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Informationen zum Dokument  BGer 6B_42/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_42/2008 vom 23.05.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_42/2008 /biz
 
Sentenza del 23 maggio 2008
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Schneider, presidente,
 
Ferrari, Eusebio,
 
cancelliere Gadoni.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
 
contro
 
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino.
 
Oggetto
 
infrazione alle norme della circolazione stradale,
 
ricorso in materia penale e ricorso sussidiario in
 
materia costituzionale contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2007 dal presidente della Pretura penale
 
del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Con decisione del 24 novembre 2006 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha riconosciuto A.________ colpevole di infrazione alle norme della circolazione stradale e gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.--. Gli rimproverava di essere circolato, il 28 settembre 2006, sull'autostrada in territorio di Taverne-Manno, alla guida della vettura BMW M3, ad una velocità inadeguata e pericolosa e di avere effettuato una manovra di sorpasso a destra. Il conducente aveva inoltre omesso ripetutamente di mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedevano, azionando altresì abusivamente gli avvisatori ottici ed effettuando continui cambi di corsia senza esporre l'indicatore di direzione. Giunto all'altezza di uno svincolo aveva infine lasciato l'autostrada circolando sulla superficie vietata.
 
B.
 
A.________ è insorto il 7 dicembre 2006 dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino, il cui presidente ha respinto il gravame con sentenza del 4 dicembre 2007, confermando la risoluzione dell'autorità di primo grado. Il giudice cantonale ha negato l'assunzione delle prove indicate dal conducente ritenendo superflue ai fini del giudizio sia le prospettate audizioni degli agenti denuncianti sia quella di un altro automobilista. Ha altresì rilevato che non vi era motivo di dubitare delle dichiarazioni rese dai due agenti di polizia, che avevano accertato con chiarezza e precisione, in due momenti distinti, infrazioni simili commesse dal conducente.
 
C.
 
A.________ impugna con un "ricorso in materia penale e contemporaneamente in materia costituzionale" al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. In via subordinata, postula il rinvio degli atti alla precedente istanza perché emani un nuovo giudizio dopo l'esecuzione di un'istruttoria. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 8, 9, 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 lett. d CEDU, lamentando essenzialmente l'insufficiente accertamento dei fatti a causa della mancata assunzione dei testimoni indicati.
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
1.
 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 III 462 consid. 2, 489 consid. 3).
 
1.2 Nell'ambito litigioso, relativo a una contravvenzione, la sentenza del giudice della Pretura penale è definitiva (cfr. art. 14 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994 [LPContr]) ed è quindi di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorrente, condannato al pagamento di una multa, è legittimato a ricorrere (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione finale resa in materia penale, il ricorso ordinario è ammissibile anche sotto il profilo degli art. 78 cpv. 1, 90 e 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF. Il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), semplicemente indicato dal ricorrente nel titolo del gravame, è di conseguenza inammissibile.
 
1.3 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso ordinario al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 133 I 201 consid. 1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Le esigenze di motivazione sono accresciute quando, come in concreto, è invocata la violazione di diritti costituzionali del cittadino. A norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti queste censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.2, 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2). Nella misura in cui il ricorrente accenna genericamente al principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.), nonché alla protezione dall'arbitrio e alla tutela della buona fede (art. 9 Cost.), senza spiegare per quali ragioni il giudizio impugnato violerebbe le citate garanzie costituzionali, il gravame è inammissibile.
 
2.
 
2.1 Il ricorrente lamenta la mancata audizione dei testimoni indicati dinanzi alla precedente istanza. Sostiene che sarebbe in particolare occorso interrogare l'agente C.________, che lo precedeva e che si sarebbe spostato improvvisamente sulla corsia di sorpasso effettuando una manovra pericolosa. L'audizione dell'altro agente sarebbe pure stata interessante, poiché avrebbe consentito di chiarire in quale modo poteva scorgere, nonostante la presenza di due autocarri e la ridotta luminosità, l'automobile del ricorrente transitare sulla superficie vietata all'altezza dello svincolo. Questo teste avrebbe inoltre potuto riferire se avesse discusso dell'accaduto con il primo agente. Secondo il ricorrente, sullo svolgimento dei fatti occorreva interrogare anche B.________, suo collega di lavoro, che lo seguiva alla guida della propria autovettura. Condannando il ricorrente nonostante la mancata audizione dei due agenti e dell'automobilista, il presidente della Pretura penale avrebbe violato le citate garanzie costituzionali.
 
2.2 Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico, sancito dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del diritto ad un equo processo giusta l'art. 6 n. 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost., che concretizza il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le norme citate hanno lo scopo di garantire parità delle armi e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii).
 
Le dichiarazioni dei testi, fra cui rientrano anche quelle degli organi di polizia, possono di regola essere utilizzate a danno dell'accusato solo dopo un confronto. In questa misura, il diritto di interrogare testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto. Tuttavia, nella prassi, la portata di tale diritto è relativizzata, valendo in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza litigiosa sia l'unica prova disponibile o abbia valore decisivo (DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).
 
2.3 In concreto le infrazioni sono state accertate da due agenti della polizia cantonale che, al momento dei fatti, alla guida delle loro vetture, percorrendo la medesima autostrada alla distanza di qualche chilometro, rientravano al loro domicilio al termine del turno di lavoro. Dopo l'intimazione dei rapporti di contravvenzione, il ricorrente ha chiesto una proroga per presentare le sue osservazioni, ma, in seguito, non ha fatto uso della facoltà concessagli, segnatamente chiedendo l'assunzione di determinate prove. Successivamente, il 7 dicembre 2006, egli ha impugnato dinanzi alla Pretura penale la decisione emanata dalla Sezione della circolazione, limitandosi in sostanza a chiedere l'audizione degli agenti denuncianti e del suo collega di lavoro, che avrebbe assistito allo svolgimento dei fatti a bordo della propria vettura. I primi hanno steso il 26 dicembre 2006 due rapporti di contro-osservazioni, ribadendo e precisando le circostanze delle infrazioni. Invitato a presentare eventuali osservazioni al riguardo, il ricorrente si è limitato a ribadire genericamente le audizioni prospettate.
 
La fattispecie è quindi stata accertata da due agenti della polizia cantonale in modo autonomo e in due situazioni distinte. Quanto alle caratteristiche delle manovre incriminate, all'orario e al tratto stradale interessato, le loro descrizioni corrispondono sostanzialmente. Al riguardo dinanzi alla precedente istanza il ricorrente ha sollevato soltanto una contestazione generica, riguardante peraltro essenzialmente le infrazioni accertate dal primo agente, che, a dire del ricorrente, mentre stava per raggiungerlo circolando sulla corsia di sorpasso si sarebbe spostato improvvisamente sulla stessa corsia, costringendolo a frenare bruscamente. Il ricorrente ha comunque riconosciuto di essere circolato ad una velocità superiore a quella consentita, seppure a suo dire soltanto di poco. Per quanto concerne le infrazioni accertate dall'altro agente, più a sud del tratto autostradale (tra l'altro pure riferite alla guida pericolosa, alla velocità eccessiva, alla distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva e all'utilizzo abusivo degli avvisatori ottici), il ricorrente non ha sollevato contestazioni di rilievo, limitandosi ad addurre di essere uscito regolarmente dall'autostrada allo svincolo di Lugano nord. Ricordato che, in materia, di principio la procedura davanti alla Pretura penale è scritta (art. 12 cpv. 2 LPContr), le vaghe obiezioni sollevate dal ricorrente in sede cantonale non erano quindi idonee a mettere in dubbio le dichiarazioni rese da due agenti distinti in due circostanze specifiche. In modo sostenibile, esse potevano essere considerate coerenti e prive di contraddizioni da parte del presidente della Pretura penale, il quale, negando l'interrogatorio degli agenti, non ha pertanto abusato del proprio potere di apprezzamento né ha altrimenti violato la Costituzione. Considerata l'esistenza delle dichiarazioni agli atti e l'assenza di elementi che ne mettevano in dubbio l'affidabilità, è poi senza incorrere nell'arbitrio che, sulla base dell'apprezzamento anticipato dell'irrilevanza della prova, il giudice cantonale ha inoltre rifiutato di procedere all'audizione, in questo caso quale teste a discarico, del collega di lavoro che lo seguiva, peraltro indicato dal ricorrente unicamente in sede di ricorso (cfr. DTF 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 135).
 
Poiché il ricorrente non fa valere l'arbitrio dei fatti posti a fondamento del giudizio impugnato sulla base degli accertamenti di polizia, le infrazioni rimproverategli non devono essere esaminate oltre, in particolare nemmeno per quanto riguarda l'accennata violazione del principio della presunzione di innocenza.
 
3.
 
Ne segue che il ricorso in materia penale deve essere respinto in quanto ammissibile, mentre il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia penale è respinto.
 
2.
 
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione e al presidente della Pretura penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 maggio 2008
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il presidente: Il cancelliere:
 
Schneider Gadoni
 
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