BGer 5A_168/2008 | |||
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BGer 5A_168/2008 vom 07.04.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_168/2008 /biz
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Sentenza del 7 aprile 2008
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Raselli, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________, C.________ e D.________,
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opponenti, patrocinati dall'avv. Valeria Galli.
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Oggetto
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inventario assicurativo,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione 8 novembre 2007 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza inoltrata da A.________ tendente alla confezione di un inventario assicurativo nella successione del padre;
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che con sentenza 10 gennaio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato il rimedio presentato da A.________ irricevibile, siccome tardivo e privo di una motivazione pertinente;
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che il 26 febbraio 2008 A.________ si è rivolta al Tribunale federale con uno scritto, in cui descrive la procedura di apertura del testamento e accusa i fratelli di essersi appropriati dei beni della successione paterna;
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che con lettera 10 marzo 2008 A.________ ha espressamente chiesto la continuazione della procedura ricorsuale;
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che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
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che, in base alla dichiarazione di ricevuta dell'atto giudiziario, la sentenza cantonale risulta essere stata notificata alla ricorrente il 19 gennaio 2008, motivo per cui il ricorso datato 26 febbraio 2008 e consegnato alla posta il medesimo giorno si rivela manifestamente tardivo;
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che inoltre gli scritti della ricorrente non contengono una motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LTF, le argomentazioni ricorsuali non essendo in alcun rapporto con i motivi della sentenza impugnata;
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che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 aprile 2008
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Raselli Piatti
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