagamento dei contributi sociali, liberando da un lato Jetpharma da ogni obbligo in tal senso e assoggettando d'altro lato soltanto in maniera parziale il reddito di L.________ all'obbligo contributivo altrimenti valido per un'attività lavorativa dipendente, i primi giudici hanno infatti operato un accertamento incompleto dei fatti e ad ogni modo lesivo del diritto federale. I giudici cantonali potevano infatti ignorare la dualità e l'indipendenza giuridica delle società in esame unicamente se avessero dimostrato l'esistenza di una manifesta situazione abusiva (v. DTF 118 V 65 consid. 5 pag. 74; 113 V 92 consid. 4d pag. 96; RCC 1989 pag. 630 consid. 2c). Il che non è però stato, gli stessi giudici essendosi limitati - applicando i criteri ordinari in materia (v. consid. 4) - ad osservare che il rapporto instauratosi, dopo il luglio 2001, tra i ricorrenti sarebbe stato tale da costituire un vero e proprio legame di collaborazione dipendente.
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7.3 Né gli indizi finora raccolti, pur essendo convergenti e non escludendo di certo una simile eventualità, appaiono sufficienti per suffragare (direttamente) l'ipotesi dell'abuso di diritto, peraltro nemmeno espressamente evocata dalla Corte cantonale. È vero che l'identità e la periodicità degli importi versati da X.________ SA in favore di L.________, prima (fino al luglio 2001), e di Y.________ Sagl, poi (dopo il luglio 2001), come pure il frequente utilizzo da parte di L.________ della carta di credito messagli a disposizione da X.________ SA, in combinazione con la sostanziale unilateralità delle prestazioni effettuate da Y.________ Sagl in favore di X.________ SA, costituiscono forti indizi in questo senso. Tuttavia, essi non consentono ancora, a questo stadio, di ammettere, direttamente e con la dovuta tranquillità, tale soluzione. Infatti se è pur vero che Y.________ Sagl ha cominciato a consistentemente diversificare la sua clientela solo nel corso del 2005 (v. ricorso di L.________, pag. 3: "Nel 2004 la Y.________ Sagl ha allargato la rete dei propri clienti, e dal 2005 essa conta numerosi altri committenti"), vale a dire nell'anno in cui l'amministrazione ha proceduto alle riprese salariali in oggetto, d'altra parte non può nemmeno essere ignorato che all'avvio di una nuova attività (indipendente) è abbastanza usuale che un unico grande cliente costituisca la base degli affari, la conquista di nuovi clienti potendo per contro avvenire a poco a poco con il passare del tempo (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 155/04 del 14 febbraio 2005, consid. 4.3; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 194/05 del 19 marzo 2007, consid. 7.1).
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7.4 Mancano inoltre indicazioni sufficienti per stabilire le modalità (integrazione o meno nell'azienda [di X.________ SA], organizzazione del lavoro, impiego del tempo, possibilità effettiva di lavorare, durante il periodo in esame, anche per terze persone, libertà operazionale e vincolo alle istruzioni, ecc.) del lavoro svolto, prima e dopo lo scioglimento formale del rapporto contrattuale, da L.________ per X.________ SA. Mancano quindi pure gli elementi necessari per poter accertare - con l'ausilio di pertinente documentazione contrattuale e l'audizione delle persone informate - eventuali differenze sostanziali nell'espletamento dell'attività prestata, prima e dopo questo momento, dall'interessato in favore della società ricorrente. Nulla è infine dato di sapere circa i reali motivi che hanno portato allo scioglimento formale del predetto rapporto contrattuale e circa le ricerche e gli sforzi effettivi messi in atto da L.________ dopo la costituzione di Y.________ Sagl per offrire, sempre nel periodo in questione, le proprie prestazioni anche in favore di altre persone. Un complemento istruttorio in questo senso permetterebbe di determinare se lo scioglimento del rapporto di lavoro e la successiva formale collaborazione tra Y.________ Sagl e X.________ SA siano stati intrapresi al solo scopo di liberare X.________ SA dai relativi obblighi contributivi pur essendo per il resto le relazioni tra quest'ultima e L.________ sostanzialmente rimaste invariate.
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7.5 In tali circostanze, non potendo essere risolta in questa sede, l'ipotesi del manifesto abuso di diritto - decisiva ai fini del giudizio finale - dev'essere approfondita. Di conseguenza si impone l'annullamento del giudizio impugnato e il contestuale rinvio degli atti all'istanza precedente affinché, dopo complemento istruttorio, chiarisca questo aspetto tenendo segnatamente conto della giurisprudenza elaborata in materia di elusioni contributive (DTF 113 V 92 segg.; VSI 1998 pag. 102; v. inoltre sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 55/04 del 5 novembre 2004 consid. 5.1, e H 327/00 del 30 aprile 2003 con riferimenti). I giudici cantonali dovranno così esprimersi sul tema dell'abuso di diritto e, in caso affermativo, sull'effettivo statuto lavorativo e contributivo di L.________. Va da sé che se per contro l'abuso di diritto non dovesse essere accertato, L.________ non potrà più, per le ragioni suesposte (consid. 6), essere considerato dipendente di X.________ SA per il periodo in esame e in tal caso le decisioni amministrative andranno annullate.
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8.
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La procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dell'amministrazione opponente. Quest'ultima rifonderà inoltre ai ricorrenti, assistiti dai loro legali, un'indennità per le spese ripetibili della sede federale (art. 156 e 159 in relazione con l'art. 135 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Le cause H 149/06 e H 155/06 sono congiunte.
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2.
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Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi di diritto amministrativo sono accolti nel senso che, annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 luglio 2006 per quanto riferito ai contributi di diritto federale, gli atti sono rinviati all'istanza di primo grado perché proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda un nuovo giudizio.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 5000.- sono poste a carico dell'opponente.
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4.
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L'opponente verserà a ciascun ricorrente la somma di fr. 2500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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5.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 24 gennaio 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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