BGer 6B_609/2008 | |||
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BGer 6B_609/2008 vom 11.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_609/2008 /hum
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Sentenza dell'11 ottobre 2008
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, Presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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X.________,
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ricorrente,
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contro
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Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira,
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opponente.
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Oggetto
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Violazione di norme della circolazione stradale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2008 dalla Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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1.1 Con scritto del 4 agosto 2008 X.________ presentava al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza emanata il 23 aprile 2008 dalla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni.
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1.2 In data 6 agosto questo Tribunale invitava X.________ a fornire un anticipo delle spese entro il 3 settembre 2008.
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Poiché questo termine scadeva infruttuosamente, con decreto dell'11 settembre 2008, ad X.________ veniva assegnato un termine suppletorio non prorogabile scadente il 2 ottobre 2008 per provvedere al pagamento dell'anticipo delle spese richiesto. Richiamando l'art. 62 cpv. 3 LTF, veniva inoltre precisato che, in caso di mancato pagamento entro tale termine, il Tribunale federale dichiarava il rimedio giuridico inammissibile.
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1.3 Con lettera impostata il 3 ottobre 2008, adducendo problemi finanziari, X.________ chiedeva di poter fornire l'anticipo delle spese mediante dieci pagamenti mensili.
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1.4 Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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2.
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La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 primo periodo della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110). Giusta l'art. 63 cpv. 3 LTF, il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza.
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In concreto, il ricorrente non ha fornito l'anticipo delle spese malgrado gli fosse stato assegnato un termine suppletorio. Domanda di scaglionare il pagamento richiesto, ma lo fa oltre il termine non derogabile fissato con decreto dell'11 settembre 2008. Egli non chiede la restituzione di tale termine, né d'altronde pretende di essere stato impedito senza colpa di agire nel termine stabilito (v. art. 50 LTF). In simili circostanze, come già segnalato nel suddetto decreto, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
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3.
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A titolo abbondanziale si rileva come il ricorso debba in ogni caso essere dichiarato inammissibile. L'insorgente contesta l'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità cantonale. Orbene, secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. I fatti accertati sono manifestamente inesatti quando l'istanza inferiore è incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (v. DTF 133 II 384 consid. 4.2.2; 133 III 393 consid. 7.1). Nella fattispecie, il ricorrente sostiene che "diversi fatti non sono stati ravvisati nel modo giusto" e propone la sua versione dei fatti, senza tuttavia sostanziare arbitrio o pretendere che l'autorità cantonale abbia accertato i fatti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF. Peraltro, egli non s'avvede che parte delle sue critiche riguardano fatti per cui è stato assolto dall'autorità di ricorso cantonale, sicché non sono determinanti per l'esito del procedimento (v. art. 97 cpv. 1 in fine LTF).
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4.
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Da quanto precede discende che il ricorso di X.________ dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile e può pertanto essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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Visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 primo periodo LTF). Si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria fissando una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Commissione del Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni.
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Losanna, 11 ottobre 2008
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: La cancelliera:
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Schneider Ortolano
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