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Informationen zum Dokument  BGer 5A_644/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_644/2007 vom 06.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_644/2007 /biz
 
Sentenza del 6 febbraio 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Raselli, Presidente,
 
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
 
contro
 
B.________,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi.
 
Oggetto
 
protezione dell'unione coniugale,
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
 
il 1° ottobre 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Adito da B.________ con una domanda di misure a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del distretto di Lugano ha fra l'altro condannato A.________ a versare mensilmente alla moglie fr. 1'715.-- per i mesi di febbraio, marzo, aprile 2003 e fr. 1'525.-- dopo tale data a titolo di contributo alimentare.
 
B.
 
In parziale accoglimento di un rimedio di B.________, a cui A.________ non aveva presentato osservazioni, la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha aumentato il contributo alimentare per la moglie a fr. 2'945.-- mensili dal 1° febbraio al 30 aprile 2003 e a fr. 2'735.-- mensili dal 1° maggio in poi. I Giudici d'appello hanno accertato che il reddito mensile del marito non era di fr. 9'740.35 come reputato dal Pretore, ma di fr. 12'200.--. La Corte cantonale ha invece lasciato invariati gli altri importi accertati dal primo giudice e concernenti le entrate e le uscite dei coniugi. La I Camera civile ha altresì dichiarato irricevibile l'appello presentato da A.________, a titolo principale perché tardivo, aggiungendo a titolo abbondanziale che esso era fondato su un novum nonché insufficientemente motivato.
 
C.
 
Con ricorso in materia civile del 5 novembre 2007 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la riforma della sentenza cantonale nel senso di essere condannato al pagamento di un contributo alimentare mensile per la moglie di fr. 591.50 dal 1° febbraio al 30 aprile 2003 e di fr. 385.-- dal 1° maggio in poi. In via subordinata chiede invece una riduzione del predetto contributo mensile a fr. 1'821.32 per il primo periodo e a fr. 1'505.15 per il secondo. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe a torto aumentato il suo reddito e "ratificato" quello ipotetico della moglie stabilito dal Pretore. Lamenta un ulteriore accertamento arbitrario dei fatti, perché nel suo fabbisogno non è stata inserita una rata mensile di fr. 2'247,30, che pretende concernere un debito coniugale.
 
La domanda di effetto sospensivo è stata respinta il 3 novembre 2007 senza interpellare la controparte e non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Le sentenze rese, come quella all'esame, dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino in materia di protezione dell'unione coniugale sono di ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LTF.
 
1.2 Le misure di protezione dell'unione coniugale emanate dall'ultima istanza cantonale sono decisioni pronunciate in materia civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF (DTF 133 III 393 consid. 2) e finali giusta l'art. 90 LTF (DTF 133 III 393 consid. 4). Atteso che il valore di lite, accertato nella sentenza impugnata, supera quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il tempestivo in ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile.
 
2.
 
Le pronunzie in cui vengono fissati i contributi alimentari in una procedura di misure di protezione dell'unione coniugale sono considerate decisioni cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.2). Giusta questa norma, contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - conformemente alle esigenze di motivazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 6). Per sostanziare convenientemente una censura di arbitrio (art. 9 Cost.), non è quindi sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare con un ragionamento preciso perché nel suo risultato il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii).
 
3.
 
Giova innanzi tutto rilevare che il ricorrente non censura in alcun modo né i motivi che hanno portato la Corte cantonale a dichiarare inammissibile il suo rimedio, né l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata secondo cui egli ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello della moglie.
 
4.
 
4.1 Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un accertamento arbitrario dei fatti per aver "ratificato" l'operato del Pretore sia per quanto attiene al reddito della moglie, sia per quanto concerne l'esclusione dal suo fabbisogno di un rata mensile di fr. 2'247,30, relativa a un debito asseritamente coniugale.
 
4.2 Per quanto riguarda il reddito - ipotetico - della moglie, il ricorrente pare dimenticare che lo stesso è unicamente stato esaminato quando la Corte cantonale ha trattato l'appello dell'opponente, che lo reputava troppo elevato. I giudici cantonali hanno ritenuto che il reddito ipotetico stabilito dal Pretore resisteva alla critica della moglie, viste le attività precedentemente svolte e le esperienze maturate. Con riferimento al mancato riconoscimento dell'importo di fr. 2'247.30, la Corte cantonale si è invece limitata a indicare a mero titolo abbondanziale, dopo aver constatato la tardività dell'appello del marito, che il rimedio era in ogni caso insufficientemente motivato.
 
4.3 Lamentando ora che la Corte cantonale avrebbe semplicemente confermato gli importi constatati dal Pretore, il ricorrente rimprovera ai Giudici di appello, che non erano stati confrontati con alcuna - valida - richiesta in tal senso, di non aver di loro sponte né aumentato il reddito ipotetico della moglie stabilito nel giudizio di primo grado né aggiunto al suo fabbisogno un importo escluso dal Pretore. Sennonché il ricorrente non spiega con alcuna parola, perché la Corte di appello sarebbe caduta nell'arbitrio per non aver modificato d'ufficio gli accertamenti di fatto effettuati dal giudice di primo grado. La censura si rivela pertanto inammissibile già per questo motivo.
 
5.
 
Il ricorrente lamenta pure che la Corte cantonale ha aumentato il suo reddito "sulla base di calcoli o ragionamenti non condivisibili e inaccettabili" sprovvisti di qualsiasi base scientifica. Del tutto generica ed apodittica, anche questa censura risulta insufficientemente motivata (v. sulle esigenze di motivazione, supra consid. 2) e si rivela quindi inammissibile.
 
6.
 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese per la procedura federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 febbraio 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Raselli Piatti
 
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