BGer 9C_118/2008 | |||
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BGer 9C_118/2008 vom 04.06.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_118/2008
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Sentenza del 4 giugno 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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L.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 gennaio 2008.
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Visto:
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il ricorso in materia di diritto pubblico del 5 febbraio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 8 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
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che di massima il Tribunale federale esamina solamente le censure adeguatamente motivate,
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che per l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina inoltre la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura,
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che il campo di applicazione di questa norma corrisponde alla prassi vigente sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287),
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che per essere ricevibile, l'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (v. DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397),
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che l'atto ricorsuale non indica adeguatamente in quale misura l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente (art. 97 cpv. 1 LTF) e le considerazioni giuridiche su di esso fondate sarebbero contrarie al diritto,
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che in particolare il ricorrente non spiega in quale misura il giudizio impugnato violerebbe la sua libertà economica,
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che in tali circostanze l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende manifestamente le esigenze di motivazione poste dalla legge,
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che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF,
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che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 4 giugno 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Borella Grisanti
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