BGer 1C_176/2008 | |||
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BGer 1C_176/2008 vom 24.04.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_176/2008 /biz
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Sentenza del 24 aprile 2008
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Comune di Cadro, rappresentato dal Municipio,
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6965 Cadro.
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Oggetto
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piano regolatore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 26 marzo 2008
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con risoluzione del 28 agosto 2007 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha, tra l'altro, negato l'approvazione di determinate zone del piano regolatore del Comune di Cadro, modificandolo d'ufficio su altri punti;
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che con giudizio del 26 marzo 2008 il Tribunale cantonale amministrativo, ritenuto che la risoluzione governativa non concerne il comprensorio dove è ubicata la particella di A.________, ha dichiarato irricevibile, per carenza di legittimazione, un ricorso inoltrato da questi contro detta decisione;
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che avverso questo giudizio A.________ presenta un'"opposizione" al Tribunale federale, senza formulare conclusioni e accennando semplicemente alla causa 1A.150/1991, stralciata dai ruoli in seguito a una transazione giudiziaria, richiamando inoltre una procedura inerente a non meglio precisate denunce;
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che non sono state chieste osservazioni;
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che secondo l'art. 42 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110 LTF) il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
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che il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale;
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che lo scritto del ricorrente non adempie minimamente e in modo manifesto queste esigenze di motivazione, ricordato che la vertenza alla quale egli accenna, inerente alla creazione di posteggi, è già stata decisa (sentenza 1P.714/1996 del 17 febbraio 1997 e rinvii);
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che, per di più, il ricorrente nemmeno tenta di dimostrare perché il Tribunale amministrativo gli avrebbe negato a torto la legittimazione a ricorrere, unica questione che può essere oggetto di litigio;
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che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
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che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie;
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Cadro e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 aprile 2008
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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Féraud Crameri
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