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Informationen zum Dokument  BGer 5A_168/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_168/2008 vom 07.04.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_168/2008 /biz
 
Sentenza del 7 aprile 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Raselli, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________, C.________ e D.________,
 
opponenti, patrocinati dall'avv. Valeria Galli.
 
Oggetto
 
inventario assicurativo,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che con decisione 8 novembre 2007 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza inoltrata da A.________ tendente alla confezione di un inventario assicurativo nella successione del padre;
 
che con sentenza 10 gennaio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato il rimedio presentato da A.________ irricevibile, siccome tardivo e privo di una motivazione pertinente;
 
che il 26 febbraio 2008 A.________ si è rivolta al Tribunale federale con uno scritto, in cui descrive la procedura di apertura del testamento e accusa i fratelli di essersi appropriati dei beni della successione paterna;
 
che con lettera 10 marzo 2008 A.________ ha espressamente chiesto la continuazione della procedura ricorsuale;
 
che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
 
che, in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza cantonale risulta essere stata notificata alla ricorrente il 19 gennaio 2008, motivo per cui il ricorso datato 26 febbraio 2008 e consegnato alla posta il medesimo giorno si rivela manifestamente tardivo;
 
che inoltre gli scritti della ricorrente non contengono una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 7 aprile 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Raselli Piatti
 
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