BGer 5A_354/2007 | |||
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BGer 5A_354/2007 vom 29.05.2008 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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5A_354/2007 /biz
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Sentenza del 29 maggio 2008
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, Presidente,
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Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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Franco Masoni,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
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contro
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Andreas Z'Graggen,
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Hanspeter Peyer,
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Jean Frey AG,
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Marc Frey,
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opponenti,
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patrocinati dall'avv. Stefano Bolla.
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Oggetto
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protezione della personalità,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 maggio 2007 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a Nel numero del mese di maggio 1986, il mensile "Bilanz" - edito da Marc Frey e dalla Jean Frey AG - ha pubblicato un articolo - firmato con un nome fittizio in lingua italiana - intitolato "Will (schon lange) nach oben" (pag. 59, 60, 63 e 64), accompagnato da una fotografia dell'avv. Franco Masoni, a quel tempo Consigliere agli Stati. Tale articolo era annunciato sulla copertina dal testo "Sonnenstube Tessin - Gratta gratta, esce Masoni", dall'indicazione nel sommario "Ständerat Franco Masoni - Will (schon lange) nach oben" (pag. 4), da un trafiletto intitolato "Mann der Macht" (pag. 5) e dalla rubrica "Diesmal" (pag. 11), curata dal sostituto caporedattore Hanspeter Peyer, sotto il titolo "Geheime Grössen". Esso descriveva l'attività politica dell'avv. Franco Masoni e la sua relazione con l'associazione "Alleanza Liberi e Svizzeri". Esso riferiva anche sull'opposizione del menzionato legale al progetto del cosiddetto oleodotto del Reno, su una multa inflittagli per un dissodamento abusivo e sulle campagne stampa del quotidiano "Gazzetta Ticinese" (da lui presieduto) contro l'allora Procuratore pubblico Paolo Bernasconi e i processi a cui questi partecipava. Il pezzo si soffermava inoltre sul ruolo attribuito alla Fulcro SA (appartenente alla Fulcro Holding SA, il cui consiglio di amministrazione era presieduto dall'avv. Masoni) con riferimento all'emittente televisiva Tele Libera Campione e al fallimento del fondo Europrogramme e terminava ricordando gli strascichi del fallimento del Banco Ambrosiano.
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A.b Nell'agosto 1986 sono apparse su "Bilanz" le risposte firmate da Franco Masoni, da "Gazzetta Ticinese" e dalla Fulcro SA, accanto ad una presa di posizione dell'avv. Paolo Bernasconi intitolata "Minenfeld". Ciò, nonostante il fatto che la transazione conclusa innanzi al Pretore del distretto di Lugano escludesse testi interposti e commenti.
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B.
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Il 25 aprile 1987 Franco Masoni ha convenuto in giudizio innanzi al predetto Pretore Andreas Z'Graggen, Hanspeter Peyer, Marc Frey e la Jean Frey AG con un'azione tendente sia ad accertare che "la rivista Bilanz, i suoi editori, redattori responsabili e autori" hanno gravemente leso la sua personalità con i predetti articoli, sia ad ottenere la pubblicazione in tedesco del dispositivo della sentenza e di un testo di rettifica sulla rivista, e come inserzione a pagamento, su vari giornali svizzeri, nonché il risarcimento del danno e del torto morale subiti (in seguito specificati in fr. 300'000.--, rispettivamente in fr. 10'000.--) e la rifusione del guadagno conseguito con la vendita del periodico. Il 4 agosto 2004 il Pretore ha respinto la petizione.
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C.
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Con sentenza 22 maggio 2007 Ia I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un rimedio presentato da Franco Masoni e ha riformato la pronuncia di primo grado. La cifra 1 del dispositivo della sentenza cantonale ha il seguente tenore:
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1. È accertato che Marc Frey, la Jean Frey AG, Andreas Z'Graggen e Hanspeter Peyer hanno leso illecitamente la personalità di Franco Masoni pubblicando nell'articolo apparso sul mensile Bilanz del maggio 1986, sotto il titolo "Will (schon lange) nach oben" (pag. 59, 60, 63 e 64), le non provate affermazioni seguenti:
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- in merito all'opposizione di Franco Masoni al cosiddetto progetto di oleodotto sul Reno: "Es stellte sich dann heraus, dass er die Interessen jener grossen Erdölgesellschaften vertrat, die es nicht gerne sahen, dass die halbstaatliche italienische Eni mit dieser Pipeline ihr Business in den Norden Europas ausdehnen wollte";
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- in merito al ruolo della Fulcro SA, affiliata della Fulcro Holding SA (del cui consiglio di amministrazione Franco Masoni era presidente), nel fallimento del fondo Europrogramme: "Als 1985 der milliardenschwere Europrogramme-Fonds mit Einlagen von 75 000 italienischen Sparern ins Schleudern kam und mangels flüssiger Mittel die Liquidation beschlossen wurde, bot eine gewisse Fulcro SA ihr Dienste als Liquidatorin an" e "Die Bankenkommission lehnte das allzu freundliche Angebot ab, denn es machte der Anschein, dass die Fulcro in Wirklichkeit ein verlängerter Arm der 'Europrogramme' war".
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Nella cifra 2 del dispositivo, la Corte cantonale ha condannato i convenuti a versare in solido all'attore fr. 50'000.-- con interessi al 5 % dal 1° luglio 1990 a titolo di risarcimento danni e alla cifra 3 ha ordinato a Marc Frey e alla Jean Frey AG di pubblicare a loro spese e a tutta pagina, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nella medesima o in un'analoga rubrica di quella originale (con la menzione a sommario) un testo consistente in sostanza nella traduzione tedesca del rubrum e delle prime due cifre del dispositivo della sentenza d'appello. I giudici cantonali hanno impartito l'appena menzionata ingiunzione con la comminatoria dell'art. 292 CP, suddiviso la tassa di giustizia di prima e seconda istanza fra le parti e compensato le ripetibili. Dopo aver rigettato la richiesta di allestire una perizia sui proventi conseguiti con la pubblicazione degli articoli incriminati, la Corte cantonale ha richiamato le norme di legge applicabili e ha ritenuto dato l'interesse all'accertamento della pretesa lesione. Essa ha reputato che l'appellante, quale noto politico a livello nazionale, non poteva invocare il cosiddetto diritto all'oblio e che né l'uso di uno pseudonimo né il lasciar presagire una sua prossima risposta è offensivo. Non ha neppure considerato lesiva della personalità la copertina del rotocalco, la presentazione dell'articolo principale in "Geheimen Grössen" e la foto dell'attore che lo illustra. Sempre a mente della Corte cantonale non ledono illecitamente la personalità di Franco Masoni nemmeno il resoconto su Tele Libera Campione e sulla diatriba con l'allora Procuratore pubblico Paolo Bernasconi, la sua caratterizzazione politica, le notizie concernenti il rifiuto di una sua dissertazione e la multa inflittagli in seguito ad un disboscamento abusivo, la descrizione dell'attività di "Gazzetta Ticinese", la tattica politica attribuitagli e le modalità con cui è stata pubblicata la sua risposta sul numero dell'agosto 1986 di Bilanz. Ha invece ritenuto illecitamente lesivo della personalità dell'attore sia il resoconto sul ruolo svolto dalla Fulcro SA nella liquidazione del fondo Europrogramme, sia la non provata affermazione secondo cui egli si era opposto all'oleodotto del Reno, perché rappresentava gli interessi di grosse compagnie petroliere concorrenti. Con riferimento alla domanda di risarcimento, i giudici cantonali hanno reputato che l'interessato aveva unicamente sufficientemente sostanziato il danno derivatogli dalla mancata nomina nel consiglio di amministrazione di una nota ditta di trasporti e spedizioni e gli hanno riconosciuto in via equitativa un'indennità di fr. 50'000.--. Essi hanno invece respinto sia la domanda di pagamento di una somma a titolo di riparazione morale, perché non hanno segnatamente ravvisato alcuna grave sofferenza personale, sia quella di rifusione dell'utile conseguito dall'editore, perché al proposito l'attore non ha provato alcun importo. Hanno infine ritenuto irricevibile la domanda di pubblicazione di un testo di rettifica, ma hanno ordinato la pubblicazione del dispositivo della sentenza sulla rivista interessata.
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D.
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Con ricorso in materia civile del 28 giugno 2007 Franco Masoni chiede l'annullamento della sentenza d'appello, tranne per quanto concerne la cifra del dispositivo attinente alla comminatoria penale che accompagna l'ordine di pubblicare il testo allestito dalla Corte cantonale. Postula che venga accertata la grave lesione della sua personalità da parte della rivista Bilanz, dei suoi editori, redattori responsabili e autori dell'articolo "Will (schon lange) nach oben", che avrebbero dato "dell'uomo un'immagine squallida e assolutamente ingiustificata". Chiede che venga pure accertata la lesione causata dal modo in cui è stata pubblicata la sua risposta nel numero di agosto 1986 della rivista. Domanda altresì che il testo di cui la Corte cantonale ha ordinato la pubblicazione sia segnatamente ampliato con un testo di rettifica contenente le scuse degli opponenti e l'ammissione di aver gravemente leso la personalità dell'interessato con "affermazioni inveritiere, distorte e lacunose". Ribadisce pure le richieste di accertamento e di condanna a un risarcimento danni di fr. 300'000.--, a un'indennità per torto morale di fr. 10'000.-- e alla rifusione dell'utile di fr. 5000.-- conseguito con la vendita dei numeri di maggio e di agosto 1986, oltre interessi. Narrati e completati i fatti, rimprovera alla Corte cantonale di non aver effettuato un esame dalla visuale di un lettore medio della rivista e di non aver riconosciuto un effetto lesivo della pubblicazione nel suo insieme, segnatamente causata dalla "perfidia metodologica" utilizzata nello scritto incriminato. Lamenta pure l'omessa ponderazione d'insieme dei contrapposti interessi e la mancata considerazione di elementi aggravanti. Ritiene altresì errata la valutazione del danno materiale, afferma di aver pure subito un danno morale e reputa di aver diritto ad una restituzione dell'utile di fr. 5000.--. Critica poi la sentenza di appello, dove questa nega una lesione della sua personalità nei singoli punti sollevati nello scritto incriminato, segnatamente per il collegamento effettuato fra la multa inflittagli per un dissodamento abusivo e i rapporti con l'allora Procuratore pubblico Paolo Bernasconi e per le accuse di estremismo di destra; ritiene altresì che il testo della pubblicazione attinente alla Fulcro SA debba essere completato. Nel medesimo atto il ricorrente ha pure inoltrato un ricorso sussidiario di diritto pubblico [recte: in materia costituzionale], in cui si prevale di una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e fa valere "arbitrarietà", arbitrio nell'apprezzamento delle prove e una violazione dell'art. 6 CEDU.
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Con decreto 12 luglio 2007 il Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
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Non è stato ordinato una scambio di allegati scritti.
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Diritto:
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1.
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Il 4 luglio 2007 il ricorrente ha postulato, adducendo motivi di economia di giudizio, la congiunzione della procedura ricorsuale da lui incoata con il ricorso in materia civile inoltrato dagli opponenti. Atteso che i due ricorsi vertono su punti diversi della sentenza impugnata e devono così essere trattati in modo indipendente, non vi è motivo di dar seguito alla domanda.
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2.
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2.1 Il gravame è diretto contro una decisione pronunciata in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). In concreto non solo le richieste pecuniarie respinte dalla Corte cantonale superano il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ma la vertenza concerne pure una domanda di accertamento di una lesione della personalità del ricorrente. Per costante giurisprudenza una tale causa non ha carattere pecuniario (DTF 127 III 481 consid. 1a; 110 II 411 consid. 1; 95 II 481 consid. 1). Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile è in linea di principio ammissibile. Così stando le cose, non vi è spazio per un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), che si rivela inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5 pag. 552). Le censure formulate sotto tale titolo verranno esaminate nella trattazione del ricorso in materia civile, atteso che con tale rimedio è possibile far valere la violazione del diritto federale (art. 95 cpv. 1 a LTF), che include pure la Costituzione federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1).
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2.2 Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che - conformemente alle esigenze di motivazione dell'abrogato art. 90 cpv. 1 lett. b OG - il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 133 III 462 consid. 2.3).
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2.3 Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). A tal proposito è utile ricordare che chi intende invocare che i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), e cioè che il loro accertamento è arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.), deve sollevare e motivare tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).
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3.
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Nella parte intitolata ricorso in materia costituzionale il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., l'"arbitrarietà" e arbitrio nell'apprezzamento delle prove, l'omessa decisione sulla sussistenza delle condizioni per la restituzione dell'utile e il "mancato vero apprezzamento del danno" arrecatogli.
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3.1 Il ricorrente ritiene violato l'art. 29 cpv. 2 Cost. con riferimento all'obbligo del giudice di motivare le proprie decisioni, e afferma in particolare che è rimasta senza risposta la richiesta di esaminare se la sua personalità è stata lesa "attraverso la visuale del lettore medio" non solo dai singoli articoli, ma anche dall'insieme dei pezzi. Questa censura, vista la natura formale della garanzia costituzionale invocata, dev'essere trattata prioritariamente.
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3.1.1 Dal diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. scaturisce fra l'altro il dovere, per l'autorità, di motivare la propria decisione. Il diritto di essere sentito richiede che l'autorità consideri le allegazioni di una parte, le esamini diligentemente e seriamente e ne tenga conto nel processo decisionale. La parte deve sapere perché l'autorità ha respinto le sue richieste e deve poter, se del caso, impugnare la decisione negativa con cognizione di causa. La motivazione serve, inoltre, affinché l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo. Per soddisfare tali esigenze, basta che il giudice faccia seppur breve menzione dei motivi che l'hanno guidato, e sui quali ha fondato la propria decisione. Egli non ha, per contro, il dovere di esporre e discutere tutti gli argomenti invocati dalle parti. Il diritto di essere sentito è violato unicamente se l'autorità non soddisfa l'esigenza minima di esaminare le questioni pertinenti (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
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3.1.2 Ora, dalla decisione impugnata emerge che la Corte cantonale ha ritenuto che le due affermazioni lesive della personalità non contaminino il resto della corrispondenza e che nemmeno il cumulo di asserzioni negative sul ricorrente abbiano per conseguenza l'illiceità dell'intero servizio, la cui censura in blocco presupporrebbe inoltre la più grande cautela. Se tale ragionamento si riveli in concreto conforme al diritto è una questione che esula dalla garanzia costituzionale invocata ed è del resto stata sollevata in altro luogo nel gravame. Altrettanto dicasi per la lamentela secondo cui la Corte cantonale non avrebbe esaminato "l'effetto lesivo della personalità degli scritti incriminati dalla visuale del lettore medio". Infine, dalla semplice lettura del rimedio di 36 pagine inoltrato a questo Tribunale risulta chiaramente che il ricorrente ha potuto impugnare la sentenza cantonale con cognizione di causa.
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3.2 Il ricorrente lamenta altresì "arbitrarietà" e apprezzamento arbitrario delle prove, perché i giudici cantonali non avrebbero applicato i principi sviluppati dalla giurisprudenza con riferimento all'art. 28 CC e segnatamente per non aver proceduto all'esame d'insieme degli articoli incriminati. Sennonché trattasi di una questione di diritto, motivo per cui la censura di apprezzamento arbitrario delle prove non è di pertinenza alcuna, mentre la pretesa arbitrarietà sarà esaminata con le rimanenti censure proposte nel ricorso in materia civile. Non soddisfa invece i predetti requisiti di motivazione (supra, consid. 2.2) la semplicemente accennata violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU alla fine del rimedio.
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4.
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Giusta l'art. 28 cpv. 1 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa. L'attore può segnatamente chiedere al giudice di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti (art. 28a cpv. 1 n. 3 CC). Secondo la recente giurisprudenza ciò è il caso quando chi si pretende leso ha un interesse degno di protezione all'eliminazione della situazione di molestia: un tale interesse può decadere se sono intervenuti cambiamenti tali che la dichiarazione lesiva della personalità ha perso tutta la sua attualità o l'immagine evocata nel lettore medio ha perso ogni significato, motivo per cui può essere esclusa una nuova diffusione (DTF 127 III 481 consid. 1 c/aa pag. 485). Ciò, vista la tuttora attuale notorietà del ricorrente, non è però il caso in concreto, motivo per cui le istanze precedenti sono a giusta ragione entrate nel merito della domanda di accertamento.
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5.
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5.1 L'art. 28 cpv. 1 CC protegge dalle lesioni della personalità. Non ogni lieve pregiudizio della personalità può essere ritenuto una lesione ai sensi del predetto articolo: la lesione deve raggiungere una certa intensità per poter essere considerata un'inammissibile intrusione nella sfera personale altrui e il sussistere di una lesione rilevante ai sensi della norma in discussione dev'essere determinato in base a criteri oggettivi (Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 2005, margin 12.06 seg.) Vi è segnatamente una lesione della personalità quando l'onore di una persona viene offeso, svalutando la considerazione professionale o sociale di cui gode. Per stabilire se una dichiarazione è idonea a svilire tale considerazione, il giudice deve basarsi sulla percezione di un lettore medio e tenere conto delle circostanze concrete (DTF 132 III 641 consid. 3.1; 127 III 481 consid. 2b/aa pag. 487).
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5.2 La lesione della personalità è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). I motivi giustificativi enunciati dalla legge hanno carattere generale. Trattandosi dell'attività dei media, al giudice incombe l'obbligo di soppesare attentamente l'interesse della persona toccata alla tutela della propria immagine da un lato, e l'interesse dei media al perseguimento del loro compito informativo, in particolare di controllo, d'altro lato. Nella ponderazione degli interessi contrapposti il giudice cantonale dispone di un qual certo margine di apprezzamento (DTF 132 III 641 consid. 3.1): il Tribunale federale interviene in decisioni di questo genere con riserbo e solo quando l'istanza inferiore si sia scostata senza motivo da principi riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, oppure quando abbia tenuto conto di circostanze che nel caso di specie non avrebbero dovuto avere alcun ruolo, rispettivamente quando abbia omesso di prendere in considerazione fattori rilevanti. Il Tribunale federale interviene inoltre in decisioni che, come quella all'esame, sono fondate sul prudente criterio del giudice, se queste si rivelano manifestamente inique o profondamente ingiuste nel risultato (DTF 130 III 571 consid. 4.3 pag. 576; 128 III 428 consid. 4 pag. 432).
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5.2.1 La diffusione di fatti veri è in linea di principio giustificata dal mandato d'informazione della stampa, salvo che si tratti di fatti attinenti alla sfera privata o segreta, o quando la persona toccata venga sminuita in modo inammissibile, perché la forma utilizzata è inutilmente pregiudizievole. La pubblicazione di fatti falsi è per contro di per sé illecita; tuttavia non ogni errore, imprecisione, generalizzazione o approssimazione giornalistica fa risultare falsa la cronaca. Secondo la giurisprudenza una dichiarazione apparsa sulla stampa si rivela globalmente non vera e lesiva della personalità unicamente se è viziata nei suoi punti essenziali e ritrae la persona interessata sotto una luce errata, rispettivamente ne mostra un'immagine sensibilmente falsa, che ne riduce in modo rilevante la reputazione (DTF 129 III 529 consid. 3.1, con rinvii).
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5.2.2 La giurisprudenza considera le opinioni, i commenti e i giudizi di valore - che per la loro natura non soggiacciono alla prova della verità - ammissibili se, per quanto attiene alla fattispecie a cui si riferiscono, sono sostenibili. L'esternazione di giudizi di valore e di opinioni personali - anche se fondati su fatti veri - può risultare lesiva della personalità, se avviene in una forma che svilisce inutilmente l'interessato. Poiché la pubblicazione di un giudizio di valore ricade sotto la libertà di espressione, si deve far capo a un certo riserbo, se il pubblico può riconoscere su quali fatti esso è stato fondato. Un'opinione pungente dev'essere accettata ed è unicamente lesiva della personalità se esula da quanto è sostenibile, rispettivamente lascia presumere una fattispecie che non si è realizzata o se nega alla persona toccata qualsiasi onore (DTF 126 III 305 consid. 4 b/bb pag. 308).
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5.2.3 Con riferimento ai personaggi della storia contemporanea e in particolare ai politici, la giurisprudenza ha già avuto modo di indicare che, in considerazione della libertà di stampa, è auspicabile che la cronaca si occupi degli affari pubblici. Fra questi si annovera pure la situazione personale delle persone che spiccano nella vita statale, nella misura in cui essa sia rilevante per la carica dell'interessato, senza che vi sia un diritto all'oblio (DTF 111 II 209 consid. 3c con rinvii). Nella misura in cui la stampa interviene in tali situazioni personali, il suo interesse alla diffusione della notizia prevale, a causa del coincidente interesse pubblico, sull'interesse del singolo. Il diritto di ingerenza dei mass media è particolarmente esteso nei confronti dei membri dell'Assemblea federale. Il parlamento federale non è infatti sottoposto alla vigilanza di alcun altro organo statale. Per poter verificare se i suoi membri esercitino la loro funzione nell'interesse del paese e siano idonei nonché degni di assumere la carica, il popolo che elegge i deputati è in larga misura dipendente dalle notizie diffuse dagli organi d'informazione privati. Ne segue che quando questi si occupano della situazione personale di un parlamentare nella misura necessaria per poter valutare il modo in cui questi esercita il suo mandato, nonché la dignità e l'idoneità per ricoprire la carica, i mass media agiscono nell'interesse pubblico. Essi esercitano al posto e per il popolo un controllo indispensabile in uno Stato democratico (DTF 71 II 191 consid. 1).
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6.
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Secondo il ricorrente la Corte cantonale ha effettuato un'analisi di livello - troppo - elevato, non procedendo ad una valutazione delle dichiarazioni apparse sulla stampa dal profilo del lettore medio della pubblicazione, definito come uno svizzero-tedesco non molto colto che non lo conosce o lo conosce male. Egli cita pure una serie di deposizioni da cui deduce segnatamente che "articoli come quelli lamentati fanno sicuri danni".
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Ora, il fatto che un articolo provochi un'impressione negativa nei lettori non basta ancora per farlo apparire illecitamente lesivo della personalità: l'art. 28 CC non contiene infatti un divieto di pubblicare articoli critici in generale e ancora meno nei confronti di uomini politici della storia contemporanea. Il ricorrente pare poi ignorare che la percezione del lettore medio che dev'essere utilizzata dal tribunale è da intendersi quale percezione del cittadino medio (DTF 103 II 161 consid. 1a ; 100 II 177 consid. 5). In altre parole occorre valutare se le incriminate dichiarazioni sono idonee a svilire la considerazione di cui gode l'interessato sulla base della morale corrente e non in virtù di quella soggettiva del giudice (Jacques-Michel Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, vol. II, 2, Friborgo 1974, § 16 I, pag. 87). Ne discende che le argomentazioni ricorsuali sul livello culturale del lettore medio della rivista in discussione sono del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio, atteso inoltre che la morale corrente non viene nemmeno modificata dalla possibilità che tale lettore non conosca la persona su cui verte il servizio.
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7.
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7.1 Il ricorrente lamenta pure il "mancato riconoscimento dell'effetto lesivo della pubblicazione nel suo effetto d'insieme", la "perfidia metodologica" utilizzata nonché la lesione della buona fede, causata dalla violazione degli impegni assunti per la pubblicazione della risposta. Nel ricorso viene quindi descritta "la figura positivas [sic] d'insieme dell'attore", che viene contrapposta alle affermazioni contenute nel servizio, con il dichiarato scopo di mostrare come queste colpiscono e ledono la personalità del ricorrente.
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7.2 La Corte cantonale ha indicato che la richiesta di accertare l'illiceità dell'intero servizio non può essere accolta, perché non tutte le affermazioni ivi contenute sono lesive della personalità e la loro varietà non giustificherebbe un'indistinta censura. Ha inoltre aggiunto che censurare in blocco un intero articolo presuppone grande cautela a causa del mandato d'informazione svolto dalla stampa. Per questo motivo, i giudici cantonali si sono limitati ad accertare che la personalità dell'attore è stata lesa in modo illecito con due notizie. La Corte di appello ha altresì riconosciuto che pubblicando accanto ai testi delle risposte dell'attore, della Fulcro SA e di "Gazzetta Ticinese" una presa di posizione dell'avv. Paolo Bernasconi, la rivista ha violato quanto in buonafede concordato nella transazione giudiziale, ma che ciò non ha leso la personalità dell'attore.
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7.3 In concreto parte dell'argomentazione ricorsuale è inammissibilmente fondata su una serie di fatti (i meriti dell'interessato) non constatati nella sentenza impugnata. Il ricorrente omette infatti di indicare perché sarebbe data una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF, che permettono al Tribunale federale di scostarsi dall'accertamento dei fatti effettuato dalla Corte cantonale (v. supra consid. 2.3). Per il resto occorre rilevare che nella fattispecie non si tratta di dare una valutazione morale dell'agire degli opponenti, ma di valutare se essi hanno illecitamente leso la personalità del ricorrente. Ora, in un'altra causa che vedeva coinvolto il ricorrente, il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare che un elemento di giudizio di per sé ineccepibile può essere contaminato dall'accostamento di un elemento illecito e che addirittura non è possibile completamente escludere che due elementi di per sé ineccepibili possano, se letti in prospettiva, dar corpo ad un'associazione di idee atta a ledere la personalità altrui. La mera cumulazione di fattori che il ricorrente ritiene problematici non basta però per originare una lesione della personalità, come non è sufficiente per riconoscere l'illiceità del servizio, contrariamente a quanto egli sembra ritenere, il fatto che esso lo faccia apparire sotto una luce negativa, poiché la diffusione di fatti veri è in linea di principio giustificata dal mandato d'informazione della stampa (supra consid. 5.2.1). Infine, nemmeno con riferimento alle modalità con cui è avvenuta la pubblicazione della risposta, il ricorrente solleva argomenti che fanno apparire errata la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui esse non hanno leso la sua personalità: infatti né una violazione delle norme che reggono il diritto di risposta né il mancato rispetto di una transazione giudiziale comportano automaticamente un'illecita lesione della personalità.
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8.
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8.1 Il ricorrente afferma che il servizio incriminato lo accuserebbe falsamente sia di estremismo di destra, facendolo passare per un membro di "Alleanza Liberi e Svizzeri", sia di aver trasformato "Gazzetta Ticinese" in portavoce di tale movimento interpartitico. Dall'istruttoria risulta invece che nessun teste lo ha caratterizzato come un esponente dell'estrema destra. Scrivendo inoltre che egli si mostrava conciliante e ragionevole a Berna, mentre in Ticino faceva, dietro le quinte e in gran parte ad esclusione del pubblico, una politica dura, alla destra estrema, il ricorrente ritiene che il periodico lo abbia caratterizzato quale personaggio di grande doppiezza, nonché "dubbio che dà adito a gravi sospetti".
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8.2 La Corte cantonale ha ritenuto che descrivendo la tattica politica dell'attore, il periodico non abbia scritto falsità, atteso segnatamente che le campagne stampa e i confronti all'interno del partito liberale radicale (PLR) erano duri, quantunque l'attore si identificasse nel ruolo di mediatore. Inoltre l'articolista, pur utilizzando il termine estremo, non ha messo in dubbio l'appartenenza dell'attore al PLR, partito notoriamente di ispirazione centrista. L'attore medesimo era stato definito da vari testi in modi diversi e dall'istruttoria risulta che "Gazzetta Ticinese" era posizionata nell'ala destra del PLR e che le sue pagine avevano ospitato più volte prese di posizione di "Alleanza Liberi e Svizzeri".
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8.3 Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il fatto di attribuirgli un modo di politicizzare diverso a seconda dei consessi in cui agisce, non costituisce un'offesa. Egli non contesta poi l'accertamento secondo cui all'interno del PLR ticinese vi fossero degli scontri duri fra i vari esponenti e pare dimenticare che anche con riferimento ad "Alleanza Liberi e Svizzeri" il servizio specifica sia che la maggior parte dei suoi membri erano pure aderenti del Partito Popolare Democratico e del PLR, sia che i "Liberi e Svizzeri" di questi due partiti avevano d'acchito conquistato un terzo dei mandati del Gran Consiglio. Premesso che il servizio non afferma che il ricorrente fosse membro di "Alleanza Liberi e Svizzeri", occorre rilevare che il situare qualcuno alla destra - anche estrema - di uno dei due menzionati partiti storici non può essere percepito quale accusa disonorevole di estremismo politico. Del resto, la posizione attribuita ad una persona all'interno di un partito che è notoriamente composto di diverse ali costituisce un giudizio di valore del tutto soggettivo ed è chiaramente riconoscibile come tale. Infine, non risulta falsa ai sensi della giurisprudenza, vista la reiterata pubblicazione di prese di posizione di "Alleanza Liberi e Svizzeri", l'affermazione secondo cui "Gazzetta Ticinese" sarebbe divenuta, durante la presidenza del ricorrente, portavoce di tale movimento. Ne segue che in definitiva la Corte cantonale non ha oltrepassato il suo margine di apprezzamento nel non ritenere la notizia un'illecita lesione della personalità.
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9.
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9.1 Sempre secondo il ricorrente, l'impressione di un personaggio dubbio che dà adito a sospetti verrebbe confermata dai collegamenti fatti nella rubrica "Diesmal" con un'emittente televisiva di Campione d'Italia che secondo il nostro diritto trasmetterebbe in modo illegale, con il fallimento miliardario del fondo Europrogramme e con le dimissioni del Procuratore pubblico Paolo Bernasconi. Inoltre, anche nell'articolo principale, la sua presidenza del consiglio di amministrazione della Fulcro Holding SA verrebbe posta in relazione con il predetto fondo, nonché con una procrastinazione delle domande di assistenza giudiziaria concernenti il Banco Ambrosiano e il rifiuto del governo ticinese di attribuire all'ex Procuratore pubblico Paolo Bernasconi un mandato straordinario di continuare l'inchiesta.
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9.2 Con riferimento all'attività dell'emittente televisiva Tele Libera Campione, la Corte cantonale ha indicato che una simile emittente sarebbe stata illegale in Svizzera e che quindi il servizio non risultava falso nel senso richiesto dalla giurisprudenza. Essa ha invece ritenuto che così come esposto, il resoconto del ruolo svolto dalla Fulcro SA nella liquidazione del fondo Europrogramme lede illecitamente la personalità dell'attore.
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9.3 Nella fattispecie il ricorrente omette di contestare l'accertamento, per altro del tutto corretto, della sentenza impugnata attinente all'illegalità - da una prospettiva elvetica - dell'attività dell'emittente televisiva di Campione e pare dimenticare che la Corte cantonale concorda con lui sul fatto che la descrizione del ruolo attribuito alla Fulcro SA nell'ambito del fallimento del summenzionato fondo configuri pure una lesione della sua personalità. Dal testo del servizio non è per contro ravvisabile un collegamento diretto fra il ricorrente e il fallimento del Banco Ambrosiano, né risulta essere lesivo della personalità essere collegati alle dimissioni di un Procuratore pubblico.
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10.
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10.1 Il ricorrente sostiene che il servizio intendeva colpirlo nella sua reputazione di uomo di cultura, affermando a torto che dopo la sua direzione "Gazzetta Ticinese" fosse diventato "un fogliaccio patriottardo, a senso unico, aperto solo all'estrema destra". Il medesimo scopo sarebbe stato perseguito indicando che un saggio preparato per una pubblicazione celebrativa sarebbe invece stato concepito quale tesi, poi respinta, perché si trattava di uno scritto che non si occupava di problemi giuridici, ma parlava di infiltrazione marxista e sovversione. Il ricorrente sostiene che il suo studio ha invece, contrariamente a quanto affermato nel periodico, una base seria.
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10.2 I giudici cantonali non hanno ritenuto fallace la notizia secondo cui la dissertazione dell'attore era stata respinta perché, pur su consiglio di terzi, l'attore aveva trasmesso ad un professore il contributo celebrativo per sapere se potesse divenire una tesi.
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10.3 In concreto occorre innanzi tutto rilevare che il ricorrente non indica - né emerge dal testo del servizio - dove gli opponenti abbiano descritto "Gazzetta Ticinese" - che per altro non è parte nella presente procedura - nel modo menzionato nel gravame. Per il resto, le precisazioni apportate dal ricorrente sull'iter seguito dal suo saggio non fanno apparire falsa ai sensi della giurisprudenza la notizia secondo cui esso non sarebbe stato accettato quale tesi. Anche la valutazione di tale opera è chiaramente un ammissibile giudizio di valore. Giova poi aggiungere che l'argomentazione ricorsuale è inammissibilmente basata su un fatto che non risulta dalla sentenza impugnata, e cioè la reputazione di uomo di cultura del ricorrente. Sia come sia, la notizia sullo studio del ricorrente appare del tutto inidonea a sminuire la considerazione professionale o sociale di un affermato avvocato e uomo politico.
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11.
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11.1 Il ricorrente lamenta altresì che la sua personalità sarebbe stata illecitamente lesa dalla rievocazione di una multa inflittagli molti anni addietro per un disboscamento abusivo per "falsamente mostrare" che egli aveva un rapporto turbato con la giustizia e riservato un astio più che ventennale nei confronti del Procuratore pubblico Paolo Bernasconi, creando così l'impressione di un'infrazione penalmente rilevante. Ritiene inoltre che in tal modo il periodico abbia provocato la falsa sensazione che l'opposizione al terzo mandato del predetto Procuratore pubblico provenisse da tale fatto antico.
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11.2 La Corte cantonale ha rilevato che dagli atti emerge che nel 1972 l'attore aveva avversato la ricandidatura del Procuratore pubblico Paolo Bernasconi, oggetto di una dura campagna stampa sulle pagine di "Gazzetta Ticinese", con articoli critici firmati anche dall'attore medesimo. Essa ha pure indicato che, nonostante la complessità della vicenda, la notizia del dissodamento abusivo non è inveritiera nella sostanza: dagli atti risulta infatti che l'attore era stato multato per non aver atteso l'autorizzazione delle autorità forestali prima di procedere al taglio di alcuni castagni e robinie per costruire una strada sulla sua proprietà e che egli aveva poi ritirato il rimedio inizialmente interposto contro la multa. Per contro, dall'istruttoria non risulta che il giudice avesse riconosciuto la sua buona fede. La Corte cantonale ha infine ritenuto che la correlazione fra quell'episodio e i difficili rapporti con la procura pubblica fosse una congettura - riconoscibile - dell'articolista.
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11.3 Ora, a giusta ragione il ricorrente non contesta di essere un personaggio della storia contemporanea, e i fatti evocati non paiono irrilevanti con riferimento alla carica pubblica che all'epoca in cui sono apparsi gli articoli incriminati egli ricopriva. Ne segue che né il tempo trascorso dal realizzarsi dei fatti riportati dalla stampa né il taglio negativo dell'articolo gli sono di soccorso. Per il resto, occorre rilevare che dai vincolanti accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata i resoconti non risultano falsi ai sensi della giurisprudenza. Il ricorrente medesimo riconosce nel rimedio all'esame, citando una serie di documenti, di aver voluto veder riconosciuta la propria buonafede: ora definire gli sforzi profusi a tale scopo come accaniti ("verbissen") costituisce una semplice esagerazione giornalistica che non fa diventare la notizia lesiva della personalità dell'interessato. Il ricorrente non può nemmeno essere seguito laddove suggerisce che dal - gratuito - collegamento della multa con la procura pubblica, il pubblico dedurrebbe che il menzionato dissodamento abusivo costituisce una grave infrazione penale e che la sua opposizione alla rielezione di un magistrato, che in base al servizio incriminato era già stato attaccato per diversi altri motivi, sarebbe stata dettata da un carattere "rancoroso".
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12.
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Secondo il ricorrente sarebbe stata omessa nell'insieme la ponderazione degli interessi richiesta dal diritto federale, che peraltro non è nemmeno stata effettuata dalla visuale del pubblico medio per le singole affermazioni. Lo scopo primario della pubblicazione non sarebbe stato quello di informare il Ticino, ma di invece nuocere, oltre che al ricorrente medesimo, a "Gazzetta Ticinese". Non sarebbero neppure stati considerati una serie di fattori aggravanti degli elementi lesivi e della colpa.
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In base alla costante giurisprudenza, il giudice deve basarsi sulla percezione del lettore medio per verificare se quanto apparso sulla stampa leda la personalità dell'interessato (supra, consid. 6). La ponderazione degli interessi attiene invece ai motivi che possono giustificare e quindi togliere l'illiceità a una lesione della personalità (supra, consid. 5.2). Ora, il ricorrente non spiega, né è ravvisabile, in che modo "la visuale del lettore medio" possa influenzare la ponderazione degli interessi che il giudice deve effettuare per stabilire se una dichiarazione lesiva della personalità non sia in concreto lecita, perché sorretta da un motivo giustificativo. Il ricorrente pare poi dimenticare che il servizio incriminato è apparso quando egli siedeva nel Consiglio degli Stati ed era quindi, quale noto parlamentare federale, un personaggio della storia contemporanea, che doveva tollerare un'ingerenza dei mass media maggiore rispetto ad un comune cittadino, e sulla cui situazione personale nel senso definito al consid. 5.2.3 sussisteva un legittimo interesse del pubblico ad essere informato anche da mass media diffusi prevalentemente in regioni linguistiche diverse da quella in cui abita il parlamentare. Il ricorso si rivela altrettanto inconsistente con riferimento ai cosiddetti elementi aggravanti, atteso segnatamente che agli opponenti non può essere imputato il fatto che altri organi d'informazione abbiano ripreso le critiche espresse da Bilanz.
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13.
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Da quanto precede discende che la Corte cantonale non ha violato il diritto, ritenendo che l'incriminato servizio contenga unicamente due affermazioni che ledono illecitamente la personalità del ricorrente.
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14.
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14.1 Con riferimento al pregiudizio pecuniario subito dall'attore, la Corte cantonale ha ritenuto che l'unico danno sufficientemente sostanziato fosse quello relativo alla mancata nomina nel consiglio di amministrazione di una nota società di trasporti e spedizioni. I giudici cantonali hanno indicato che sedendo in tale consiglio di amministrazione, l'attore avrebbe guadagnato fr. 317'000.-- e ha quindi stabilito in via equitativa il risarcimento del danno in fr. 50'000.--, in considerazione sia del fatto che la maggior parte delle asserzioni contenute nel servizio, pur mettendo in cattiva luce l'interessato, non costituiscono un'illecita lesione della sua personalità, sia del rilevante influsso avuto dalla pubblicazione di un altro servizio su un altro periodico. La Corte cantonale ha per contro ritenuto che dagli atti non risulta l'usanza evocata dall'attore di poter sedere in sei gruppi quotati in borsa e che egli non aveva nemmeno provato con un minimo di certezza gli ulteriori onorari che avrebbe potuto ricevere. Essa non ha neppure riconosciuto un'indennità per gli introiti persi a causa di mandati non conferiti dal gruppo sud della ditta di trasporti e spedizioni, perché l'attore non ha sostanziato la loro consistenza, nonostante la possibilità d'interpellare i responsabili del gruppo per apportare la prova del pregiudizio. Infine, i giudici cantonali non hanno nemmeno considerato la diminuzione degli introiti di "Gazzetta Ticinese" di fr. 200'000.-- annui per tre anni e mezzo, perché tale danno toccava la cooperativa che pubblicava il quotidiano e non risulta che l'attore fosse tenuto a coprire gli ammanchi.
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14.2 Il ricorrente contesta il danno determinato dalla Corte cantonale e afferma che erano probabili almeno degli incarichi in due consigli di amministrazione del gruppo Alusuisse Lonza. Ritiene inoltre che la discrezione di cui avrebbero fatto uso i presidenti dei consigli di amministrazione sentiti quali testi avrebbe dovuto portare i giudici cantonali ad apprezzare il danno ipotetico con gli elementi agli atti, fra cui annovera pure la propria "grande prudenza usata nel dare gli elementi di calcolo di tale danno". Ritiene inoltre ingiustificata la riduzione del risarcimento a fr. 50'000.--, atteso che le illecite violazioni della personalità riconosciute dalla Corte cantonale sono state causali per l'intero danno. Egli indica infine di essersi impegnato ed aver raccolto introiti pubblicitari indispensabili per la sopravvivenza di "Gazzetta Ticinese" e di aver chiesto, finché questa esisteva, che il preteso risarcimento fosse versato al giornale.
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14.3 Anche nell'ambito della protezione della personalità, il risarcimento del danno viene determinato in base ai criteri generali che disciplinano la responsabilità per atti illeciti.
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14.3.1 Giusta l'art. 41 CO il leso deve provare, oltre al danno, la colpa e il nesso causale con l'illecita lesione della personalità. Con riferimento alla prova del danno l'art. 42 cpv. 2 CO prevede una facilitazione nei casi in cui il pregiudizio non può essere cifrato o se la prova rigorosa che si sia verificato un danno non può essere apportata. L'applicazione di tale norma richiede tuttavia dal danneggiato, nella misura in cui ciò possa ragionevolmente essere da lui preteso, che egli alleghi e dimostri tutti gli elementi che depongono per l'esistenza di un danno e che permettono di valutarlo. La corresponsione di un risarcimento non presuppone solo che il verificarsi di un danno sia possibile, ma occorre che l'esistenza dello stesso sia quasi sicura (DTF 122 III 219 consid. 3a).
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Ora, il ricorrente non ha manifestamente portato quegli elementi che permettono l'applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO. Né la "discrezione" dei testi, né l'asserita "prudenza" nell'offrire gli elementi del danno, più che altro riferiti alla posta riconosciuta dalla Corte cantonale per la mancata elezione nel consiglio di amministrazione della nota società di trasporti e spedizioni, hanno fornito al giudice quegli elementi che gli avrebbero consentito di valutare il danno nell'eventualità che il leso non avesse effettivamente potuto apportarne la prova. Il ricorso si rivela altrettanto inconferente con riferimento ai mancati introiti di "Gazzetta Ticinese": il ricorrente nemmeno pretende di essere stato obbligato a colmare le perdite che sarebbero state cagionate al giornale dalla pubblicazione del servizio incriminato, né che "Gazzetta Ticinese" gli abbia ceduto le pretese di risarcimento.
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14.3.2 Per quanto attiene alla fissazione del risarcimento, l'art. 43 CO prevede che il modo e la misura del risarcimento per il danno prodotto siano determinati dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze e della gravità della colpa. La determinazione dell'indennità si fonda pertanto sull'apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 4 CC. Sapere se il giudice cantonale ha correttamente esercitato il suo potere di apprezzamento è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina con piena cognizione. Tuttavia in siffatte decisioni, il Tribunale federale si impone un certo riserbo, perché al giudice cantonale compete un ampio margine di apprezzamento, ed interviene unicamente quando questo si è scostato senza motivi dai criteri elaborati da dottrina e giurisprudenza, quando ha considerato elementi irrilevanti per la decisione concreta o ha omesso di considerare elementi rilevanti. Il Tribunale federale interviene inoltre quando la decisione si rivela profondamente ingiusta (DTF 130 III 571 consid. 4.3 pag. 576; 128 III 428 consid. 4 pag. 432; 127 IV 215 consid. 2a con rinvii).
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In concreto il fatto che le dichiarazioni che ledono illecitamente la personalità del ricorrente sono causali per il danno è un presupposto necessario affinché possa essere pronunciato un risarcimento (supra consid. 14.3.1), ma è irrilevante per la fissazione del suo ammontare. Ora, atteso che gli opponenti sono stati condannati unicamente a causa di due affermazioni false contenute nel servizio (estremamente critico nei confronti del ricorrente, ma per la sua stragrande parte, pur essendo una concausa per il danno, non illecito), la fissazione di un risarcimento corrispondente a circa un sesto del danno affermato rientra ancora nel margine di apprezzamento che dev'essere riconosciuto ai giudici cantonali. Giova infine rilevare che la richiesta di far decorrere gli interessi dal 1° luglio 1987 si rivela inammissibile, perché priva di una qualsiasi motivazione.
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15.
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La Corte cantonale ha rifiutato di accordare al ricorrente fr. 10'000.-- a titolo di torto morale, perché il versamento di una somma di denaro non è la regola e si giustificherebbe unicamente qualora non sia possibile rimediare altrimenti all'offesa. Essa indica in concreto di aver scelto come modo di riparazione la pubblicazione del dispositivo della sentenza e che in ogni caso l'attore non avrebbe sostanziato in modo sufficiente la sua grave sofferenza personale.
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In concreto il ricorrente si limita ad affermare che il servizio gli avrebbe causato una grave sofferenza, ma non contesta l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui al torto morale subito può pure essere rimediato in un modo diverso che con il versamento di una somma di denaro. Ne segue che, in assenza di una contestazione di quest'ultima motivazione alternativa, la censura si rivela inammissibile (DTF 133 IV 119 consid. 6.3).
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16.
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La Corte cantonale ha pure respinto la domanda di rifusione dell'utile per la vendita della rivista, perché il ricorrente aveva rinunciato all'allestimento di una perizia per determinarlo.
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Anche con riferimento a tale domanda, il ricorrente dimentica che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF occorre spiegare nei motivi del ricorso in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Egli si dilunga su quanto scritto negli allegati di prima e seconda istanza, ma nemmeno afferma che l'utile avrebbe dovuto essere determinato senza l'ausilio di una perizia. Ne segue che pure su questo punto il ricorso si rivela inammissibile.
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17.
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Secondo il ricorrente la Corte cantonale non avrebbe incluso per una svista nel testo da pubblicare le insinuazioni con cui l'articolista tentava di "invischiare la Fulcro in manovre più che sospette nella bancarotta del Banco Ambrosiano". Inoltre, i giudici cantonali non si sarebbero avveduti che l'articolo, nella didascalia sotto una fotografia, affermava che la predetta società gli apparteneva ("Masoni-Fulcro-TV aus Campione für Tessiner: von der PTT ungern gesehen") e ritiene che anche l'erroneità di tale affermazione merita di essere inclusa nella pubblicazione. Auspica altresì che il testo della pubblicazione menzioni che la lettera con cui la Fulcro rinunciava al mandato fu discussa nella Direzione della Banca Nazionale e considerata come esemplare. Ritiene infine che i fatti dovrebbero pure essere completati nel senso che le PTT erano state avvertite che "la Fulcro entrava nell'emittente", che esse non ne hanno mai chiesto la chiusura e che la sua situazione legale era uguale a quella di una ventina di televisioni private che potevano essere captate in Svizzera.
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In concreto per quanto attiene all'asserita svista, occorre rilevare che la sentenza impugnata menziona espressamente nei motivi che il presidente del fondo Europrogramme, sospettato di voler dirigere la liquidazione del suo fondo tramite la Fulcro SA, è messo in relazione con il fallimento del Banco Ambrosiano e le inchieste penali; i Giudici cantonali non indicano tuttavia che ciò leda la personalità del ricorrente. Quest'ultimo non può pertanto essere seguito laddove ritiene che la relazione Fulcro - Banco Ambrosiano non sia menzionata nel testo della pubblicazione per una svista. Altrettanto priva di fondamento appare la richiesta di includere nel testo da pubblicare la non appartenenza della Fulcro al ricorrente: a prescindere dal fatto che non è ravvisabile in che modo essere proprietario di quella società sarebbe disonorevole, dalla frase citata dal ricorrente non può essere dedotto un siffatto legame di appartenenza. Per il resto, il ricorrente pare ignorare che la pubblicazione di un testo in accoglimento di un'azione fondata sulla protezione della personalità serve ad eliminare la situazione di molestia (Andreas Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3a ed., Basilea 1999, n. 582), ma non ha per scopo la diffusione di altri fatti estranei all'articolo pubblicato, che facciano apparire la parte lesa sotto una luce più favorevole.
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18.
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Infine, il ricorrente non spende una parola per contestare la motivazione con cui la sentenza impugnata ha dichiarato irricevibile, per motivi previsti dal codice ticinese di procedura civile, la richiesta di pubblicare un cosiddetto testo di rettifica, contenente segnatamente le scuse degli opponenti. Ne segue che pure nella sede federale l'analoga domanda si rivela inammissibile.
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19.
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Da quanto precede discende che il ricorso in materia costituzionale si appalesa inammissibile (DTF 133 III 545 consid. 5), mentre quello in materia civile si rivela, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili agli opponenti, i quali non solo hanno aderito alla domanda di effetto sospensivo del ricorrente, ma hanno postulato un'analoga misura nel parallelo rimedio da loro inoltrato, e non sono stati invitati a presentare una risposta sul merito del ricorso.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.
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2.
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Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 29 maggio 2008
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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i. s. Jacquemoud-Rossari Piatti
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |