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Informationen zum Dokument  BGer 8C_459/2007  Materielle Begründung
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BGer 8C_459/2007 vom 11.06.2008
 
Tribunale federale
 
8C_459/2007 {T 0/2}
 
Sentenza dell'11 giugno 2008
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Ursprung, presidente,
 
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
S.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 luglio 2007.
 
Fatti:
 
A.
 
A.a A partire dal 2003, durante i mesi da aprile a ottobre, S.________, nata nel 1953, coniugata, svolge attività lavorativa presso l'Osteria F.________, quale rappresentante della società gerente, S.________ Sagl, il cui socio e gerente era, fino al mese di gennaio 2007, il figlio E.________, in seguito il figlio J._______.
 
Durante i mesi invernali 2003, 2004 e 2005 l'assicurata ha percepito indennità di disoccupazione, in parte sospese per ricerche di lavoro insufficienti.
 
A.b A far tempo dal 1° novembre 2006 l'assicurata si è nuovamente annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione. Alla luce delle precedenti decisioni di sospensione e delle ricerche di lavoro insufficienti, l'Ufficio regionale di collocamento di Lugano ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro che, dopo averla sentita, ha dichiarato S.________ inidonea al collocamento dal 1° novembre 2006 con decisione del 19 dicembre 2006. Il provvedimento è stato confermato in data 27 febbraio 2007, in seguito all'opposizione presentata dall'interessata.
 
B.
 
Contro la decisione amministrativa su opposizione S.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'assegnazione di indennità di disoccupazione.
 
Con giudizio del 26 luglio 2007 il Presidente della Corte adita, statuendo in qualità di giudice unico, ha respinto il gravame.
 
C.
 
S.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale, al quale chiede l'assegnazione di indennità di disoccupazione dal 1° novembre 2006. Delle motivazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
 
Chiamate a pronunciarsi sul gravame la Sezione del lavoro e la Segreteria di Stato dell'economia non si sono espresse.
 
Diritto:
 
1.
 
Unico oggetto del contendere è il diritto dell'assicurata di percepire indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2006 al 31 marzo 2007, segnatamente la sua idoneità al collocamento.
 
2.
 
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può per contro essere censurato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale fonda infatti la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (l'art. 105 cpv. 1 LTF).
 
Se la parte ricorrente intende scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità precedente, deve spiegare in maniera circostanziata per quali motivi ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario, non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (art. 97 cpv. 1 LTF; sentenze 1C_24/2007 del 15 marzo 2007 consid. 1.6, 6B_2/2007 del 14 marzo 2007 consid. 3).
 
Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove inoltre il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta ocontraddirebbero in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e riferimenti).
 
3.
 
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto ad esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione in sede federale (sentenza 9C_47/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1). Il Tribunale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2 LTF).
 
4.
 
Nel proprio giudizio il Presidente del Tribunale cantonale ha ritenuto che la ricorrente non fosse idonea al collocamento sia perché non aveva svolto un numero sufficiente di ricerche di lavoro, sia in quanto non era disposta ad accettare, se si fosse presentata l'occasione, un lavoro a tempo pieno.
 
Dal canto suo l'interessata ritiene di essere stata trattata, senza valido motivo, diversamente dal marito, a cui erano state riconosciute indennità di disoccupazione, di aver fatto ricerche sufficienti e infine che non le è stato proposto alcuna attività, non potendo, a causa del suo stato di salute, lavorare quale addetta alle pulizie.
 
5.
 
In primo luogo va rilevato che secondo l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prove solo se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
 
Alla luce del tenore di questa disposizione la censura relativa alla presunta discriminazione nei confronti del marito (art. 8 cpv. 1 Cost.), a cui sarebbero state accordate, in circostanze simili, indennità di disoccupazione, non è ricevibile in questa sede.
 
In effetti dagli atti emerge che l'interessata ha sollevato in maniera precisa la censura la prima volta in occasione della completazione del ricorso in materia di diritto pubblico, mentre non vi è traccia di detta contestazione in sede cantonale. Inoltre la pronuncia impugnata non dava motivo di addurre tali nuovi fatti, che avrebbero potuto già essere sollevati in sede amministrativa e giudiziaria cantonale.
 
6.
 
6.1 Giusta l'art. 8 cpv. 1 LADI il diritto all'indennità di disoccupazione è subordinato tra l'altro alla condizione che l'assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (lett. a) e sia idoneo al collocamento (lett. f).
 
L'art. 15 cpv. 1 LADI dispone poi che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
 
L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 51 consid. 6a pag. 58; 123 V 214 consid. 3 pag. 216 con riferimento). L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nei casi in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 214 consid. 3 pag. 216; 120 V 385 consid. 3a pag. 388 con riferimenti).
 
Per l'art. 14 cpv. 3 OADI inoltre gli assicurati, che prima della disoccupazione erano lavoratori temporanei, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti e capaci ad assumere un impiego durevole.
 
La disposizione si riferisce in particolare a quei lavoratori che si mettono a disposizione unicamente per lavori di durata e frequenza irregolari, ma che non intendono accettare un lavoro fisso. In tal caso devono assumersi il rischio della perdita di occupazione nel periodo intercorrente tra due rapporti di lavoro (DTF 120 V 385 consid. 3b pag. 388 con riferimenti; DLA 2000 no. 29 pag. 154 consid. 2b).
 
Di principio i lavoratori assunti in base ad un contratto di lavoro temporaneo possono quindi avvalersi del diritto a indennità di disoccupazione (DTF 114 V 336 consid. 1 pag. 338). Essi devono tuttavia essere disposti ad accettare un impiego di durata indeterminata (DTF 120 V 385 consid. 3b pag. 388; DLA 1991 no. 4 pag. 26; sentenza C 53/06 del 20 marzo 2007 consid. 3).
 
6.2 Secondo la giurisprudenza, degli sforzi qualitativamente insufficienti per trovare un'occupazione, quali ad esempio la limitazione della ricerca di lavoro al precedente settore professionale, non consentono di concludere per una mancata disponibilità al collocamento, bensì sono piuttosto l'espressione di un'insufficiente osservanza dell'obbligo legale di ridurre il danno (si confronti art. 17 cpv. 1 LADI). Per ammettere una mancata disponibilità al collocamento occorre piuttosto l'intervento di circostanze particolarmente qualificate, che possono ad esempio realizzarsi qualora l'assicurato, nonostante sia stato in precedenza più volte sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione, continui a rivolgere i propri sforzi verso l'attività professionale precedentemente esercitata, la quale, tuttavia, non presenta possibilità d'impiego (DLA 1996/1997 no. 8 pag. 31 consid. 3 con riferimenti; cfr. pure SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb). Ne consegue che ad un assicurato che, nell'ambito della prima richiesta di indennità di disoccupazione, intraprende insufficienti sforzi personali per trovarsi un'occupazione, non può di principio essere negata la disponibilità al collocamento a meno che, malgrado le apparenze, lo stesso non abbia alcuna intenzione di riprendere un'attività lavorativa dipendente. Per il principio della proporzionalità, che si applica anche alla procedura nell'assicurazione contro la disoccupazione, il comportamento dell'assicurato dev'essere in prima linea sanzionato mediante una sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. c LADI; SVR 1997 ALV no. 81 pag. 246 consid. 3b/bb).
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha però anche avuto modo di rilevare a più riprese che l'idoneità al collocamento può essere negata in presenza di ricerche d'impiego ripetutamente insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un'attività adeguata oppure ancora se l'assicurato limita i propri interventi ad un settore d'attività nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego (DLA 2004 no. 18 pag. 188 consid. 2.2; cfr. pure DTF 125 V 51 consid. 6a pag. 58; 123 V 214 consid. 3 pag. 216 con riferimenti), se è altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio (DTF 123 V 214 consid. 3 pag. 216; 112 V 326 consid. 1a pag. 327 e i riferimenti ivi citati; DLA 2003 no. 14 pag. 130 consid. 2.1; 1980 no. 38 pag. 90), rispettivamente se, nonostante le apparenze, la sua reale volontà di trovare lavoro può essere messa in dubbio (DLA 2006 no. 18 pag. 225 consid. 4.2 con riferimenti). In proposito, la Corte ha altresì precisato che per statuire sull'idoneità al collocamento occorre procedere a una valutazione complessiva di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi, suscettibili di incidere sulle possibilità di impiego nel caso concreto. Oltre all'estensione del mercato del lavoro entrante in linea di considerazione per la persona assicurata va tenuto conto anche del genere dell'attività adeguata ricercata. Il Tribunale ha così avuto modo di osservare che una limitazione degli sforzi ad un settore professionale determinato può, in combinazione con delle limitazioni temporali dell'attività stessa, portare a negare l'idoneità al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 consid. 1; cfr. pure DTF 112 V 215 consid. 2 pag. 218; DLA 2000 no. 29 pag. 150; 1998 no. 46 pag. 265 consid. 1c).
 
7.
 
In concreto, alla luce dell'accertamento dei fatti così come eseguito dall'istanza precedente, che non risulta manifestamente errato oppure incompleto, non si può che confermare il giudizio impugnato.
 
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
 
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile - dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.
 
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.
 
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività.
 
In simili circostanze, in quanto infondato, il ricorso in materia di diritto pubblico va respinto.
 
8.
 
Visto l'esito della procedura le spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). La Sezione del lavoro non ha diritto al rimborso di spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 11 giugno 2008
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Ursprung Schäuble
 
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