BGer 9C_724/2007 | |||
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BGer 9C_724/2007 vom 27.05.2008 | |
Tribunale federale
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9C_724/2007 {T 0/2}
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Sentenza del 27 maggio 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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T.________, Italia,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, via della Repubblica 23, 73054 Presicce, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale del 17 agosto 2007.
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Considerando:
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che mediante decisione del 24 novembre 2006, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha respinto la domanda di rendita di T.________ per carenza di invalidità pensionabile,
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che per pronuncia del 17 agosto 2007 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso dell'assicurata,
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che, patrocinata dall'avv. Luigi Potenza, T.________ ha presentato ricorso al Tribunale federale, al quale chiede di annullare il giudizio di prima istanza e di riconoscerle il diritto a una rendita d'invalidità,
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che invitata a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, la ricorrente ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria,
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che ritenendo a un esame sommario il ricorso privo di possibilità di esito favorevole, il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria gratuita con decreto del 7 marzo 2008 e ha fissato alla ricorrente un termine suppletorio, scadente il 21 aprile 2008, per pagare l'anticipo spese di fr. 500.-,
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che, in data 18 aprile 2008, alla Cassa del Tribunale è stato accreditato l'importo di fr. 488.-, la differenza di fr. 12.- essendo stata trattenuta a titolo di spese durante l'esecuzione del pagamento,
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che per parte sua la ricorrente ha documentato di avere disposto il chiesto versamento,
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che non sono state chieste osservazioni al gravame,
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che la ricevibilità dell'atto ricorsuale a dipendenza dell'incompleto accredito dell'anticipo spese non necessita di particolari considerazioni perché il gravame risulta in ogni caso infondato (sul tema cfr. tuttavia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 128/00 del 18 luglio 2000, resa sotto l'imperio dell'OG),
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che il Tribunale amministrativo federale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv.1 e 28 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il sistema di confronto dei redditi per l'accertamento del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA) e i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione (sul valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili cfr. inoltre DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
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che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che la ricorrente (quantomeno fino alla data della decisione amministrativa in lite che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) poteva svolgere la sua precedente attività di operaia orlatrice in calzaturificio o di commessa in misura ben superiore al 60%, astenendosi dai compiti più gravosi,
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che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere a un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
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che le censure ricorsuali si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di riesame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica di natura appellatoria dell'accertamento compiuto dai giudici di prime cure,
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che, seppur opinabili, l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento probatorio - oltretutto fondati sulla relazione di visita psichiatrica del 5 ottobre 2005 ordinata dall'UAI (attestante un'incidenza funzionale di media gravità della sindrome ansioso-depressiva), sulle valutazioni espresse dal servizio medico dell'Istituto nazionale italiano di previdenza professionale (INPS) in occasione della perizia medica particolareggiata del 26 settembre 2005 (attestante segnatamente la possibilità di svolgere un lavoro adeguato alle condizioni di salute senza per contro segnalare e quantificare un'eventuale limitazione di tale capacità) e sulle prese di posizione del dott. L.________ del servizio medico dell'amministrazione (deneganti l'esistenza di una incapacità lavorativa di rilievo di lunga durata; sul valore probatorio di simili rapporti interni cfr. la sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3) - non risultano di certo arbitrari, cosa che peraltro nemmeno la ricorrente allega,
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che l'allegato peggioramento dello stato di salute non può infine essere di rilievo ai fini della domanda di prestazioni nella presente procedura, esulando dal potere cognitivo di questa Corte,
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 27 maggio 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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