BGer 9C_285/2007 | |||
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BGer 9C_285/2007 vom 30.05.2008 | |
Tribunale federale
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9C_285/2007 {T 0/2}
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Sentenza del 30 maggio 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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S.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6900 Lugano,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 aprile 2007.
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Considerando:
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che per decisione su opposizione del 21 giugno 2006, dopo avere preso atto delle conclusioni della perizia reumatologica affidata al dott. C.________, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha riconosciuto a S.________ - nato nel 1954, già attivo quale pittore indipendente e affetto tra l'altro da coxalgie bilaterali con periartropatia dell'anca dalle due parti in esito da impianto di artroprotesi totale dell'anca destra (il 13 maggio 2002) e dell'anca sinistra (l'11 maggio 2004 e nell'ottobre 2004), sindrome femoropatellare bilaterale in genua valga e obesità, sindrome cervicolombovertebrale cronica in disturbi statici del rachide e decondizionamento muscolare - una mezza rendita d'invalidità dal 1° maggio al 31 luglio 2002, una rendita intera dal 1° agosto al 30 novembre 2002, tre quarti di rendita dal 1° maggio al 31 luglio 2004 e di nuovo una rendita intera dal 1° agosto 2004 al 30 aprile 2005,
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che per pronuncia del 30 aprile 2007 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso dell'assicurato nel senso che ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all'amministrazione per approfondire la questione, non ancora esaminata nonostante l'indicazione ricorrente di uno stato ansioso depressivo, dell'eventuale incapacità lavorativa dell'assicurato dal profilo psichiatrico,
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che per il resto, in relazione alle sole affezioni somatiche, la Corte cantonale ha aderito alle conclusioni del dott. C.________, per il quale l'interessato doveva essere ritenuto parzialmente inabile al lavoro nella sua abituale attività di imbianchino (stante una diminuzione del rendimento, nella misura del 60%, per le funzioni esecutive, ma senza limitazioni per le funzioni direttive), mentre poteva essere considerato pienamente abile al lavoro in attività confacenti al suo stato di salute dal 30 marzo 2001, fatta eccezione per i periodi dal 13 maggio 2002 al 13 agosto 2002 e dall'11 maggio 2004 al 30 gennaio 2005 a causa degli interventi e delle riabilitazioni postoperatorie,
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che con ricorso in materia di diritto pubblico del 1° giugno 2007 S.________, patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti, si è aggravato al Tribunale federale chiedendo, in via principale, il riconoscimento di una mezza rendita a far tempo dal 1° marzo 2002 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'amministrazione per rivalutazione dell'esigibilità lavorativa anche dal profilo somatico,
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che l'UAI ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
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che il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. pag. 481),
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che l'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b),
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che il ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una di queste due condizioni di ammissibilità,
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che per questo motivo l'atto ricorsuale, difettando della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, andrebbe di per sé dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
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che nel caso concreto si giustifica nondimeno di esaminare il gravame nel merito, il ricorso essendo stato presentato precedentemente alla pubblicazione della DTF 133 V 477, avvenuta il 25 luglio 2007 (cfr. sentenza 8C_37/2007 dell'8 gennaio 2008, consid. 2.3),
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che il ricorso va comunque respinto in quanto manifestamente infondato,
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che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF),
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che il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, ricordando in particolare le condizioni alle quali è subordinato il riconoscimento di una rendita d'invalidità (art. 4 cpv.1 e 28 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA), il metodo di valutazione della stessa (art. 16 LPGA) e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353),
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che l'istanza precedente, dopo attento esame degli atti, ha accertato, in maniera vincolante per la Corte giudicante (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398), che il ricorrente, pur non potendo essere considerato pienamente abile al lavoro nella sua abituale professione di imbianchino, lo doveva essere, dal profilo somatico, in attività sostitutive leggere, rispettose dei limiti funzionali evidenziati nel referto, motivato, completo e convincente (DTF 125 V 351 segg.), del dott. C.________,
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che nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF,
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che le censure ricorsuali, nella misura in cui non si limitano a riprendere le obiezioni mosse in sede cantonale ed efficacemente smontate dall'autorità giudiziaria cantonale, si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure,
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che il ricorrente persiste del resto nell'errata interpretazione della perizia del dott. C.________ laddove afferma, in chiaro contrasto con le tavole processuali, che quest'ultimo lo avrebbe dichiarato in grado di svolgere la propria attività esecutiva di imbianchino nella misura del 60%,
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che l'insorgente sembra inoltre non conoscere esattamente la giurisprudenza di questa Corte relativa alla ripartizione dei compiti tra medico, da un lato, e consulente professionale, dall'altro, ai fini dell'accertamento dell'invalidità (v. DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.),
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che il dott. C.________ poteva infatti correttamente pronunciarsi sulla questione della (in)capacità lavorativa, dal profilo medico, dell'interessato nell'attività abituale e in altre attività sostitutive ragionevolmente esigibili, al consulente in integrazione spettando per contro, come in effetti è stato, il compito di stabilire dal profilo economico quali attività concrete potessero entrare in linea di conto (v. in particolare il rapporto 15 settembre 2004 del consulente in integrazione professionale),
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che per il resto, nel contestare le valutazioni del 3 aprile 2006 del dott. C.________, riprese dal primo giudice, il ricorrente nemmeno si avvale di documentazione medica specialistica in grado di mettere (manifestamente) in dubbio tali conclusioni,
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che al contrario, come rilevato dal primo giudice, il medico curante dott. G.________ aveva anzi in precedenza ugualmente attestato una piena abilità lavorativa in attività leggere quale ad esempio quella di guardia securitas (v. certificato del 19 gennaio 2003), rispettivamente, in data 28 febbraio 2005, si era unicamente limitato a sostenere un'inabilità lavorativa totale nell'attività di imbianchino senza tuttavia esprimersi in merito a una capacità lavorativa residua in attività sostitutive (cfr. per il resto, per apprezzare il valore probatorio dei vari referti medici, pure la giurisprudenza con la quale questa Corte differenzia tra mandato di cura e mandato peritale: sentenza I 701/05 del 5 gennaio 2007, consid. 2 in fine con riferimenti),
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che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 30 maggio 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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