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Informationen zum Dokument  BGer 1C_78/2008  Materielle Begründung
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BGer 1C_78/2008 vom 20.02.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_78/2008 /biz
 
Sentenza del 20 febbraio 2008
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aemisegger, giudice presidente,
 
Reeb, Eusebio,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
assistenza giudiziaria internazionale in materia
 
penale all'Italia,
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2008 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Fatti:
 
A.
 
Il 26 febbraio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 2 agosto successivo, nell'ambito di un procedimento penale aperto in Italia nei confronti di B.________ per titolo di riciclaggio. L'accusato è sospettato di avere, nell'ambito della propria attività professionale di commercialista, occultato fondi provenienti da tangenti percepite da A.________, trasferendo proventi illeciti su conti bancari svizzeri.
 
B.
 
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura del 12 settembre 2007, ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione bancaria relativa al conto xxx presso la banca C.________, intestato a A.________ e su cui B.________ beneficiava di una procura. Ha inoltre confermato il blocco del conto. Con decisione del 28 gennaio 2008 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto in quanto ammissibile un ricorso del titolare della relazione bancaria.
 
C.
 
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede l'accoglimento in ordine del gravame con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per inoltrare una memoria integrativa secondo l'art. 43 lett. a LTF e, nel merito, l'annullamento della sentenza impugnata e la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'autorità italiana.
 
Non sono state chieste osservazioni all'impugnativa.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questa disposizione persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 133 IV 132 consid. 1.3). Il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF (cfr. sentenza 1C_205/2007 del 18 dicembre 2007, consid. 1.3.1 e rinvio, destinata a pubblicazione).
 
1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell'art. 84 LTF (cfr. DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).
 
1.3 La facoltà di presentare una memoria integrativa secondo l'art. 43 LTF nel caso in cui il ricorso fosse ritenuto ammissibile è concessa, su richiesta motivata, solo eccezionalmente. Occorre che la causa sia di straordinaria estensione o di particolare difficoltà, per cui il termine di ricorso di 10 giorni di cui all'art. 100 cpv. 2 lett. b LTF non è sufficiente per motivare compiutamente tutte le censure (cfr. art. 43 lett. b LTF). Ciò non tanto in considerazione della mole dell'incarto quanto per la molteplicità e la difficoltà delle questioni di fatto o di diritto che si pongono (DTF 133 IV 271 consid. 2.1). In concreto, l'inammissibilità del gravame esclude comunque la possibilità di completarne la motivazione.
 
1.4 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti la sfera segreta e il blocco di un conto bancario, ma non riguarda un caso particolarmente importante. Invero, il ricorrente non spiega esplicitamente, come gli incombeva a mente dell'art. 42 cpv. 2 LTF, per quali motivi la causa adempirebbe le condizioni di un caso particolarmente importante. Egli invoca essenzialmente un'asserita lacunosità della rogatoria e pretese irregolarità della procedura di assistenza, segnatamente la violazione dei principi della proporzionalità e della doppia punibilità, accennando inoltre alla violazione del diritto di essere sentito e del divieto del formalismo eccessivo. Ribadisce altresì la sua estraneità ai fatti oggetto della domanda e la carenza di utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale estero. In queste censure non sono tuttavia ravvisabili motivi per ritenere che sarebbero stati violati elementari principi procedurali. Il giudizio impugnato non si scosta infatti dalla giurisprudenza costante né solleva una questione giuridica di principio (cfr. DTF 133 IV 131 consid. 3). Non sono nemmeno ravvisabili indizi che il procedimento estero presenti gravi lacune e la causa non riveste una portata straordinaria.
 
2.
 
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale.
 
Losanna, 20 febbraio 2008
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il giudice presidente: Il cancelliere:
 
Aemisegger Gadoni
 
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