BGer 6B_686/2007 | |||
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BGer 6B_686/2007 vom 21.02.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_686/2007 /viz
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Sentenza del 21 febbraio 2008
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, Presidente,
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Ferrari, Zünd,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.A.________,
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B.A.________,
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C.A.________,
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ricorrenti,
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tutti e tre patrocinati dall'avv. Paolo Tamagni,
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contro
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D.E.________,
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F.E.________,
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opponenti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino,
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Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita),
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 settembre 2007 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 17 aprile 2007 A.A.________, B.A.________ e C.A.________ sporgevano denuncia penale nei confronti di D.E.________ e F.E.________ per titolo di appropriazione indebita.
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In sostanza, i coniugi E.________ si sarebbero appropriati della somma di fr. 20'000.-- versata loro dai denuncianti, a titolo di caparra/acconto, per la compravendita di una casa d'abitazione di proprietà dei suddetti coniugi. Secondo la convenzione del 13 ottobre 2006 sottoscritta dalle parti, questo importo avrebbe dovuto essere restituito ai A.________ - dedotto un indennizzo massimo di fr. 4'000.-- - qualora questi avessero deciso di non concludere il contratto di compravendita. I A.________ rinunciavano ad acquistare l'immobile e chiedevano dunque la restituzione del denaro versato quale caparra/acconto. Le richieste di restituzione rimaste senza seguito spingevano A.A.________, B.A.________ e C.A.________ a denunciare i E.________ per appropriazione indebita.
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B.
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Ritenendo che la vertenza denotasse carattere meramente civilistico e che la somma di fr. 20'000.-- non potesse essere considerata affidata ai sensi dell'art. 138 CP, con decisione del 24 aprile 2007, il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia del 17 aprile 2007.
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C.
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Il 21 settembre 2007, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) respingeva l'istanza di promozione dell'accusa presentata dai A.________.
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D.
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A.A.________, B.A.________ e C.A.________ insorgono al Tribunale federale mediante ricorso in materia penale, in subordine, ricorso sussidiario in materia costituzionale, contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale chiedendone l'annullamento.
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E.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462 consid. 2).
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2.
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La sentenza impugnata, che conferma il decreto di non luogo a procedere del 24 aprile 2007, pone un termine al procedimento penale avviato con la denuncia penale inoltrata dai ricorrenti. Si tratta, per conseguenza, di una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). Interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF richiamato l'art. 45 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF), il ricorso in materia penale è di massima ammissibile.
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3.
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3.1 Giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente (lett. b) l'accusatore privato, se in virtù del diritto cantonale ha sostenuto l'accusa senza la partecipazione del pubblico ministero (n. 4), la vittima, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5), il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale (n. 6). Questa disposizione fornisce una definizione generale della legittimazione a ricorrere in materia penale e la lista esemplificativa della lett. b enumera i casi ordinari in cui di regola la condizione dell'interesse giuridico a interporre ricorso è adempiuta. La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la legittimazione a proporre ricorso in materia penale disciplinata dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF corrisponde a quanto prevedeva il previgente diritto all'art. 270 lett. e-g vPP (DTF 133 IV 228). In generale, quindi, la via del ricorso in materia penale è preclusa al semplice danneggiato, ossia a colui che non è né accusatore privato, né vittima LAV, né querelante giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 4-6 LTF. Il danneggiato, così come il denunciante, la parte lesa o la parte civile, non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF. Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la Costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (v. DTF 125 I 253 consid. 1b).
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3.2 Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, esse possono presentare ricorso per diniego di giustizia formale, ossia per violazione di norme di procedura che accordano loro determinati diritti di parte. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (v. DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). In tal caso, un interesse giuridicamente protetto secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di essere parte nella procedura conformemente alle norme processuali cantonali o a quelle sgorganti dalla Costituzione federale. Il denunciante, la parte lesa o la parte civile possono allora insorgere contro la violazione di tali diritti di parte (v. DTF 131 I 455 consid. 1.2.1; 128 I 218 consid. 1.1; 127 II 161 consid. 3b). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia al ricorrente di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito; il ricorso in materia penale non può quindi riguardare questioni strettamente connesse con il merito della vertenza, quali in particolare il rifiuto di assumere una prova in base alla sua irrilevanza o al suo apprezzamento anticipato o l'obbligo dell'autorità di motivare sufficientemente la decisione (v. DTF 120 Ia 227 consid. 1, 119 Ib 305 consid. 3, 117 Ia 90 consid. 4a). Il giudizio su tali quesiti non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia il leso o denunciante non è legittimato a impugnare (v. DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii).
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4.
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Nella fattispecie, è pacifico che i ricorrenti non siano delle vittime ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV, ma dei semplici danneggiati. Essi pretendono tuttavia di essere legittimati a ricorrere avendo la CRP commesso un diniego di giustizia formale e violato il loro diritto di essere sentiti (art. 29 Cost.). Si dolgono inoltre di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli atti dell'incarto (art. 9 Cost.).
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Certo, i ricorrenti lamentano dal profilo formale la violazione di garanzie procedurali. Sennonché, con le citate censure, essi criticano in realtà la conclusione della CRP di non ritenere in concreto realizzati gli elementi oggettivi costitutivi del reato di appropriazione indebita. La corte cantonale, come in precedenza il magistrato inquirente, ha negato, fondandosi sulla convenzione del 13 ottobre 2006, che il denaro versato ai denunciati potesse essere considerato affidato ai sensi dell'art. 138 CP. In tali circostanze ha quindi ritenuto superflua, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove, l'assunzione delle prove prospettate dagli istanti. Invocando l'art. 29 Cost., i ricorrenti criticano sostanzialmente la valutazione delle prove da parte delle autorità cantonali, e in modo generale l'esercizio del potere di apprezzamento che compete loro, in particolare per quanto riguarda l'apprezzamento anticipato delle prove, e rimettono in discussione il merito della causa. Come visto, gli insorgenti difettano però di un interesse giuridicamente protetto al riguardo, sicché il loro gravame non può essere esaminato sotto l'aspetto degli invocati diritti costituzionali. Lo stesso dicasi per la pretesa violazione del divieto dell'arbitrio che, come sopra esposto, non sono legittimati a invocare in quest'ambito (v. consid. 3.1).
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5.
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Vista l'inammissibilità del gravame in esame quale ricorso in materia penale, resta da vagliare se, come chiesto dai ricorrenti, possa essere esaminato come ricorso sussidiario in materia costituzionale.
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5.1 Secondo l'art. 115 LTF, è legittimato al ricorso in materia costituzionale chiunque ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o non gliene è stata data la possibilità (lett. a) e ha un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b). Per interesse legittimo ai sensi di questa disposizione si deve intendere un interesse giuridicamente protetto, conformemente alle altre versioni linguistiche ("rechtlich geschütztes Interesse" in tedesco e "intérêt juridique" in francese; DTF 133 I 185 consid. 3; v. pure Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, n. 3 ad art. 115 LTF; Benoìt Bovay, Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire, in: La nuova legge sul Tribunale federale, edito dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2007, pag. 133; Rainer J. Schweizer, Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach dem neuen Bundesgerichtsgesetz, in: Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer [a cura di], San Gallo 2006, pag. 242).
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5.2 La legittimazione a interporre ricorso in materia costituzionale corrisponde a quella regolata all'art. 81 cpv. 1 LTF per il ricorso in materia penale. Ne consegue che il ricorrente sprovvisto del diritto di impugnare una decisione resa in materia penale giusta l'art. 81 cpv. 1 LTF non è legittimato neppure a interporre il ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la medesima decisione.
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5.3 Il gravame in esame si rivela pertanto inammissibile anche considerandolo come ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli art. 113 e segg. LTF.
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6.
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Da quanto precede discende che l'impugnativa dev'essere dichiarata inammissibile. Le spese giudiziarie sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 febbraio 2008
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Schneider Ortolano
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