BGer 4A_20/2008 | |||
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BGer 4A_20/2008 vom 09.06.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_20/2008 /biz
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Sentenza del 9 giugno 2008
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Rottenberg Liatowitsch, Ramelli, giudice supplente,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.A.________,
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B.A.________,
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ricorrenti,
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patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
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contro
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C.C.________,
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D.C.________,
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E.________,
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opponenti,
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patrocinati dall'avv. Damiano Brusa.
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Oggetto
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mandato; azione di rendiconto,
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ricorso in materia civile con ricorso sussidiario
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in materia costituzionale contro la sentenza emanata
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il 30 novembre 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Nel 1989 Z.C.________ ha incaricato gli avvocati B.A.________ e A.A.________ di tutelare i suoi interessi ereditari nella successione della madre. La retribuzione degli avvocati è stata definita nella convenzione del 30 novembre 1991, la quale prevedeva, fra l'altro, che le parti si sarebbero rivolte a un arbitro qualora il cliente non avesse accettato la fatturazione.
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Il mandato è stato revocato con effetto al 31 dicembre 1995. Fino a quel momento gli avvocati A.________ avevano emesso dodici fatture calcolate secondo il dispendio orario, per un ammontare complessivo di fr. 1'289'070.55, e una fattura di fr. 1'450'000.--, fissata in base al valore di causa. Il cliente ha pagato solo fr. 1'591'480.05.
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B.
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L'attuale controversia trae origine dai disaccordi sorti fra Z.C.________ e gli avvocati B.A.________ e A.A.________ in merito alla retribuzione dei legali per l'attività svolta tra il 1989 e 1995.
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Il litigio concernente il pagamento di queste fatture, in parte cedute alla G.________, ha già dato luogo a una procedura di moderazione - avviata nel 1996 da Z.C.________ allo scopo di ottenere la limitazione delle pretese di onorario a fr. 1'600'000.-- - e a una causa arbitrale - promossa dagli avvocati A.________ il 12 agosto 2002 e volta all'incasso di fr. 1'650'000.-- per onorario a valore nonché di fr. 63'083.60 per onorari residui a tempo. Ambedue le procedure sono state portate sino al Tribunale federale.
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Con sentenza del 13 settembre 2004 (4P.114/2004), emanata nell'ambito della procedura arbitrale, il Tribunale federale ha stabilito che l'arbitro H.________ non aveva la competenza per verificare gli onorari esposti dai legali, trattandosi di una questione di competenza degli organi istituiti dalla Legge cantonale sull'avvocatura del 16 settembre 2002 (Lavv; RL/TI 3.2.1.1). Altra cosa era la competenza per decidere l'azione creditoria, in quanto fondata sul contratto di mandato e tendente al pagamento degli onorari litigiosi. La questione specifica dell'eventuale sussistenza di una competenza arbitrale per giudicare questo aspetto non ha potuto tuttavia venir esaminata in quel giudizio.
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C.
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Il 20 aprile 2005 Z.C.________ è deceduto e gli sono subentrati gli eredi C.C.________, D.C.________ e E.________.
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D.
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Facendo capo alla procedura prevista dall'art. 488a CPC/TI, con precetto esecutivo civile del 6 settembre 2006 questi hanno chiesto agli avvocati B.A.________ e A.A.________ di consegnare loro diversi documenti e informazioni, in adempimento dell'obbligo di rendere conto secondo l'art. 400 CO.
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L'opposizione interposta dai precettati è stata integralmente respinta dal Pretore del Distretto di Lugano il 25 ottobre 2006.
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Adita dai soccombenti, con sentenza del 30 novembre 2007 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto parzialmente la loro impugnativa, ammettendo l'opposizione su alcuni punti ed elencando singolarmente i documenti che gli avvocati devono consegnare.
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E.
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Tempestivamente insorti davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale, gli avvocati B.A.________ e A.A.________ postulano in sostanza - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - la modifica della sentenza impugnata nel senso dell'integrale accoglimento dell'appello e, di conseguenza, dell'opposizione al precetto esecutivo civile; in via subordinata, "in caso di mantenimento d'un qualsivoglia ordine di rendiconto/resoconto/consegna", chiedono il rinvio delle parti al foro arbitrale con obbligo degli opponenti di anticipare fr. 3'000.-- per ciascuna domanda di rendiconto mantenuta; infine, in via del tutto subordinata, domandano il rinvio della causa al Tribunale di appello per nuovo giudizio.
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L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata accolta il 19 febbraio 2008.
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Con risposta del 22 febbraio 2008 gli opponenti propongono di dichiarare il ricorso inammissibile, in subordine di respingerlo, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).
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1.1 A norma dell'art. 72 cpv. 1 LTF il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. Ora, la controversia in rassegna verte su di un'azione di rendiconto ai sensi dell'art. 400 CO, giusta il quale "Il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto del suo operato" (cpv. 1).
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Nel Canton Ticino due sono le vie procedurali che permettono di chiedere tale rendiconto: quella ordinaria e quella speciale disciplinata dall'art. 488a CPC/TI per i "casi di fattispecie immediatamente accertabili", applicata nell'attuale vertenza (sull'introduzione di questa norma cfr. sentenza del 28 giugno 2005 nella causa 5P.40/2005 consid. 2, pubblicata in RtiD 2006 I n. 21c pag. 649, e Francesco Trezzini, Zur Verwirklichung des Rechenschafts- und Rechnungslegungsanspruches durch ein rasches Verfahren, unter besonderer Berücksichtigung von art. 488a ZPO/TI, in: SZZP 2007 pag. 327-340).
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L'azione di rendiconto ex art. 488a CPC/TI viene decisa in una causa civile - e più precisamente in una procedura contraddittoria (cfr. art. 363 CPC/TI) che tende alla regolamentazione definitiva di diritti civili esistenti fra le parti - di carattere pecuniario (DTF 126 III 445 consid. 3b con rinvii). Secondo la giurisprudenza, infatti, una causa non ha carattere pecuniario solo quando tende alla consegna di una somma di denaro bensì quando il motivo a fondamento dell'azione è di natura patrimoniale, o strettamente legato al patrimonio, e con la domanda viene in ultima analisi e in maniera preponderante perseguito uno scopo economico (sentenza inedita del 22 giugno 2007 nella causa 4A_24/2007 consid. 1.3; DTF 118 II 528 consid. 2c; 116 II 379 consid. 2a). Tale eventualità è realizzata nel caso in esame, dato che le informazioni richieste possono manifestamente influire sulla causa avente per oggetto il pagamento delle fatture allestite dai ricorrenti.
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1.2 Giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a fr. 30'000.--.
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In concreto tale valore è raggiunto, dato che l'azione di rendiconto verte su informazioni relative alle prestazioni fornite dai ricorrenti nel quadro dell'esecuzione del mandato ricevuto da Z.C.________, per le quali pretendono una remunerazione di fr. 1'650'000.-- per onorario a valore e fr. 63'083.60 di onorari residui a tempo, oltre interessi.
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1.3 La procedura di cui all'art. 488a CPC/TI può avere un triplice esito: se la fattispecie facilmente accertabile giustifica la richiesta del procedente l'azione di rendiconto viene accolta, con relativa reiezione dell'opposizione al precetto esecutivo civile; se dalla fattispecie facilmente accertabile emerge il carattere illegittimo della richiesta del procedente l'azione di rendiconto viene respinta, con relativa conferma dell'opposizione al precetto esecutivo civile; infine, se la fattispecie non risulta facilmente accertabile il giudice rinvia il procedente alla procedura ordinaria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 488a cpv. 2 CPC (cfr. anche Francesco Trezzini, op. cit., pag. 338).
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Si tratta di decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, giacché - tutte e tre - pongono fine al procedimento ex art. 488a CPC/TI (sulla nozione di decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF cfr. DTF 134 I 83 consid. 3.1 con rinvii).
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1.4 La ricevibilità del ricorso in materia civile al Tribunale federale presuppone tuttavia anche l'esaurimento delle istanze cantonali (cfr. 75 LTF). Ciò significa che tale rimedio può entrare in linea di conto solo nelle prime due eventualità sopra descritte, mentre è escluso nella terza (quella contemplata dall'art. 488a cpv. 2 CPC/TI), la causa potendo essere ancora sottoposta al giudice ordinario (cfr. la già citata sentenza pubblicata in RtiD 2006 I n. 21c pag. 649). La questione non necessita di essere ulteriormente dibattuta, dato che nella fattispecie il ricorso è rivolto contro la decisione di accogliere l'azione di rendiconto.
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1.5 Tenuto conto di quanto appena esposto, il ricorso in materia civile, presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), è ricevibile.
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2.
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Visto il testo dell'art. 113 LTF, la proponibilità del ricorso in materia civile comporta l'inammissibilità, d'acchito, del ricorso sussidiario in materia costituzionale (DTF 133 III 545 consid. 5 pag. 552).
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3.
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Giusta l'art. 95 LTF, con il ricorso in materia civile può essere fatta valere la violazione: del diritto federale (lett. a); del diritto internazionale (lett. b); dei diritti costituzionali cantonali (lett. c); delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari (lett. d) nonché del diritto intercantonale (lett. e).
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Il diritto processuale cantonale non rientra fra i motivi di ricorso elencati dall'art. 95 LTF. Non va tuttavia dimenticato che il diritto federale include anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Come sotto l'egida dell'OG, è pertanto possibile far valere la violazione del divieto dell'arbitrio - garantito dall'art. 9 Cost. - nell'interpretazione rispettivamente nell'applicazione del diritto cantonale (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).
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4.
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Dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti si prevalgono della violazione di numerose norme e principi del diritto internazionale, federale e cantonale (art. 95 lett. a e b LTF); criticano inoltre l'accertamento dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Considerato il tenore dell'allegato ricorsuale, prima di chinarsi sulle censure ivi sollevate, appare utile rammentare i principi che reggono il rimedio esperito.
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4.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni della parte ricorrente e i motivi su cui esse si fondano. Occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto. La motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 1.4; DTF 131 II 449 consid. 1.3).
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Le esigenze di motivazione sono più severe quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni del diritto cantonale: il Tribunale federale esamina simili censure soltanto se il ricorrente le solleva e motiva (art. 106 cpv. 2 LTF) in modo analogo a quanto l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG imponeva per il ricorso di diritto pubblico (DTF 133 III 638 consid. 2). In particolare, quando è in discussione la violazione del divieto d'arbitrio, sancito dall'art. 9 Cost., la parte ricorrente non può limitarsi a criticare la decisione impugnata in forma appellatoria, contrapponendo la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, ma deve illustrare con un'argomentazione precisa ed esaustiva quali norme o principi giuridici quest'ultima avrebbe violato in modo addirittura manifestamente insostenibile (DTF DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3).
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4.2 In linea di principio, il Tribunale federale fonda invece il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Tocca alla parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata il compito di esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni (art. 97 cpv. 1 LTF). Se essa si prevale di un accertamento dei fatti arbitrario, le esigenze di motivazione del ricorso corrispondono a quelle vigenti per l'art. 106 cpv. 2 LTF, già descritte al considerando precedente, ovverosia a quelle che valevano sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove (DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 e 1.4.3).
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4.3 Infine, l'art. 99 cpv. LTF stabilisce che dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (DTF 133 III 393 consid. 3).
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4.4 L'atto di ricorso sottoposto al Tribunale federale disattende ampiamente i principi appena esposti: gli argomenti di diritto e quelli di fatto si accavallano e sono esposti con un linguaggio a volte poco comprensibile; nella parte finale sono inoltre elencati, a mo' di riassunto, innumerevoli norme e principi d'ogni sorta del diritto internazionale, federale e cantonale che sarebbero stati violati.
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Benché risulti di difficile lettura, il gravame non è tuttavia globalmente inammissibile, come propongono gli opponenti. Qui di seguito, il Tribu-nale federale vaglierà dunque le censure che sono sufficientemente individuabili, in specie quelle che attengono all'applicazione del diritto federale, ove le esigenze di motivazione sono meno rigorose.
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5.
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Con una prima critica i ricorrenti rimproverano all'autorità ticinese di avere trascurato i "presupposti di Iiquidità e accertabilità immediata" che il diritto ticinese porrebbe per il precetto esecutivo civile in materia di rendiconto.
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Così come formulata la censura, di natura appellatoria oltre che nuova, si avvera inammissibile per carente motivazione (cfr. quanto esposto al consid. 4.1). Le norme che sarebbero state violate sono invero indicate - gli art. 488 e 488a CPC/TI, così come l'art. 8 CC - ma le spiegazioni dei ricorrenti si riducono all'enumerazione di presunte irregolarità commesse dal Pretore nella conduzione del processo.
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6.
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In secondo luogo i ricorrenti ribadiscono l'eccezione d'incompetenza del giudice civile a statuire sull'azione di rendiconto; a loro modo di vedere la decisione su tale questione spetterebbe all'arbitro unico, in virtù della convenzione sottoscritta il 30 novembre 1991.
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6.1 La Corte cantonale ha respinto questa eccezione per diversi motivi, anzitutto argomentando che la clausola compromissoria del 30 novembre 1991 concerne unicamente la determinazione di onorari e spese.
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I ricorrenti obiettano, richiamando anche la sentenza pronunciata il 13 settembre 2004 dal Tribunale federale, che la convenzione si estende invece a tutte le pratiche successorie C.________, perché la fissazione degli onorari coinvolge tutti gli aspetti del mandato e richiede l'esame di rendiconti e documenti. Al termine del loro gravame precisano che il Tribunale di appello ha leso in questo contesto innumerevoli norme e principi del diritto federale, anche di rango costituzionale.
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6.2 Giovi precisare che - come già ricordato nella parte dedicata all'esposizione della fattispecie - nel giudizio emanato il 13 settembre 2004 il Tribunale federale ha soltanto accertato l'incompetenza dell'arbitro unico per dirimere il litigio concernente l'ammontare degli onorari degli avvocati, per il motivo che le regole poste dall'art. 7 lett. b LDIP investivano della causa gli organi statali istituiti dalla Lavv (consid. 7). Contrariamente a quanto asseverato nel gravame, il Tribunale federale non ha affatto riconosciuto all'arbitro competenze per altri aspetti del mandato. La "questione specifica dell'eventuale sussistenza di una competenza arbitrale" per I'azione creditoria promossa dagli avvocati per l'incasso degli onorari non è infatti stata esaminata (consid. 9). Ne discende che i ricorrenti non possono trarre argomenti a loro favore da tale sentenza.
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6.3 Il litigio verte dunque, ancora una volta, sulla portata della convenzione del 30 novembre 1991. Le clausole compromissorie vanno interpretate applicando i principi che derivano dall'art. 18 CO (DTF 129 III 675 consid. 2.3 pag. 680). Non avendo l'autorità cantonale accertato quale fosse la volontà reale e concorde delle parti, bisogna procedere a un'interpretazione oggettiva e ricercare la loro volontà presunta secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro tenuto conto del testo letterale, del contesto nel quale le dichiarazioni sono state espresse e di tutte le circostanze concrete. Si tratta di una questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente, pur rimanendo vincolato agli accertamenti di fatto concernenti i fatti esterni e la volontà interna delle parti (DTF 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67). Un testo apparentemente chiaro non è necessariamente determinante; la relazione con altre clausole contrattuali, Io scopo perseguito dalle parti o altre circostanze possono infatti indicare ch'esso non restituisce in maniera esatta il senso dell'accordo. Non ci si può tuttavia scostare dal testo chiaro adottato dalle parti in assenza di motivi seri che inducano a ritenere ch'esso non corrisponda alla loro volontà (DTF citata; 130 III 417 consid. 3.2).
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6.4 Nel caso specifico il testo della clausola compromissoria è chiaro e deferisce all'arbitro la competenza di dirimere divergenze concernenti la fatturazione:
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"Ist nach einer solcher Prüfung F.C.________ mit der Rechnung nicht einverstanden, fügen sich die Parteien dem Schiedsspruch von I.________, oder von J.________, oder von Dir. H.________, oder von K.________. Der Schiedsrichter wird nach den Ansätzen dieser Vereinbarung urteilen."
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Non sono ravvisabili, né i ricorrenti sanno proporre, elementi atti a provare che la volontà delle parti fosse diversa.
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La Corte cantonale ha osservato con pertinenza che l'accordo in discussione titola "Vereinbarung betreffend die Honorare und Spesen der Rechtsanwälte A.________". II contenuto della convenzione conferma il titolo, perché definisce soltanto il modo di calcolare spese e onorari a tempo o per valore; in tutte le clausole appaiono espressamente termini quali "Rechnung, Spesen, Kosten, Honorare, Grundhonorar, Werthonorar" ecc. Fa eccezione soltanto la clausola no. 6, menzionata nel ricorso, secondo la quale gli avvocati sono tenuti a permettere ai mandanti l'esame di un "Verzeichnis", sommario o dettagliato, e dei documenti. Anch'essa va però inserita nel contesto contrattuale, che riguarda esclusivamente la fatturazione. Non vi si trova nessun accenno alla natura e all'estensione dei mandati o ai compiti degli avvocati nelle diverse pratiche, che sono semplicemente designate in maniera sommaria sotto il titolo.
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6.5 In queste circostanze la conclusione della Corte ticinese, secondo la quale la clausola compromissoria attribuisce all'arbitro soltanto la competenza di determinare la retribuzione degli avvocati, non viola il diritto federale, in particolare l'art. 18 CO.
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Per completezza può essere aggiunto che, sebbene il giudizio impugnato non ne accerti i presupposti, la soluzione non muterebbe neppure se fossero applicabili le regole dell'arbitrato internazionale. Secondo la giurisprudenza sull'art. 7 lett. b LDIP, la competenza del giudice statale può infatti essere ammessa sulla base di un esame sommario limitato alla lettera della convenzione (cfr. sentenza inedita del 9 gennaio 2008 nella causa 4A_436/2007, consid. 3).
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7.
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Come già in sede di appello, anche dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti eccepiscono la prescrizione dell'azione di rendiconto, siccome formulata oltre dieci anni dopo la fine del mandato.
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La Corte cantonale ha disatteso questa eccezione per diversi motivi, formali e di merito.
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7.1 Per quanto concerne i motivi di ordine formale, sono stati innanzitutto ritenuti irricevibili, siccome sollevati per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), gli argomenti proposti contro la decisione del Pretore di considerare come un atto interruttivo della prescrizione giusta l'art. 135 n. 1 e 2 CO la disponibilità manifestata dai ricorrenti il 15 giugno 2005 a mostrare agli opponenti, se del caso, tutti i giustificativi alla base delle loro pretese.
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I giudici ticinesi hanno proseguito rilevando che i ricorrenti hanno inoltre disatteso l'onere di motivazione che incombeva loro (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), omettendo di spiegare per quale motivo sarebbe errato il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto interruttivo della prescrizione anche il fatto ch'essi hanno promosso ulteriori procedure in Austria vantando là onorari dell'ordine di Euro 5'000'000.--.
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7.2 Le obiezioni che i ricorrenti muovono contro questi motivi non rispettano i requisiti di motivazione posti dall'art. 106 cpv. 2 LTF, perché sono prive anche solo di un accenno a un diritto costituzionale che l'autorità cantonale potrebbe avere leso nell'applicazione del diritto di procedura civile ticinese, peraltro nemmeno menzionato (cfr. quanto esposto al consid. 4.1).
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7.3 L'inammissibilità delle censure proposte contro l'argomentazione formale del giudizio cantonale in punto all'eccezione di prescrizione rende superfluo l'esame di quelle di merito. Infatti, secondo costante giurisprudenza, qualora la decisione impugnata si fondi su più motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente è tenuta a censurarle tutte in modo corretto, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 133 IV 119 consid. 6).
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8.
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Nella querelata sentenza il Tribunale d'appello ha respinto anche l'eccezione di abuso di diritto, elencando preliminarmente tutta una serie di contestazioni ritenute inammissibili in quanto presentate per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). Nel merito ha osservato, tra l'altro, che la domanda di rendiconto sarebbe effettivamente infondata se, come sostengono i ricorrenti, l'obbligo fosse già stato eseguito in precedenza. Dopo avere precisato che la questione riguarda anche l'applicazione dell'art. 400 CO e non solo l'abuso di diritto, la Corte ha passato in rassegna i diversi oggetti del precetto esecutivo civile, decidendo di volta in volta se il documento richiesto debba o no essere consegnato agli istanti. Questo esame ha condotto i giudici ticinesi ad ammettere parzialmente l'opposizione interposta dai ricorrenti al precetto esecutivo civile e a riformare in maniera corrispondente la pronunzia pretorile.
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8.1 A mente dei ricorrenti la reiezione della domanda d'informazione concernente alcuni documenti dimostra, da sola, l'abuso dell'intero procedimento. Nella misura in cui viene riallacciata all'art. 488 CPCTI, questa censura è già stata evasa al consid. 5 del presente giudizio.
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Per il resto essa non è motivata: non è dato di sapere per quale ragione la fondatezza dell'opposizione riferita ad alcuni documenti possa influire sull'obbligo di metterne a disposizione dei mandanti degli altri.
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8.2 La Corte cantonale, dando per scontato che l'informazione attiene al mandato, ha ammesso la domanda di "resoconto scritto indicante tutte le relazioni personali e professionali che sussistevano e/o sussistono tra i precettati e H.________ nonché i criteri che hanno portato i precettati a proporre H.________ quale arbitro unico". Riprendendo una censura già fatta valere nella sede cantonale, i ricorrenti affermano invece che l'informazione "non è atto di gestione del mandato che possa far oggetto di rendiconto".
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II diritto al rendiconto previsto dall'art. 400 CO scaturisce dall'obbligo generale di fedeltà e diligenza del mandatario di cui all'art. 398 CO e si estende a tutte le informazioni di rilievo affinché il mandante possa verificare che sono stati rispettati obblighi e istruzioni e possa se del caso esercitare il diritto di revoca o farsi risarcire (ROLF H. WEBER in: Basler Kommentar, n. 2-3 ad art. 400 CO; WALTER FELLMANN in: Berner Kommentar, n. 19-20 ad art. 400 CO). Ora, le informazioni concernenti la persona dell'arbitro H.________, peraltro designato congiuntamente nella convenzione del 30 novembre 1991, non sono affatto di rilievo per la valutazione di questi aspetti; esse esulano dal contesto dei mandati affidati ai ricorrenti.
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Su questo punto il giudizio impugnato lede quindi l'art. 400 cpv. 1 CO e va annullato.
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8.3 II Tribunale di appello ha respinto l'opposizione contro la domanda di consegna della copia dell'atto di cessione a favore della G.________; gli argomenti dei convenuti sono stati infatti ritenuti in parte nuovi nel senso dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, in parte non atti a provare o rendere verosimile che il documento fosse già stato messo a disposizione dell'altra parte, la quale conserva dunque un interesse alla consegna.
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Le astruse spiegazioni con le quali i ricorrenti adducono che "l'eccezione di principio d'inidoneità della procedura o di carenza di base legale involge ogni possibile carenza di diritto delle domande" è lungi dal dimostrare l'applicazione arbitraria del diritto processuale ticinese (cfr. quanto già esosto al consid. 4.1).
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La medesima conclusione s'impone per le contestazioni volte contro gli accertamenti di fatto: i documenti che i ricorrenti menzionano (doc. 8, 13, H2, E2, ecc.) attestano tutt'al più che gli opponenti sapevano dell'avvenuta cessione, non che avevano già ricevuto copia dell'atto.
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8.4 La massima istanza ticinese ha infine respinto anche le opposizioni formulate contro la richiesta di consegna del resoconto degli onorari fatturati nella causa X.________ e dei motivi per i quali i ricorrenti hanno trattenuto delle cartelle ipotecarie.
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Gli argomenti - appellatori - proposti nel gravame a questo riguardo non soddisfano le esigenze di motivazione descritte al consid. 4.1 e devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
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9.
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In conclusione, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è d'acchito inammissibile, mentre il ricorso in materia civile si rivela fondato solo in minima parte; per il resto anch'esso è manifestamente inammissibile oppure infondato.
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La soccombenza assai preponderante dei ricorrenti giustifica di porre a loro carico l'intera tassa di giustizia (art. 66 cpv. 1 LTF), con un'indennità per ripetibili leggermente ridotta (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). La Corte cantonale valuterà l'eventuale rettifica del giudizio su spese e ripetibili delle istanze inferiori (art. 67 LTF).
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Il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
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2.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza emanata il 30 novembre 2007 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è riformata come segue:
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"I. L'appello 3 novembre 2006 degli avv. B.A.________ e A.A.________ è parzialmente accolto.
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Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 2006 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
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1. L'istanza 15 settembre 2006 è parzialmente accolta.
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Di conseguenza l'opposizione al precetto esecutivo civile del 6 settembre 2006 è ammessa limitatamente alle richieste recanti i n. 2, 4, 5, 6 e 7. I precettati sono così tenuti a consegnare ai precettanti (1.) copia dell'atto di cessione avv. A.A.________ e B.A.________ a G.________ del 29 dicembre 1994, (3) resoconto degli onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa ereditaria promossa contro il dottor X.________, (8.) resoconto scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa Y.________, appartenenti a L.________ conformemente ai bilanci della stessa fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state trattenute e quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei precettati. [...]"
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Per il resto, il ricorso è respinto.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido, i quali rifonderanno all'opponente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 4'500.-- per ripetibili ridotte della sede federale.
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4.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 giugno 2008
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Corboz Gianinazzi
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