BGer 6B_776/2007 | |||
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BGer 6B_776/2007 vom 30.05.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_776/2007 /biz
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Sentenza del 30 maggio 2008
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Ferrari, Foglia, giudice supplente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Garbani,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; prescrizione,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 4 settembre 2007, il Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio riconosceva A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, siccome commessa per mestiere, realizzando in tal modo una grossa cifra di affari e un guadagno considerevole, per avere, tra il 1° gennaio 1999 e il 16 febbraio 2000, a Mendrisio, Balerna e Magadino, in correità con B.________ e con terzi, facendo capo alla società C.________Sagl, acquistato, coltivato, trasportato, confezionato, detenuto e venduto un quantitativo complessivo di circa 700 chili di marijuana (THC tra 9,6 % e 21,6 %), realizzando una cifra d'affari globale di circa fr. 3'250'000.-- e percependo un reddito di almeno fr. 46'000.--. In applicazione della pena, ritenuta la violazione del principio di celerità, il Presidente della Corte delle assise correzionali condannava A.________ a una pena detentiva di 16 mesi, computato il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Egli ordinava inoltre la confisca di quanto sequestrato con distruzione dello stupefacente.
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B.
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Con sentenza del 26 ottobre 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva il ricorso interposto dal condannato. In particolare, essa dichiarava infondata la censura di intervenuta prescrizione dei reati ascritti a A.________.
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C.
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A.________ impugna con ricorso in materia penale al Tribunale federale questo giudizio. Lamentando la violazione degli art. 19 LStup e 97 CP unitamente agli art. 7 CEDU, 15 Patto ONU II, nonché 1 e 2 CP, postula l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale.
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D.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF).
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2.
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In questa sede, il ricorrente non contesta la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell'infrazione aggravata alla LStup. Pretende tuttavia che, secondo il nuovo diritto a lui più favorevole, il reato ascrittogli sia ormai prescritto. L'art. 19 n. 1 cpv. 9 LStup, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2007, punisce chiunque abbia contravvenuto alla LStup nei modi descritti ai cpv. 1-8 con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria; in caso di infrazione aggravata, il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. L'insorgente sostiene che, nei casi gravi, può essere irrogata una pena detentiva di una durata compresa tra un minimo di un anno (art. 19 n. 1 cpv. 9 seconda frase LStup) e un massimo di tre anni (art. 19 n. 1 cpv. 9 prima frase LStup). In questi casi, l'azione penale si prescrive in sette anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP). Una diversa interpretazione dell'art. 19 n. 1 cpv. 9 LStup si urterebbe agli art. 7 CEDU e 15 Patto ONU II. Ne consegue che, posto come i fatti rimproveratigli risalgano al febbraio 2000, al momento dell'emanazione della sentenza di prima istanza, ossia il 4 settembre 2007, essi erano ormai prescritti.
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3.
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La censura è il risultato di una lettura errata e al limite della pretestuosità della legislazione in materia. In caso di infrazione aggravata alla LStup, l'art. 19 n. 1 cpv. 9 seconda frase LStup commina una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. La disposizione non precisa quale sia la durata massima della pena detentiva. Di certo essa non può essere determinata, come pretende il ricorrente, sulla base della prima frase della medesima norma, in quanto la pena massima ivi comminata concerne i casi di infrazione semplice alla LStup. Occorre piuttosto riferirsi alle disposizioni generali del Codice penale, applicabili in virtù del rinvio dell'art. 26 LStup. Orbene, giusta l'art. 40 CP, di regola la durata massima della pena detentiva è di venti anni. Ne consegue che colui che commette un'infrazione aggravata alla LStup incorre in una pena detentiva di una durata compresa tra un minimo di un anno (art. 19 n. 1 cpv. 9 seconda frase LStup) e un massimo di 20 anni (art. 40 CP richiamato l'art. 26 LStup). La dottrina più recente si esprime nei medesimi termini (Peter Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2a ed., Berna 2007, n. 262 ad. art. 19 LStup; Andreas Donatsch/Stefan Flachsmann/Markus Hug/Hans Maurer/Ulrich Weder, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Zurigo 2006, pag. 493). L'infrazione aggravata alla LStup è quindi un crimine (art. 10 cpv. 2 CP). Il termine di prescrizione dell'azione penale si determina in modo astratto, alla luce della pena massima che la disposizione legale applicabile commina (Peter Müller, Strafrecht I, Commentario basilese, 2a ed., n. 10 ad art. 97 CP). Come visto, in caso di infrazione aggravata alla LStup, la pena massima è una pena detentiva di venti anni. Il termine di prescrizione dell'azione penale è dunque di quindici anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Tale conclusione, checché ne dica il ricorrente, non è contraria né al principio nulla poena sine lege né agli art. 7 CEDU e 15 n. 1 Patto ONU II. Essa si fonda infatti su chiare disposizioni legali e non procede da un'applicazione o un'interpretazione estensiva delle stesse.
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4.
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Nella fattispecie, come già rettamente ritenuto dalla CCRP nelle sue pertinenti motivazioni, il reato rimproverato all'insorgente è lungi dall'essere prescritto sia secondo il nuovo diritto sia, ciò che lo stesso ricorrente non contesta, secondo il vecchio diritto.
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5.
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Da quanto precede discende che il gravame, infondato, va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché al Ministero pubblico della Confederazione.
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Losanna, 30 maggio 2008
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Schneider Ortolano
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