BGer 5A_173/2008 | |||
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BGer 5A_173/2008 vom 16.06.2008 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_173/2008 /viz
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Sentenza del 16 giugno 2008
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, Presidente,
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Hohl, Marazzi,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente,
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contro
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C.C.________,
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D.C.________,
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opponenti,
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patrocinati dall'avv. Edy Grignola,
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Oggetto
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rigetto definitivo dell'opposizione,
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ricorso in materia civile contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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A.a Con sentenza 9 dicembre 2005, poi confermata dalle istanze superiori, la Pretura di Mendrisio Sud ha condannato solidalmente A.A.________ e B.A.________ a versare a D.C.________ e C.C.________ l'importo di fr. 870'000.-- oltre interessi. Sulla base di questa sentenza, D.C.________ e C.C.________ hanno escusso A.A.________ con precetto esecutivo 16/17 aprile 2007 per l'importo citato oltre interessi, ed inoltre per fr. 45'600.-- e fr. 25'000.-- - sempre oltre interessi - per ripetibili delle procedure d'appello e avanti al Tribunale federale. L'escussa ha formato opposizione, ed i procedenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo.
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A.b In data 3 maggio 2007, A.A.________ e B.A.________ hanno presentato alla Pretura di Mendrisio Sud un'istanza di restituzione in intero contro le sentenze di merito. Il Pretore ha concesso, con decreto 7 maggio 2007, a tale procedura effetto sospensivo fino all'udienza preliminare. Il Segretario assessore della stessa Pretura, alla luce di ciò, ha a sua volta sospeso la procedura di rigetto dell'opposizione. In data 6 giugno 2007, tuttavia, è tornato sui suoi passi, ha riattivato la procedura di rigetto, ed ha citato le parti all'udienza di discussione del 19 giugno 2007. In quella sede, l'escussa ha - per quanto ancora di interesse - eccepito in particolare che le sentenze poste a fondamento del rigetto non erano esecutive in ragione dell'effetto sospensivo che era stato concesso all'istanza di restituzione in intero, e che la riattivazione della causa sommaria nulla cambiava a ciò.
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A.c Con sentenza 20 agosto 2007, la Pretura di Mendrisio Sud ha accolto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione.
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B.
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dall'escussa, ha confermato, con la sentenza impugnata, la decisione pretorile, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.-- e le ripetibili di fr. 10'000.-- a carico dell'escussa soccombente.
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C.
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Con allegato 13 marzo 2008, A.A.________ propone il presente ricorso in materia civile. Con decreto 4 aprile 2008, il Presidente della Corte giudicante ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
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Nel merito non sono state chieste determinazioni.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 462 consid. 2).
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1.2 Pronunciata in materia di esecuzione e fallimento, la sentenza impugnata sottostà al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lit. a LTF). Decisioni in tema di rigetto dell'opposizione sono finali ai sensi dell'art. 90 LTF (DTF 134 III 141 consid. 2; 133 III 399 consid. 1.4 pag. 400). Il valore di causa supera abbondantemente il minimo richiesto all'art. 74 cpv. 1 lit. b LTF. Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF), il gravame appare - con riguardo alle menzionate esigenze formali - ammissibile.
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Peraltro, considerato che decisioni in tema di rigetto dell'opposizione non sono misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 399 consid. 1.5 pag. 400), la ricorrente può avvalersi di tutte le censure previste agli artt. 95 e 96 LTF, inclusa la violazione dei diritti fondamentali (art. 95 lit. a LTF; DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447; 133 I 201 consid. 1 pag. 203).
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2.
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2.1 Il Tribunale federale fonda la propria sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). L'accertamento dei fatti può essere censurato unicamente se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1 LTF); quest'ultima definizione corrisponde a quella di arbitrio vigente sotto l'egida dell'abrogata legge sull'organizzazione giudiziaria (art. 90 cpv. 1 lit. b OG; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252) e configura a sua volta una violazione del diritto (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39). Poiché il divieto d'arbitrio rientra fra i diritti fondamentali, la censura relativa ad una sua violazione va espressamente sollevata e motivata in termini qualificati (art. 106 cpv. 2 LTF; in proposito, v. consid. 2.3 infra). Inoltre, la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti è ammissibile unicamente qualora l'eliminazione del vizio possa essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), ciò che il ricorrente deve puntualmente allegare e dimostrare.
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2.2 Con ricorso in materia civile il ricorrente può far valere la violazione del diritto svizzero rispettivamente estero ai sensi degli artt. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è limitato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dalla motivazione dell'istanza inferiore. Può pertanto accogliere il gravame per un motivo diverso da quelli invocati, ma pure respingerlo con una motivazione diversa da quella adottata nella decisione impugnata (DTF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1). In considerazione delle esigenze di motivazione esposte all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lit. b LTF), il Tribunale federale esamina tuttavia di principio unicamente le censure sollevate; non è tenuto, come lo è invece un'autorità di prima istanza, ad esaminare tutte le questioni giuridiche possibili, se queste non gli vengono (più) riproposte (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1, 545 consid. 2.2).
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2.3 In applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la pretesa violazione di diritti fondamentali soltanto se tale censura è stata espressamente invocata e motivata dal ricorrente. Come già sotto l'egida dell'art. 90 cpv. 1 lit. b OG, le cui esigenze restano determinanti per le censure sottoposte al principio dell'allegazione secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 639; Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3764, n. 4.1.4.5 pag. 3900), il ricorrente che lamenta una violazione del divieto d'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione precisa, che la decisione impugnata si fonda su un'applicazione della legge od un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 IV 286 consid. 1.4). Non basta, in particolare, che il ricorrente affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 s; 125 I 492 consid. 1b). Il mancato rispetto di queste esigenze di motivazione conduce all'inammissibilità della censura (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 s.).
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2.4 Fra le norme di cui il ricorrente può far valere la violazione avanti al Tribunale federale in applicazione dell'art. 95 LTF, quelle di diritto cantonale sono limitate a quelle sui diritti costituzionali cantonali e a quelle in materia di diritti di voto dei cittadini (art. 95 litt. c-d LTF). Per contro, l'applicazione di norme di rango legislativo non può essere rivista dal Tribunale federale se non nell'ottica del divieto d'arbitrio o della violazione di un altro diritto costituzionale (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466); censure in tal senso devono soddisfare le esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (supra, consid. 2.3). In tale contesto, il Tribunale federale stabilisce unicamente se l'interpretazione della norma cantonale fatta dall'istanza inferiore sia sostenibile (DTF 132 I 13 consid. 5.1 pag. 18; 131 I 217 consid. 2.1).
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3.
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La Camera di esecuzione e fallimenti, dopo aver rammentato che una sentenza non può fungere da titolo di rigetto definitivo dell'opposizione se è stata impugnata con un rimedio di diritto straordinario ed all'impugnativa è stato conferito l'effetto sospensivo, ha precisato che alla restituzione in intero del diritto processuale ticinese non è tuttavia possibile concedere l'effetto sospensivo. Tale impossibilità è coerente con la natura straordinaria del rimedio, ed il silenzio in proposito all'art. 350 cpv. 1 CPC-TI è pertanto qualificato. Dopo una digressione a proposito degli artt. 101, 142 e 143 CPC-TI senza portata per l'esito della procedura di appello, i giudici di appello hanno affrontato la censura relativa al fatto che la (parziale) revoca dell'effetto sospensivo alla procedura di restituzione in intero sia stata decisa dopo il contraddittorio. Nella misura in cui vi hanno scorto un richiamo al diritto di essere sentito da parte dell'escussa, l'hanno respinta - definendola abusiva - poiché in occasione del contraddittorio del 19 giugno 2007 era proprio stata discussa la validità dell'effetto sospensivo in questione, e poiché un'eventuale revoca dell'effetto sospensivo prima del contraddittorio avrebbe avuto come effetto, al più, la possibilità di ritirare l'opposizione con un parziale risparmio sulle spese e ripetibili di prima sede. Peraltro, i giudici di appello hanno rammentato che il diritto processuale ticinese conferisce al giudice la facoltà di mutare in ogni tempo una decisione di effetto sospensivo; inoltre, al giudice del rigetto dell'opposizione incombe di verificare d'ufficio in ogni stadio di causa - e dunque anche al momento in cui prende la decisione, come usualmente avviene - se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterne riconoscere il carattere esecutivo. Da ciò la reiezione dell'appello.
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3.1 La prima censura della ricorrente riguarda la (pretesa) errata applicazione degli artt. 346 e seguenti del CPC-TI relativi al conferimento dell'effetto sospensivo alla sua istanza di restituzione in intero. La ricorrente obietta in proposito, per l'essenziale, che quella dei giudici di appello è "una tesi che non è stata confortata da giurisprudenza o da dottrina che smentiscano i riferimenti dottrinali di cui sopra i quali traggono spunto anche dai lavori preparatori del CPC-TI". Rivolta contro una pretesa errata applicazione del diritto processuale cantonale, tale censura - priva di ogni e qualsiasi riferimento ad un diritto fondamentale eventualmente leso (consid. 2.4 supra) - si rivela manifestamente appellatoria, e dunque inammissibile (consid. 2.3 supra). Parimenti inammissibile è pertanto la discussione degli artt. 101, 142 e 143 CPC-TI, che la ricorrente medesima fa derivare dalla sua lettura degli artt. 343 segg. CPC-TI.
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3.2 Le precisazioni in fatto, proposte dalla ricorrente senza soccorso ad una chiara censura (v. in proposito consid. 2.1 supra), sono senza pertinenza.
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3.3 La ricorrente ripropone e discute il ragionamento sviluppato dal Segretario assessore relativamente alla validità della sentenza 9 dicembre 2005 quale titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF. Le sue censure si appalesano tuttavia di primo acchito inammissibili, già per il solo fatto che sono rivolte contro la sentenza di prima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF); quella di seconda istanza, qui formalmente impugnata, e nella quale i giudici cantonali ribadiscono la facoltà e l'obbligo del giudice del rigetto di verificare d'ufficio in ogni stadio di causa - e dunque anche al momento in cui prende la decisione, come usualmente avviene - se la sentenza su cui si fonda l'esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterne riconoscere il carattere esecutivo (supra, consid. 3), non fa oggetto di esame alcuno da parte della ricorrente. Per di più, viene nuovamente discussa una norma di diritto cantonale - l'art. 20 legge ticinese di applicazione della LEF (LALEF; RL 3.5.1.1) - senza il benché minimo accenno al diritto fondamentale leso in ragione della sua errata interpretazione.
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3.4 La ricorrente lamenta poi una violazione del proprio diritto di essere sentita. La riferisce espressamente alla "violazione della forma nell'ambito della procedura di rigetto". Tuttavia, non si comprende a quale violazione della forma ella voglia riferirsi, né in qual modo una tale (eventuale) violazione della forma possa avere influito sul suo diritto di essere sentita, peraltro richiamato senza il dovuto riferimento alla norma costituzionale asseritamente lesa. La censura è dunque inammissibile.
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3.5 Sempre con riferimento all'intempestiva revoca dell'effetto sospensivo - e relativa conoscenza -, la ricorrente ribadisce che tale violazione è stata reale ed ha causato un danno, conseguente appunto alla mancata possibilità di ritirare la propria opposizione risparmiando in tal modo costi. L'obiezione, non sollevata avanti all'ultima istanza cantonale, è irricevibile appunto perché non materialmente trattata da quest'ultima (art. 75 cpv. 1 LTF; principio dell'esaurimento delle vie di diritto, DTF 134 III 141 consid. 2, applicabile anche alla trattazione materiale della censura, DTF 133 III 638 consid. 2 pag. 640).
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3.6 In merito alla facoltà del giudice di modificare la situazione in diritto, a proposito dell'effetto sospensivo, che i giudici di appello hanno ritenuto possibile in base all'art. 95 CPC-TI, la ricorrente sembra voler eccepire che, in determinate circostanze, il magistrato dovrebbe concedere alle parti la possibilità di esprimersi. L'omissione di ciò sarebbe lesivo del diritto di essere sentito e delle garanzie procedurali. Nella misura in cui si voglia considerare sufficientemente preciso il generico richiamo del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), il gravame è insufficientemente motivato: la ricorrente, che si limita a citare in proposito un passaggio di dottrina ticinese, non pretende, né tanto meno espone se, ed eventualmente quali, conseguenze materiali sull'esito del processo la parziale revoca dell'effetto sospensivo possa avere avuto, rispettivamente perché nel caso di specie si imponesse eccezionalmente di interpellarla nuovamente. La censura è irricevibile.
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A maggior ragione essa lo è nella misura in cui la ricorrente richiama non meglio precisate "garanzie procedurali".
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3.7 La ricorrente lamenta il mancato richiamo dell'incarto della procedura di restituzione in intero nel procedimento di rigetto dell'opposizione. Ella vi ravvisa una violazione dell'art. 20 LALEF, dunque un'irregolarità procedurale. Ora, a parte che non si vede quale influsso questa pretesa irregolarità procedurale possa aver avuto sulla sentenza impugnata, va ribadito che la censura riguarda semmai il diritto cantonale, e che nessun riferimento è fatto ad un diritto fondamentale asseritamente violato. Essa è pertanto inammissibile.
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3.8 Lo stesso vale a proposito della censura contro la criticata quantificazione delle ripetibili: a parte che la ricorrente nemmeno dice quale norma sarebbe stata violata, si tratterebbe comunque di diritto cantonale di procedura, la cui applicazione andrebbe semmai rivista nell'ottica di un diritto fondamentale preteso leso. Ma anche volendo dare per scontato che ella abbia voluto avvalersi del divieto d'arbitrio, questo non è sufficientemente sostanziato con l'affermazione che le ripetibili sono "decisamente sproporzionate". La censura è dunque inammissibile; abbondanzialmente, sia tuttavia annotato che la lettura che fa la ricorrente dell'art. 11 del Regolamento ticinese sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) non convince.
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3.9 Infine, l'apodittico richiamo alla parità di trattamento secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost. è privo di una motivazione che rispetti i criteri esposti (supra consid. 2.3). La relativa censura è inammissibile.
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4.
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In conclusione, il ricorso si appalesa integralmente inammissibile. Esso va evaso in tal senso, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente deve inoltre versare agli opponenti un congruo importo a rifusione delle spese occasionate loro dalle osservazioni alla domanda di effetto sospensivo (art. 68 cpv. 1 LTF).
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Il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 16 giugno 2008
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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i.s. Hohl Piatti
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