BGer 2C_66/2008 | |||
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BGer 2C_66/2008 vom 05.02.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_66/2008 /biz
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Sentenza del 5 febbraio 2008
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Merkli, presidente,
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cancelliera Ieronimo Perroud.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
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viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Imposta cantonale e imposta federale diretta 2006,
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ricorso contro la decisione emanata il 27 dicembre 2007 dal presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con decisione del 27 dicembre 2007 il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame presentato da A.________ contro la decisione su reclamo del 25 luglio 2007 con cui l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna gli ha negato una deduzione di fr. 3'000.-- per persona bisognosa a carico ai fini della tassazione 2006. Dopo aver osservato che il gravame era irricevibile poiché tardivo, la Corte cantonale ha precisato a titolo abbondanziale che esso avrebbe comunque dovuto essere respinto nel merito siccome le esigenze poste dagli art. 34 cpv. 1 LT/TI e 35 cpv. 1 lett. b LIFD per poter beneficiare della deduzione richiesta non erano manifestamente date in concreto.
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B.
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Il 22 gennaio 2008 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui contesta la sentenza cantonale.
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Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti).
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2.
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2.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale.
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2.2 Oggetto del contendere è la decisione d'inammissibilità emessa dal presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, cioè la questione di sapere se è a ragione o a torto che il gravame esperito dinanzi a tale autorità dal qui ricorrente è stato considerato tardivo e quindi dichiarato irricevibile. Orbene questi nulla menziona al riguardo, non formula cioè alcuna censura diretta contro la questione della tardività della precedente impugnativa. Allo stesso modo egli non solleva alcuna critica riguardo alla motivazione formulata a titolo abbondanziale dalla corte cantonale e concernente l'adempimento delle esigenze poste dalle leggi fiscali cantonale e federale per potere ottenere la deduzione per persona bisognosa a carico. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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3.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello e alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione giuridica imposta federale diretta.
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Losanna, 5 febbraio 2008
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Merkli Ieronimo Perroud
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