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Informationen zum Dokument  BGer 5A_229/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_229/2008 vom 24.06.2008
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_229/2008 /biz
 
Decreto del 24 giugno 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luisa De Palatis Keller,
 
contro
 
B.________,
 
opponente, patrocinata dall'avv. Rosella Chiesa Lehmann.
 
Oggetto
 
protezione dell'unione coniugale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 marzo 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Visto:
 
che in data 11/14 aprile 2008 A.________ ha presentato ricorso in materia civile contro la sentenza 10/12 marzo 2008 della I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino;
 
che con decreto 7 maggio 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso e ha sospeso la trattazione della procedura ricorsuale fino ad evasione della domanda di revisione cantonale;
 
che con scritto 29 maggio 2008, il ricorrente ha comunicato essere in corso trattative sulle conseguenze accessorie del divorzio, chiedendo di prorogare la sospensione del procedimento;
 
che con scritto 17 giugno 2008, il ricorrente comunica l'avvenuta sottoscrizione di una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, dichiarando pertanto il ritiro del gravame, con conseguente stralcio della procedura;
 
considerando:
 
che il Giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (artt. 71 LTF e 73 PC combin.);
 
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico del ricorrente , mentre si compensano le ripetibili per la procedura attinente alle misure d'urgenza in ragione della reciproca soccombenza (art. 5 cpv. 2 PC, su rinvio dell'art. 71 LTF; artt. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 giugno 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
 
Marazzi Piatti
 
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