BGer 1C_154/2008 | |||
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BGer 1C_154/2008 vom 14.04.2008 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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1C_154/2008 /biz
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Sentenza del 14 aprile 2008
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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Gianni Bergomi,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Attilio Rampini,
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contro
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Luciano Di Simone,
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Roberto Laurenti,
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opponenti,
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Comune di Paradiso, rappresentato dal Municipio, 6900 Paradiso,
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Comune di Agno, rappresentato dal Municipio, 6982 Agno,
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Oggetto
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iscrizione nel catalogo elettorale 2008 del Comune
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di Paradiso,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 2 aprile 2008 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che nel mese di gennaio 2008 il Municipio di Paradiso ha pubblicato le nuove iscrizioni nel catalogo elettorale 2008, nel quale risulta iscritto anche Gianni Bergomi;
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che contro questa iscrizione Luciano Di Simone e Roberto Laurenti, il 18 febbraio 2008, sono insorti al Consiglio di Stato del Cantone Ticino chiedendone lo stralcio, poiché l'interessato non sarebbe domiciliato a Paradiso, ma ad Agno, dove risiedono la moglie e le sue figlie;
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che con decisione del 2 aprile 2008 il Governo cantonale, accertato che l'amministrazione comunale non ha operato alcuna verifica tendente ad acclarare i presupposti necessari all'acquisizione di un domicilio effettivo e che questa grave ed ammessa carenza non poteva essere sanata, ha rinviato gli atti di causa al Comune di Paradiso per nuova decisione previo complemento d'istruttoria;
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che avverso questa decisione Gianni Bergomi presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale di Bellinzona a causa di un'imprecisione nell'indirizzo: "6501 Losanna"), chiedendo, in via principale, di annullarla e, in via subordinata, di rinviare gli atti all'Esecutivo cantonale per nuovo giudizio;
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che non sono state chieste osservazioni al gravame;
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che con decreto presidenziale dell'11 aprile 2008 la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta;
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che la decisione impugnata, di rinvio, costituisce una decisione incidentale che di massima non comporta per gli interessati alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), questione sulla quale il ricorrente non si esprime del tutto (DTF 133 II 409 consid. 1.2 e rinvii; 133 V 477 consid. 4.2; sentenza 1C_413/2007 dell'11 febbraio 2008 consid. 2.4);
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che in concreto essa non implica l'esclusione dal catalogo elettorale e quindi nemmeno l'impossibilità per il ricorrente di partecipare all'elezione, per cui non si è in presenza di un pregiudizio irreparabile;
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF; DTF 133 I 141).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 aprile 2008
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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Féraud Crameri
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