BGer 6B_78/2008 | |||
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BGer 6B_78/2008 vom 14.10.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 /biz
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Sentenza del 14 ottobre 2008
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudici federali Schneider, presidente,
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Ferrari, Favre,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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6B_78/2008
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Alexander Henauer,
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6B_81/2008
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B.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Carri,
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6B_90/2008
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C.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Arbitrio, commisurazione della pena, sincero pentimento,
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ricorsi in materia penale contro la sentenza emanata il 14 dicembre 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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La sera del 6 marzo 2006 A.________, B.________, C.________ e un minorenne non identificato (tale D.________) partivano da Torino in direzione della Svizzera, attraversando illegalmente la frontiera tra i boschi. Il giorno successivo, trascorsa la notte accampati nel bosco, i quattro commettevano diversi furti e rapine. A X.________ effettuavano un primo furto ai danni degli eredi E.________ e un secondo ai danni di F.F.________ a cui sottraevano, tra l'altro, una pistola mitragliatrice Heckler & Koch MP5, una pistola semiautomatica Sig-Sauer P226 nonché dei proiettili. Con queste armi e munizioni commettevano due rapine: la prima, nella serata del 7 marzo 2006, a X.________, ai danni dell'ultranovantenne G.G.________ che se ne stava a casa a guardare la televisione; la seconda, nella notte, a O.________, ai danni della quasi settantenne H.________ svegliata nel suo letto. Tra la prima e la seconda rapina, A.________, B.________, C.________ e D.________ commettevano ulteriori cinque furti. Dopo aver abbandonato le armi nel bosco, rientravano in Italia dove si spartivano le refurtive.
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Una settimana dopo, il 14 marzo 2006, A.________, B.________ e C.________ facevano nuovamente ritorno in Svizzera e mettevano a segno un ennesimo furto, questa volta ai danni del I.________ di Y.________.
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B.
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Con sentenza del 14 settembre 2007, la Corte delle assise criminali in Lugano riconosceva A.________, B.________, C.________, tutti sostanzialmente rei confessi, autori colpevoli di ripetuta rapina aggravata (art. 140 n. 3 CP - siccome commessa munendosi di armi da fuoco, associati in banda intesa a commettere furti o rapine e dimostrandosi, per il modo in cui sono stati perpetrati, come particolarmente pericolosi), ripetuto furto aggravato, in parte tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e di infrazione alla legge federale sulle armi. A.________ e C.________ venivano inoltre riconosciuti colpevoli di ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
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In applicazione della pena, la Corte condannava A.________ e C.________ entrambi a una pena detentiva di sette anni e tre mesi (computato il carcere preventivo ed estradizionale sofferto) e B.________ a una pena detentiva di otto anni (computato il carcere preventivo ed estradizionale sofferto). Tutti e tre venivano inoltre condannati, in solido, a versare alla parte civile F.F.________ l'importo di fr. 91'314.15 oltre interessi. Veniva infine ordinata la confisca di tutto quanto posto sotto sequestro.
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C.
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Adita dai tre condannati con altrettanti ricorsi per cassazione, il 14 dicembre 2007, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, nella misura della loro ammissibilità, le tre impugnative. In particolare, essa giudicava infondate le censure relative al mancato riconoscimento dell'attenuante specifica del sincero pentimento e alla commisurazione della pena.
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D.
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Contro quest'ultima sentenza A.________, B.________ e C.________ insorgono al Tribunale federale con tre diversi ricorsi in materia penale. Tutti lamentano un accertamento inesatto dei fatti e censurano la commisurazione della pena, dolendosi segnatamente della violazione degli art. 47 e 48 CP nonché di una disparità di trattamento.
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A.________ postula, in via principale, l'annullamento della sentenza della CCRP e la riforma della sentenza di primo grado nel senso che, avendo dimostrato sincero pentimento, egli è condannato a una pena privativa della libertà non superiore a quattro anni, da dedursi il carcere preventivo ed estradizionale sofferto. In via subordinata, egli chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio della causa alla CCRP per nuova decisione.
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B.________ conclude, in via principale, all'annullamento della sentenza della CCRP e la sua riforma nel senso che, avendo dimostrato sincero pentimento, egli è condannato a una pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo ed estradizionale sofferto. In via subordinata, postula l'annullamento della decisione contrastata e il rinvio della causa alla CCRP per nuovo giudizio.
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C.________ domanda, in via principale, l'annullamento del giudizio della CCRP e la riforma della sentenza della Corte delle assise criminali nel senso che, avendo dimostrato sincero pentimento, egli è condannato a una pena privativa della libertà non superiore a quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo ed estradizionale sofferto. In via subordinata, chiede l'annullamento di entrambe le sentenze cantonali.
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A.________, B.________ e C.________ formulano domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
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E.
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Non sono state chieste osservazioni ai ricorsi.
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Diritto:
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1.
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I gravami sono diretti contro la stessa decisione, si riferiscono al medesimo complesso di fatti e si fondano su motivazioni analoghe. Per ragioni di economia di procedura, si giustifica pertanto di congiungerli e di evaderli con un unico giudizio (v. art. 71 LTF e 24 PC; v. anche DTF 128 V 194 consid. 1; 126 II 377 consid. 1; 123 II 16 consid. 1).
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2.
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Per evitare inutili ripetizioni è opportuno illustrare le norme e i principi applicabili in ambito di ricorso in materia penale, in particolare per quel che concerne le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti.
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2.1 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se esso è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 (art. 105 cpv. 2 LTF). È pertanto solo in questa stessa (ridotta) misura che l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza cantonale può venir censurato in sede di ricorso (art. 97 cpv. 1 prima parte LTF); occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 seconda parte LTF).
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2.2 I fatti accertati sono "manifestamente inesatti" quando l'istanza inferiore è incorsa nell'arbitrio, vietato dall'art. 9 Cost. (v. DTF 133 II 384 consid. 4.2.2; 133 III 393 consid. 7.1). Per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con rinvii). Per quanto attiene più in particolare all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
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2.3 La parte che propone una fattispecie diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata deve esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF (art. 97 cpv. 1 LTF), altrimenti non si può tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella decisione contrastata.
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3.
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Tutti e tre i ricorrenti censurano la pena loro inflitta e si dolgono del mancato riconoscimento dell'attenuante del sincero pentimento. Prima di entrare nel merito delle singole impugnative si giustifica di esporre i principi legali e giurisprudenziali afferenti la commisurazione della pena e di riassumere brevemente gli elementi ritenuti dall'autorità cantonale nell'irrogare le diverse pene.
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3.1 Ai sensi dell'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1); la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
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3.2 Come nel vecchio diritto (v. art. 63 vCP), il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpa del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpa non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica così la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenza 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti).
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3.3 L'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della pena né le conseguenze precise che occorre trarne nell'irrogare la pena (v. sentenza 6B_738/2007 dell'11 aprile 2008 consid. 3.1). Questa disposizione conferisce dunque un ampio potere d'apprezzamento al giudice. Conformemente alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii).
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3.4 Con il titolo marginale "Obbligo di motivazione", l'art. 50 CP impone al giudice di esporre nella sentenza le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Il giudice deve quindi indicare gli elementi da lui considerati decisivi relativi al reato o all'autore, in modo tale che sia possibile controllare se e in quale maniera tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Al giudice non incombe tuttavia di esprimere in cifre o percentuali l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena (v. sentenza 6B_472/2007 del 27 ottobre 2007 consid. 8.1 e rinvii).
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3.5 Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui. La norma corrisponde a quanto prevedeva il diritto previgente all'art. 64 cpv. 7 vCP al cui testo è stato semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" per motivi verosimilmente stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subito simile modifica. La giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva dunque per intero la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP.
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Il risarcimento del danno non è di per sé sufficiente perché si ammetta questa circostanza attenuante. Mediante il richiamo esplicito alle possibilità concrete del reo, il legislatore ha in effetti voluto sottolineare come sia necessario uno sforzo particolare da parte sua, il quale deve consistere in un gesto spontaneo e disinteressato, slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale. Il reo deve dimostrare di essersi pentito, cercando di riparare il torto cagionato a prezzo di sacrifici (v. sentenza 6S.146/1999 del 26 aprile 1999, consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid. 1 con rinvii). Si richiedono dunque cumulativamente due condizioni: il sincero pentimento e il risarcimento del danno.
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3.6 Nello specifico, la colpa dei tre è stata definita di una gravità inaudita in sede cantonale. Clandestini senza possibilità di socializzazione in Italia, non hanno esitato a penetrare nel territorio elvetico con l'unico intento di rubare. Dopo un primo tentativo andato a vuoto, si sono impadroniti di armi (e dei relativi proiettili) che non hanno esitato a puntare prima contro un'ultranovantenne e dopo contro una quasi settantenne, entrambe sole in casa. Non contenti, tra la prima e la seconda rapina, hanno continuato la loro razzia commettendo altri tre tentativi e due furti e saccheggiando la casa dei J.________. Non ancora soddisfatti, una settimana dopo essere rientrati in Italia e aver suddiviso equamente le refurtive, sono tornati nuovamente in Svizzera ancora una volta solo per rubare. Con i loro comportamenti hanno dimostrato un totale disprezzo per le persone e le cose altrui. Hanno commesso non una, ma ben due rapine contro due anziane signore con modalità al limite del crudele, creando un'esposizione al pericolo che va a lambire l'ultima aggravante dell'art. 140 CP. Hanno violato in modo violento e vile l'intimità delle vittime intesa come luogo in cui una persona si deve sentire sicura. Hanno dimostrato una disponibilità al crimine fuori del comune nonché una discreta organizzazione per essersi messi assieme, per aver saputo dormire nei boschi, per aver varcato il confine conoscendo i percorsi e per essere in parte riusciti a rivendere la refurtiva provando di essere in grado di avere i contatti giusti con i ricettatori e, quindi, con ambienti criminogeni in cui si muovono costoro. Non va poi dimenticato il concorso di reati quanto meno per quel che concerne le barbarie commesse in casa di J.J.________.
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Quanto ai singoli ruoli, l'autorità cantonale non ha intravisto in B.________ quel capo banda che A.________ e C.________ avevano preteso essere, appurando come questi ultimi hanno nei fatti condiviso appieno l'agire del primo. Nella graduatoria delle responsabilità, al primo posto figura B.________ non in quanto capo, ma perché è quello che ha maggior responsabilità nei fatti avendo egli riunito il gruppo, fatto da guida nei boschi e nell'individuazione degli obiettivi da colpire, usato le armi più degli altri contro le vittime e minacciato le stesse. Il secondo è A.________ perché ha puntato la pistola contro H.________, l'ha legata nonché minacciata e, a casa di G.G.________, ha tagliato i fili del telefono. Il terzo è C.________. È stato infine rilevato che B.________ e C.________ sono già stati ritenuti colpevoli di furto e condannati a pene detentive da espiare dalla Magistratura dei minorenni, mentre A.________ è incensurato in Svizzera e non ha precedenti specifici.
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Quali elementi a loro favore, la Corte ha considerato una vita anteriore e familiare abbastanza difficile, condizioni economiche precarie, una scarsa scolarizzazione nonché una loro certa sensibilità alla pena dovuta al fatto che saranno chiamati a espiare una lunga carcerazione, lontani dai loro cari che difficilmente, già solo per ragioni economiche, potranno venire a rendere loro visita in prigione. Per tutti è stato tenuto conto, in termini generali, delle scuse formulate alle vittime, della disponibilità a risarcirle e di una certa ammissione, ma non una piena, immediata e spontanea collaborazione.
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Ponderati tutti questi elementi, a B.________ è stata irrogata una pena detentiva di otto anni, mentre a A.________ e C.________ una pena detentiva di sette anni e tre mesi.
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4. Ricorso di A.________
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4.1 Il ricorrente critica l'accertamento per cui il gruppo aveva l'intenzione di commettere delle rapine già sin dalla sua partenza dall'Italia, laddove invece diversi elementi permettevano di concludere il contrario. Innanzitutto sia lui che i suoi correi hanno agito a volto scoperto in tutte le loro scorribande; non si sono inoltre preoccupati di parlare a bassa voce o di esprimersi a gesti all'interno delle abitazioni svaligiate. Tale modo di agire è caratteristico di chi vuole fare furti in case disabitate. A ulteriore riprova di ciò vi è l'episodio del furto nell'abitazione di K.K.________: quando i quattro si sono accorti della presenza di persone nella casa, sono scappati. L'autorità cantonale non poteva così ritenere che, prendendo le armi e le munizioni da casa F.________ e portandole seco nelle ulteriori ville depredate, il ricorrente e gli altri avessero l'intenzione di utilizzarle per la commissione di rapine.
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Su questo punto l'impugnativa si palesa d'acchito inammissibile. Infatti, la CCRP non è entrata nel merito della relativa censura in quanto appellatoria e quindi inammissibile nell'ambito di un ricorso per cassazione. Orbene, secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 6B_489/2007 del 26 novembre 2007 consid. 2.2). Se il ricorrente non lo dimostra, ma ripropone le argomentazioni di merito addotte davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è inammissibile.
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In concreto, l'insorgente si limita a riformulare le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti, senza tuttavia indicare perché la Corte cantonale non le avrebbe a torto esaminate nel merito. Non si giustifica quindi la loro disamina da parte di questo Tribunale.
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4.2 A mente del ricorrente, l'autorità cantonale avrebbe interpretato in modo errato taluni eventi attribuendo così un carattere di inaudita gravità ai fatti. Contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, egli sostiene che B.________ non aveva strattonato l'anziana G.G.________, bensì aiutata a sorreggersi, come tra l'altro dichiarato dalla stessa vittima. Andrebbe inoltre valutato in modo positivo anche il gesto dei quattro di lasciare alla donna, che ne aveva fatto esplicita richiesta, due pacchetti di sigarette. Questi elementi dimostrerebbero l'assenza di cattiveria e brutalità dell'agire degli autori e ridimensionerebbero così la gravità dei fatti. Del resto, G.G.________ non è stata malmenata, picchiata o seviziata. Occorre inoltre rilevare che, nell'ambito della prima rapina ai danni appunto di G.G.________, l'insorgente ha avuto un ruolo assai marginale rispetto al correo B.________: si è limitato a rubare cibo e sigarette dopo aver rovistato nei cassetti, non ha parlato con la vittima né l'ha ingiuriata e, infine, non aveva armi. Questa sostanziale differenziazione di atteggiamento andava senz'altro valutata in maniera più marcata nell'irrogare le diverse pene.
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4.2.1 La CCRP ha ritenuto al limite del temerario il tentativo di censurare come arbitrari gli accertamenti relativi alla prima rapina. B.________, precisa la Corte, armato e dopo aver strappato il borsellino dalle mani di G.G.________, ha accompagnato la vittima fino alla cucina sorreggendola, forse, ma non certo per carità cristiana, bensì per farsi dare ulteriore denaro che poteva trovarsi in quel luogo. In ogni caso, il gesto gioverebbe semmai al correo B.________ e non certo al ricorrente. Per quanto concerne l'episodio delle sigarette, essa ha ritenuto che gli accusati non potevano certo aspettarsi il plauso dei primi giudici per aver consentito a lasciare alla vittima due pacchetti di sigarette, dopo essere entrati nella sua abitazione armati di mitraglietta e pistola, aver puntato la mitraglietta contro l'anziana donna, minacciandola di morte se non avesse tirato fuori i soldi, strappato il borsellino, aver rovistato nella casa alla ricerca di refurtiva, aver condotto l'anziana signora fino alla cucina per tenere la situazione sotto controllo e farsi dare ulteriore denaro, averle ricordato - sempre sotto minaccia dell'arma - che il colpo entrava da quella parte e usciva dalla canna. Quanto all'importanza del ruolo di A.________, la CCRP ha spiegato che nei fatti egli ha agito a pieno titolo quale correo, condividendo appieno l'agire dei compagni e prendendo pure autonome iniziative volte al perfezionamento dei furti. D'altronde, per sua stessa ammissione, egli si è attivato nella casa presa di mira per rubare più oggetti possibili mentre l'anziana donna veniva terrorizzata da B.________ con una mitraglietta. L'autorità cantonale ha infine ricordato che, nel commisurare la pena del ricorrente, la prima Corte ha tenuto conto di quanto da lui rilevato, difatti, in relazione alla prima rapina, essa ha ricordato solo che A.________ ha provveduto a tagliare i fili del telefono di G.G.________. Ciò che ha pesato maggiormente nella pena, è stato invece il comportamento avuto in occasione della seconda rapina.
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4.2.2 La sentenza impugnata non presta il fianco a critiche. Non si scorge infatti come lasciare due pacchetti di sigarette ad G.G.________ anziché uno solo possa di colpo controbilanciare quanto fattole subire derubandola e ridimensionare la gravità del comportamento incriminato. Non può certo essere considerato un gesto di benevolenza verso la vittima e una prova dell'assenza di brutalità, laddove, non bastando essere quattro giovani contro una sola ultranovantenne - troppo anziana per opporre anche solo una minima resistenza come ritenuto dalla Corte di merito - contro la donna è stata puntata la mitraglietta, le è stato indicato il percorso del proiettile ed è stata minacciata. Certo, il ricorrente non ha proferito insulti né minacce nei confronti della vittima - ciò di cui è stato tenuto conto nel commisurare la pena - ma non è neppure stato un passivo spettatore avendo, come già rilevato in sede cantonale, condiviso appieno l'agire dei correi e preso anche autonome iniziative. Osservare poi che la vittima non è stata picchiata né malmenata non giova all'insorgente. Se così fosse stato, la colpa sarebbe stata ancor più grave e, di riflesso, la pena più severa. La censura si palesa così infondata e l'impugnativa va respinta su questo punto.
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4.3 Il ricorrente lamenta pure una violazione del principio in dubio pro reo avendo la Corte cercato in ogni modo di imputargli un atteggiamento più attivo e aggressivo di quello realmente avuto. In particolare, l'autorità cantonale avrebbe fatto astrazione di fatti non contestati e a lui favorevoli: nel corso della seconda rapina ai danni di H.________, A.________ si è rifiutato di imbavagliare la vittima così come ordinatogli da B.________, e, seppur in un secondo tempo si è fatto passare l'arma, egli non ha posto il dito sul grilletto della pistola. Questo dimostrerebbe la totale assenza di aggressività, determinazione e brutalità da parte sua. Egli rileva ancora, pur ammettendone la scarsa rilevanza, di non aver strappato il cuscino da sotto la testa della vittima della seconda rapina, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale.
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Quanto all'episodio del cuscino, la Corte cantonale l'ha definito un dettaglio che non ha avuto incidenza alcuna sul giudizio, non v'è quindi ragione che questo Tribunale s'attardi sulla critica non essendo determinante per l'esito del procedimento (v. consid. 2.1). Per quel che concerne il preteso rifiuto del ricorrente di imbavagliare H.________, la circostanza non è stata ritenuta rilevante poiché non atta a ridimensionare la sua colpa, visto il suo comportamento durante tutto il resto della rapina e sul quale il ricorrente sorvola completamente. Orbene, dagli accertamenti di fatto, qui non contestati, risulta che il ricorrente è entrato con i suoi correi nell'abitazione di H.________ mediante effrazione; dopo aver rovistato in alcuni locali, B.________ armato di mitraglietta e A.________ - che si era fatto dare la pistola da C.________ - sono entrati nella camera da letto della vittima, le hanno puntato le armi contro, le hanno ordinato di dar loro i soldi minacciandola di morte e di violenza sessuale, l'hanno colpita (ciò che il ricorrente contesta, invano, come si vedrà in seguito, v. consid. 4.4), poi, su invito di B.________, A.________ le ha legato mani e piedi, e infine se ne sono andati non prima però d'aver nuovamente minacciato la donna puntandole la mitraglietta alla nuca e strappandole il pigiama nel tentativo di impossessarsi della sua catenina. Ciò posto non si scorge, e il ricorrente non spiega, come un suo eventuale rifiuto di imbavagliare H.________ potrebbe dinanzi a cotanto agire influire sul carattere aggressivo e brutale del comportamento rimproveratogli. Non ha infatti esitato a entrare armato nella stanza dove dormiva la donna, a puntare l'arma contro la stessa e a legarla. Non si può certo affermare, come invece preteso nel gravame, che egli abbia agito senza aggressività o determinazione. Quanto poi al dito sul grilletto, la prima Corte non ha potuto accertare in modo incontrovertibile che A.________ avesse il dito sul grilletto della pistola che impugnava. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, questo fatto è stato tenuto in debita considerazione. Difatti, non è stata ritenuta a suo carico l'aggravante dell'art. 140 n. 4 CP. La censura è quindi vana.
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4.4 Viene inoltre censurata un'arbitraria valutazione del certificato medico dell'ospedale L.________. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe stabilito che la vittima della seconda rapina sarebbe stata malmenata e picchiata basandosi su un'erronea interpretazione dei rilievi medici e senza disporre di ulteriori riscontri oggettivi.
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La CCRP non ha scorto nessun arbitrio nell'operato della prima Corte. Quest'ultima ha ritenuto credibile H.________ laddove ha affermato di essere stata percossa dal ricorrente, le sue dichiarazioni trovando riscontro nel certificato medico dell'ospedale L.________ e non avendo la donna motivi di aggiungere particolari sfavorevoli ai rapinatori. Per contro, al di là delle loro ammissioni, la versione degli accusati - che hanno negato di aver colpito la vittima - non è mai stata completa dato che sui particolari hanno sempre cercato di minimizzare. Su queste considerazioni il ricorrente tace, limitandosi ad opporre la propria personale interpretazione del referto medico a quella dell'autorità cantonale, omettendo inoltre di spiegare perché la versione fornita da H.________ non sarebbe attendibile. Il certificato fa stato di una iperemia all'emivolto sinistro e al polso sinistro compatibili con quanto dichiarato dalla vittima e precisa che la donna attribuiva l'iperemia al volto al fatto di essere stata "brancata" con una mano dell'aggressore al viso per farla stare zitta. È vero che il certificato non evidenzia ulteriori lesioni, questo tuttavia non vuol dire, come pretende il ricorrente, che la donna non sia stata colpita. Quantunque non attesti contusioni in tutte le parti del corpo, il certificato medico non esclude che H.________ abbia ricevuto altri colpi oltre alla "brancata" esplicitamente menzionata. Ritenendo che la versione dei fatti riportata dalla vittima fosse confortata dal certificato medico, la Corte non ha dunque interpretato in modo insostenibile il succitato certificato ed è quindi a ragione che la CCRP ha negato l'arbitrio nella valutazione delle prove. Infondato, il ricorso dev'essere anche su questo punto respinto.
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4.5 L'insorgente rimprovera poi l'autorità cantonale per non averlo ritenuto credibile unicamente perché in occasione del suo primo verbale avrebbe sottaciuto di aver commesso la rapina ai danni dell'anziana G.G.________. Così facendo la Corte ha disatteso il diritto di ogni prevenuto di non rispondere, rispettivamente di mentire. Orbene, a parte una sua iniziale reticenza, il ricorrente ha collaborato con gli inquirenti fornendo indicazioni utili e concrete dopo essere stato esplicitamente sollecitato dagli interroganti, non negando la sua implicazione nei reati. Questi elementi positivi, continua il ricorrente, non sono stati ponderati correttamente nella commisurazione della pena. Partendo da tali presupposti errati, i giudici gli hanno poi negato l'attenuante specifica del sincero pentimento.
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Come già osservato nella sentenza della CCRP, su cui il gravame non spende una parola, la Corte delle assise criminali non ha aggravato la pena del ricorrente per aver mentito o omesso di riconoscere le proprie responsabilità nei fatti imputatigli. La sua collaborazione è anzi stata tenuta in considerazione quale fattore generale in suo favore al momento di commisurare la pena. L'autorità cantonale ha semplicemente rifiutato di applicare l'attenuante specifica dell'art. 48 lett. d CP perché il ricorrente non ha reso subito ampia e completa confessione cercando di gettare la colpa maggiore sul correo B.________. Essa non ha quindi misconosciuto i diritti del ricorrente che in realtà si duole del mancato riconoscimento del sincero pentimento, su cui si tornerà in seguito (v. consid. 4.7). La censura si rivela infondata e va quindi respinta.
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4.6 Sempre secondo il ricorrente, i giudici sarebbero sconfinati nell'arbitrio per aver valutato, nell'ambito della commisurazione della pena, il suo periodo di clandestinità e di lavoro nero nella vicina Italia in modo negativo. Questo elemento avrebbe invece dovuto essere un fattore di attenuazione, scappare da una vita di povertà non essendo certo riprovevole. Sennonché, su questo punto, l'insorgente argomenta liberamente dimenticando di sostanziare l'arbitrio; egli infatti si limita a esporre la sua personale interpretazione della clandestinità senza spiegare perché nel caso in rassegna, annoverando questo elemento tra quelli a suo sfavore, la decisione impugnata sarebbe non solo opinabile ma addirittura insostenibile. Ne segue l'inammissibilità della censura. Si rinvia per il resto al considerando 5.5.2.
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4.7 L'insorgente lamenta la violazione dell'art. 48 CP. Si duole di non essere stato posto a beneficio dell'attenuante del sincero pentimento malgrado la sua proficua e fattiva collaborazione con la polizia e l'autorità inquirente, l'assunzione delle proprie responsabilità, la formulazione delle proprie scuse alle vittime nonché la sua concreta volontà di risarcirle destinando loro in modo irrevocabile lo spillatico guadagnato presso il penitenziario.
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4.7.1 Secondo la CCRP, rifiutando di porre il ricorrente a beneficio dell'attenuante del sincero pentimento, la prima Corte non ha abusato del proprio potere d'apprezzamento né violato l'art. 48 CP. Essa non ha mancato di apprezzare il coraggio degli accusati di scrivere direttamente alle vittime dal carcere e la loro disponibilità a destinare il loro peculio al risarcimento delle parti lese, definendoli passi nella giusta direzione, ma non sufficienti a fondare l'invocata attenuante. I tre, infatti, non hanno reso completa e immediata confessione, cercando di gettare la colpa maggiore sull'uno (C.________ e A.________) e sugli altri (B.________). La collaborazione del ricorrente con le autorità inquirenti e le sue iniziative a favore delle vittime sono comunque state valutate quali fattori di attenuazione generica nell'ambito dell'art. 47 CP.
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4.7.2 Il ricorrente ha fornito indicazioni importanti che hanno permesso, tra l'altro, di ritrovare una delle armi utilizzate dalla banda. Sennonché egli stesso nella sua impugnativa afferma di non aver mai mentito nel corso dei propri interrogatori, ma di avere semmai omesso di indicare taluni fatti ammettendoli e confermandoli solo una volta chieste esplicitamente delucidazioni al proposito. Orbene, non dimenticando il diritto di ogni accusato di tacere, tale atteggiamento non costituisce una prova del sincero pentimento, ma è anzi il sintomo di chi vuole per quanto possibile sfuggire alle proprie responsabilità. Va inoltre rilevato che le autorità cantonali hanno osservato come la versione degli accusati, ricorrente compreso, non è mai stata completa poiché sui particolari hanno sempre cercato o di minimizzare o, il duo C.________-A.________, di scaricare le maggiori responsabilità sul correo B.________. In simili circostanze - a prescindere dagli sforzi profusi per risarcire il danno cagionato - non si scorge quel reale e profondo ravvedimento indispensabile per riconoscere al ricorrente l'attenuante specifica del sincero pentimento. Rifiutando di applicare l'art. 48 lett. d CP, ma valutando nell'ambito dell'art. 47 CP la collaborazione e le scuse alle vittime nonché l'impegno per risarcirle, i giudici ticinesi non hanno violato il diritto federale. La censura si rileva così infondata e va pertanto respinta.
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4.8 Il ricorrente contesta in seguito la pena inflittagli che considera eccessivamente severa e lesiva dell'art. 47 CP. Rimprovera all'autorità cantonale di aver trascurato di ponderare elementi rilevanti per la commisurazione della pena: la sua mancanza di scaltrezza rispetto ai suoi correi, il suo assoggettamento a B.________, la sua giovane età e l'effetto della pena sulla sua vita futura. Lamenta pure una disparità di trattamento nei confronti dei due correi: considerati correttamente tutti i fattori determinanti, la sua pena doveva essere sensibilmente inferiore a quella di C.________ e largamente inferiore a quella di B.________ in quanto i due correi, oltre ad avere già dei precedenti penali, hanno una responsabilità assai maggiore della sua nei fatti incriminati. I giudici avrebbero infatti commesso arbitrio e abusato del loro potere d'apprezzamento attribuendo al ricorrente il secondo posto (dietro B.________ e davanti a C.________) nella graduatoria delle responsabilità. La pena del ricorrente avrebbe dovuto essere inferiore a quella degli altri due anche perché egli ha alle spalle un vissuto decisamente peggiore, i giudici avrebbero pertanto dovuto differenziare maggiormente le diverse pene senza limitarsi a ponderare allo stesso modo la difficile vita anteriore e familiare degli imputati.
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4.8.1 Per quanto concerne gli effetti della pena sulla sua vita futura e la sua giovane età, contrariamente a quanto preteso dall'insorgente, non si tratta di elementi che possono giustificare quella sostanziale riduzione di pena tanto reclamata. La CCRP non ha infatti mancato di rilevare come il contesto in cui ha agito il ricorrente, che al momento dei fatti aveva 26 anni, non lasciava dubbi sulla sua piena consapevolezza dell'illecito che stava compiendo. In simili circostanze, non si scorge, e il ricorrente non spiega, quale particolare rilevanza possa avere la sua (relativa) giovane età per la commisurazione della pena. Lo stesso dicasi per gli effetti della pena sulla sua vita futura. Il gravame accenna a un generico impedimento al reinserimento del condannato, senza illustrare quale specifico impedimento, eccedente quello inerente a qualsiasi pena detentiva, i giudici avrebbero omesso di considerare. Ora, osservando come l'insorgente sia chiamato a espiare una lunga carcerazione, la Corte, in modo più o meno implicito, ha tenuto conto degli effetti della pena sulla sua vita futura. Non rilevando un preciso ostacolo al suo reinserimento, l'autorità cantonale non era tenuta ad accordare a questo criterio una particolare rilevanza. Va inoltre ricordato che le considerazioni di prevenzione speciale permettono di effettuare unicamente delle correzioni marginali, ma non comportano importanti riduzioni di pena come vorrebbe il ricorrente, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (v. consid. 3.2). Quanto poi all'assenza di scaltrezza del ricorrente e alla sua mancanza di professionalità rispetto ai suoi correi, il ricorrente argomenta scostandosi dai fatti stabiliti dall'autorità cantonale, in modo inammissibile in questa sede (v. art. 105 LTF e consid. 2). Comunque sia, è sufficiente rilevare che il ricorrente ha condiviso appieno l'agire dei suoi correi, prendendo anche autonome iniziative volte al perfezionamento dei furti, non esitando ad afferrare l'arma postagli da C.________ malgrado la sapesse carica e non assicurata. Non si riscontrano quindi elementi tali da far apparire il comportamento del ricorrente meno scaltro. E come già giustamente ritenuto dalla CCRP, egli non può aspettarsi neppure di essere premiato per aver da subito fornito le sue vere generalità alle autorità inquirenti. Questo suo minor professionismo delinquenziale gli ha comunque giovato dal momento che, nel commisurare la pena dei suoi correi, la Corte ha rimproverato loro di avere usato false generalità di persone note, tanto che è finito per essere arrestato proprio un conoscente di C.________. Ne consegue che, nella misura in cui è ammissibile, la critica va respinta perché infondata.
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4.8.2 In relazione alla contestata graduatoria delle colpe stilata dai primi giudici e alla ponderazione della sua incensuratezza nonché della sua vita anteriore, il ricorrente non si avvede che le sue critiche si palesano d'acchito inammissibili. La CCRP non è infatti entrata nel merito delle relative censure perché non motivate. In questa sede, egli ripropone semplicemente quanto esposto dinanzi alla Corte cantonale, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Non v'è pertanto ragione di procedere alla disamina del gravame su questo punto (v. consid. 4.1).
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4.8.3 In definitiva, l'insorgente non indica nessun elemento pertinente, idoneo a modificare la pena, che sia stato omesso o considerato a torto dai giudici. Sebbene severa, la pena inflittagli si situa nell'ampia cornice edittale prevista in caso di ripetuta rapina aggravata (art. 140 n. 3 unitamente all'art. 40 CP), senza considerare ancora il concorso di reati con i ripetuti furti aggravati, in parte tentati, i ripetuti danneggiamenti, la ripetuta violazione di domicilio, l'infrazione alla legge federale sulle armi nonché la ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (v. art. 49 CP). La colpa del ricorrente è stata definita di una gravità inaudita, avendo egli dimostrato un totale disprezzo per le persone e le cose altrui e una disponibilità al crimine fuori dal comune. La pena detentiva di sette anni e tre mesi non appare dunque severa al punto da costituire un abuso del potere di apprezzamento.
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4.9 A mente del ricorrente, la Corte avrebbe disatteso di motivare compiutamente la pena in urto con quanto imposto all'art. 50 CP, si sarebbe infatti limitata a elencare gli elementi relativi all'atto e all'autore senza indicare in cifre o percentuali l'importanza accordata loro. Non si capirebbe così quale peso abbiano avuto le attenuanti generiche ritenute e il concorso di reati nella pena finalmente irrogata.
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Diversamente da quanto preteso nel gravame, il giudice non è tenuto a esprimere in cifre o percentuali il peso che accorda a ogni elemento ritenuto, è sufficiente che la sua motivazione permetta di discernere quali fattori ha preso in considerazione per commisurare la pena e se sono stati valutati in senso attenuante o aggravante (v. consid. 3.4). Nella fattispecie, la motivazione della sentenza impugnata adempie queste esigenze. In ossequio a quanto sancito all'art. 50 CP, le autorità cantonali hanno esaurientemente esposto tutte le circostanze pertinenti per la commisurazione della pena, sia a favore che a sfavore del condannato (v. consid. 3.6). La censura di violazione dell'art. 50 CP si rivela pertanto infondata.
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4.10 L'insorgente considera infine la pena pronunciata come manifestamente eccessiva se paragonata a quelle irrogate in casi simili dai tribunali ticinesi e adombra il sospetto che i giudici abbiano voluto infliggere una pena la cui severità servisse da monito e da forte segnale politico dinanzi all'aumento di furti e scorribande nel Cantone.
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Sennonché neanche su questo punto la CCRP è entrata nel merito del gravame perché non motivato. Il ricorrente non contesta le conclusioni dell'autorità cantonale, ma ripropone le sue censure cercando di completarle in questa sede. In simili circostanze, non si può che dichiarare la loro inammissibilità (v. consid. 4.1).
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4.11 Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di A.________ va respinto e la sentenza impugnata confermata.
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L'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio non può trovare accoglimento in quanto il gravame appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), si considera la sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF) fissando un importo ridotto.
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5. Ricorso di B.________
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5.1 Il ricorrente contesta che la banda abbia agito senza scrupoli come invece ritenuto in sede cantonale. In particolare, egli definisce arbitrario l'accertamento per cui il gruppo aveva deciso di introdursi indistintamente in case abitate e non. Se davvero così fosse stato, i quattro non sarebbero scappati dall'abitazione dei K.________ quando si sono accorti che i locali non erano vuoti e avrebbero provveduto a celare i loro visi con dei passamontagna. L'insorgente sottolinea che il gruppo è penetrato in Svizzera con lo scopo di commettere piccoli furti, non si era munito né di attrezzi da scasso né di armi. Che si sia in seguito impossessato delle armi trovate in casa F.________ non è decisivo, non dimostrando affatto la volontà della banda di entrare a ogni costo in ogni casa presa di mira. Il fatto poi che la porta di G.G.________ fosse stata rinvenuta aperta non significa che i quattro sapessero che la donna si trovava all'interno, posto come il controllo dell'esterno dell'abitazione non aveva permesso loro di percepire la sua presenza.
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5.1.1 La CCRP non ha scorto arbitrio nella conclusione a cui la prima Corte è giunta in relazione all'intenzione della banda. Essa ha rifiutato di ritenere la versione degli accusati che sostenevano di avere unicamente l'intenzione di colpire case disabitate. Se così fosse stato, continua l'autorità cantonale, non avrebbero preso con sé le armi, rispettivamente non sarebbero entrati in casa G.________, nonostante la porta non fosse chiusa a chiave, segno evidente che all'interno doveva esserci qualcuno. Se è vero che i quattro non avevano le armi con sé sin dall'inizio, è altrettanto vero che, una volta rinvenute, hanno subito cercato le munizioni e non hanno esitato a servirsene. Nel respingere la censura di arbitrio, la CCRP non ha mancato di rilevare che, anche volendo ammettere che i soggetti confidassero di trovare sempre abitazioni vuote, dotandosi delle armi e delle relative munizioni, essi hanno per lo meno preso in considerazione che ne avrebbero fatto uso - ciò che si è puntualmente verificato - qualora fossero stati infastiditi dalla presenza di qualcuno; il che non alleggerisce la loro colpa.
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5.1.2 La sentenza impugnata non dà adito a critica e va pertanto tutelata. Il ricorrente propone la sua personale interpretazione dei fatti e non solo non riesce a dimostrare una manifesta insostenibilità del giudizio contrastato, ma neppure l'opinabilità dello stesso. Orbene, come già rettamente osservato dalla CCRP, prendendo seco le armi da casa F.________ nelle successive scorribande, la banda ha quanto meno preso in considerazione e accettato di servirsene. La prima Corte ha viepiù rilevato come le armi non sono state lasciate in un determinato luogo, come è avvenuto per altre refurtive, per poi andarle a riprendere prima di scappare in Italia, ma i quattro le hanno portate seco e abbandonate una volta compiuti i loro misfatti in territorio elvetico. Il fatto poi che essi non abbiano indossato passamontagna o che siano fuggiti dall'abitazione dei K.________ non permette di concludere che volessero unicamente introdursi in case disabitate. In effetti, come già pertinentemente osservato in sede cantonale, sono penetrati nell'abitazione dell'anziana G.G.________ passando dalla porta di casa che non era chiusa a chiave, segno evidente - checché ne dica il ricorrente - che all'interno vi era qualcuno. Nella misura in cui è ammissibile, la critica cade quindi nel vuoto.
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5.2 Nella prospettiva di contestare il comportamento senza scrupoli attribuito alla banda, il ricorrente si duole poi di arbitrio nell'accertamento dei fatti relativi alla rapina a danno di G.G.________. In sostanza, egli sostiene di non aver strattonato l'anziana donna, ma di averla solo sorretta visti i suoi problemi di deambulazione. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto in sede cantonale, la decisione di lasciare due pacchetti di sigarette alla vittima non era affatto un modo di calmarla per evitare che chiamasse aiuto immediatamente dopo la loro fuga, bensì un gesto fatto in suo favore per cercare di diminuire la sofferenza causatale.
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5.2.1 La censura lascia allibiti. Il ricorrente non può certo essere paragonato al leggendario ladro gentiluomo, come invece implicitamente cerca di sostenere, ove solo si consideri che, tra i quattro, l'insorgente era quello che voleva lasciare alla signora G.G.________ unicamente un pacchetto di sigarette. Secondo i vincolanti accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) - qui non contestati - dopo essere entrato nell'abitazione, il ricorrente armato di mitraglietta si è diretto verso l'anziana donna, che stava guardando la televisione, mettendole per un attimo la mano sulla bocca per farla stare zitta. Ha trattenuto la vittima, puntandole l'arma contro e minacciandola di morte se non avesse tirato fuori i soldi. Mentre i suoi correi rovistavano nell'appartamento, egli ha continuato a tenere sotto minaccia la donna, le ha strappato il borsellino e l'ha accompagnata fino in cucina. Ha pure indicato alla vittima, sotto minaccia, che il colpo entrava da una parte e usciva dalla canna. E ancora, prima di fuggire, il ricorrente l'ha avvertita che se avesse chiamato la polizia, sarebbero tornati a ucciderla. Ciò posto, appare davvero sconcertante voler vedere nel dono di due pacchetti di sigarette ad G.G.________ un gesto magnanimo e disinteressato. In simili circostanze, a ragione la CCRP ha negato che la prima Corte fosse trascesa nell'arbitrio ritenendo la natura utilitaristica del gesto: più la signora aveva sigarette a disposizione, più sarebbe stata quieta e non avrebbe, almeno immediatamente, chiamato aiuto. Non va poi dimenticato che, sebbene abbia interpretato l'episodio delle sigarette in modo negativo, la Corte lo ha per finire definito del tutto marginale. Se il comportamento della banda è stato definito senza scrupoli, non è certo sulla base di questo solo episodio. Inoltre, visto quanto fatto subire alla vittima, anche volendo attribuire al loro gesto un carattere caritatevole, non sarebbe possibile inficiare la conclusione per cui la banda ha agito senza scrupoli. Su questo punto il gravame, al limite del temerario, va pertanto respinto.
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5.2.2 Lo stesso dicasi per l'altro aspetto della censura sollevata. Come già osservato dalla CCRP, il ricorrente ha sorretto l'anziana vittima, ma non certo per carità cristiana, bensì per consentirle di trasferirsi in cucina per farle trovare ulteriore denaro. L'ultima autorità cantonale ha dunque a ragione negato che la prima Corte avesse arbitrariamente rifiutato di individuare in questo gesto una sorta di atto di cortesia nei confronti della malcapitata, e quindi un motivo di influire positivamente sulla commisurazione della pena.
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5.3 Nel proseguio del suo gravame, il ricorrente puntualizza alcuni fatti relativi alla seconda rapina, senza tuttavia sostanziare arbitrio né spiegare in che modo le sue precisazioni possano essere determinanti per l'esito del procedimento (v. art. 97 cpv. 1 LTF e consid. 2). Non v'è pertanto motivo di entrare nel merito di tali critiche. L'insorgente lamenta pure un'arbitraria valutazione del certificato medico dell'ospedale L.________. Egli ammette di aver minacciato H.________, di aver fatto il movimento di carica e di aver puntato la mitraglietta alla testa della donna, ma contesta di averla picchiata. A mente del ricorrente, sulla base di un'erronea interpretazione del suddetto certificato, i giudici avrebbero arbitrariamente accertato che la vittima è stata colpita. Sennonché, già si è visto nel ricorso di A.________ che la critica non ha pregio. Su questo punto ci si può pertanto limitare a rinviare a quanto esposto al considerando 4.4 e dichiarare la censura infondata.
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5.4 Il ricorrente si duole poi della violazione dell'art. 48 CP. Egli ha collaborato attivamente, ha ammesso le sue colpe senza riversarle sui suoi correi e si è scusato con le vittime. Prima della sua estradizione, ha talvolta minimizzato le proprie azioni e gettato maggiore colpa sugli altri due, ma dal momento in cui ha accettato di essere giudicato dalle autorità svizzere, egli si è assunto pienamente le proprie responsabilità. Ha compiuto tutto quanto a lui possibile, non si poteva esigere di più da parte sua. L'insorgente doveva pertanto essere posto a beneficio dell'attenuante del sincero pentimento.
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Per la CCRP, la prima Corte non ha ecceduto o abusato del proprio potere di apprezzamento considerando la collaborazione del ricorrente e le sue scuse alle vittime come fattori generali in suo favore nell'ambito dell'art. 47 CP, ma rifiutando di applicare l'attenuante specifica del sincero pentimento. L'ultima istanza cantonale ha inoltre evidenziato che, malgrado le sue ammissioni, anche lui come gli altri coaccusati ha cercato di minimizzare gli eventi, rispettivamente, di gettare la maggiore colpa sui suoi correi, quanto meno prima della sua estradizione. Orbene, così stando le cose, pure nel caso del qui ricorrente, non sussistono le premesse per applicare l'attenuante invocata. Atteso che l'insorgente ha negato di essere stato il primo a entrare nell'abitazione di G.G.________, che per diversi interrogatori ha affermato di non aver avuto le armi, che ha ammesso di aver minacciato H.________ solo dopo vari interrogatori in cui aveva negato di averlo fatto, non si scorge quel reale e profondo ravvedimento necessario per applicare l'art. 48 lett. d CP. Di conseguenza, non riconoscendo al ricorrente l'attenuante del sincero pentimento, la CCRP non ha violato il diritto federale e il gravame deve quindi essere respinto.
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5.5 Nel contestare la pena inflittagli ritenuta troppo severa, il ricorrente rimprovera l'autorità cantonale per aver valutato negativamente la situazione di clandestinità in cui si trovava. Sarebbe arbitrario, continua l'insorgente, sostenere che chi lascia il proprio paese clandestinamente compie una scelta di illegalità che automaticamente lo porta a delinquere. Al momento di commisurare la pena, la Corte avrebbe invece dovuto considerare in senso attenuante la situazione di disagio che lo ha spinto ad abbondare il proprio paese e ad accettare di lavorare in nero per guadagnare di che vivere.
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5.5.1 Nel valutare le colpe degli accusati, la prima Corte ha rimproverato loro di aver fatto una scelta di clandestinità, che è una scelta di illegalità, lasciando il loro paese per trasferirsi in Italia dove hanno dapprima alimentato quella piaga sociale che è il mercato nero del lavoro. Senza possibilità di socializzazione in Italia, non hanno esitato a venire in Svizzera solo e soltanto allo scopo di rubare. La CCRP ha poi precisato che, optando per la clandestinità, gli accusati - ricorrente compreso - si sono auto esclusi dalla società. Questa situazione li ha poi spinti a penetrare su suolo svizzero con l'unico scopo di fare razzie. L'ultima autorità cantonale ha infine osservato come, nel commisurare le pene, la prima Corte ha considerato in senso attenuante la loro difficile situazione economica e familiare (sentenza impugnata consid. 16 pag. 22).
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5.5.2 Effettivamente il riferimento al periodo di clandestinità e di lavoro nero in Italia appare alquanto problematico, nella misura in cui viene instaurato un nesso tra clandestinità e delinquenza. Si deve tuttavia rilevare in questa sede che questo elemento ha avuto un influsso assai modesto sulla pena finalmente inflitta in prima istanza. Le difficili condizioni economiche, familiari e personali sono comunque state valutate in senso attenuante. La severità della pena è da ricondurre alla gravità della colpa, qualificata di inaudita. E questa colpa è stata valutata correttamente dall'autorità ticinese (v. supra consid. 3.6). La pena detentiva di otto anni irrogata al ricorrente si giustifica ampiamente anche senza il criticato e opinabile accenno alla sua situazione di clandestinità. Orbene, il ricorso non potendo trovare accoglimento con l'unico scopo di migliorare la motivazione senza che ciò abbia un'incidenza sull'entità della pena (v. DTF 120 IV 136 consid. 3a pag. 142; Bernard Corboz, La motivation de la peine, ZBJV 131/1995, pag. 30), la censura, seppur pertinente, va respinta.
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5.6 L'insorgente critica poi l'autorità cantonale per non aver tenuto conto, nel commisurare la sua pena, del fatto che egli ha accettato di essere giudicato dalle autorità elvetiche, non opponendosi alla sua estradizione verso la Svizzera, contrariamente ai suoi correi. A seguito delle minacce proferite da A.________ e C.________, il ricorrente è stato viepiù trasferito in un carcere di massima sicurezza in Svizzera interna, dove non riusciva a comunicare a causa della lingua. Questi elementi avrebbero dovuto essere valutati in suo favore. Egli sostiene inoltre che la Corte avrebbe dovuto riconoscere maggior peso alla sua difficile vita anteriore, alle sue precarie condizioni economiche e alla sua scarsa scolarizzazione nonché alla sua collaborazione con le autorità inquirenti. Considerati correttamente, tutti questi elementi avrebbero giustificato una pena sensibilmente inferiore. Nella fattispecie, la pena detentiva di otto anni sarebbe arbitrariamente elevata e costituirebbe un eccesso del potere d'apprezzamento dei giudici.
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La censura è volta all'insuccesso. L'autorità cantonale ha infatti tenuto conto, al momento di pronunciare la pena, sia della vita anteriore, sia delle condizioni economiche e della scarsa scolarizzazione, sia della collaborazione, ciò che del resto il ricorrente non contesta. Non si scorge, e lo stesso insorgente non spiega, come questi elementi avrebbero dovuto spingere l'autorità cantonale a pronunciare una pena sensibilmente inferiore a quella concretamente irrogata. Non ci si deve dimenticare che la Corte ha definito la colpa di una gravità inaudita, osservando come il ricorrente deve rispondere di ben due rapine contro due anziane signore, di modalità al limite del crudele, di un'esposizione al pericolo che va a lambire l'ultima aggravante dell'art. 140 CP nonché di una disponibilità al crimine fuori del comune. Quanto poi al suo assenso all'estradizione e al suo trasferimento in un carcere della Svizzera interna, la prima Corte non ha mancato di rilevare tali fattori, descrivendo le circostanze degli arresti degli accusati (v. sentenza di primo grado pag. 31 segg.). L'omesso richiamo di questi elementi nel capitolo della sentenza dedicato alla commisurazione della pena non significa che non siano stati valutati nell'ambito dell'art. 47 CP. Difatti, si deve ammettere che, il giudizio penale formando un'unità, il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi ivi contenuti al momento di commisurare la pena (Bernard Corboz, op. cit., pag. 24). Il fatto che l'autorità cantonale non abbia esplicitamente menzionato, nella motivazione della pena, la mancata opposizione all'estradizione e il trasferimento in un carcere della Svizzera interna significa unicamente che essa non ha accordato loro una grande importanza. Infondata, la censura va pertanto respinta.
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5.7 Per finire, il ricorrente rimprovera l'autorità cantonale per non avere proceduto d'ufficio a valutare le pene comminate in casi analoghi prima di irrogare quella nel caso concreto. In sostanza, egli lamenta una disparità di trattamento e ritiene che la pena inflittagli sia il frutto di un eccesso e di un abuso del potere d'apprezzamento.
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5.7.1 Per giurisprudenza invalsa, non spetta alla Corte di diritto penale del Tribunale federale vegliare affinché le singole pene corrispondano tra di loro scrupolosamente; tale controllo sarebbe contrario al principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore. Quanto precede vale anche quando, per dimostrare un preteso insostenibile rigore della pena irrogata, il ricorrente invochi condanne pronunciate in situazioni da lui ritenute analoghe alla sua. Considerati gli innumerevoli fattori che intervengono nella commisurazione della pena, i paragoni con altre cause relative a circostanze di fatto diverse si rivela per lo più infruttuoso (DTF 128 IV 73 consid. 3g). In particolare, non è di regola sufficiente che il ricorrente citi uno o più casi in cui è stata irrogata una pena particolarmente clemente per pretendere un trattamento analogo, invocando il diritto alla parità di trattamento (DTF 120 IV 136 consid. 3a e rinvii). Il principio della legalità prevale del resto su quello dell'uguaglianza (DTF 124 IV 44 consid. 2c).
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5.7.2 Inversamente da quanto preteso nel ricorso, il Tribunale federale non impone alle autorità cantonali di procedere a un raffronto con pene già comminate dalle stesse in casi analoghi. Questa Corte esige solo dal giudice, chiamato a giudicare dei correi di una medesima infrazione o dei coaccusati che hanno partecipato insieme al medesimo complesso di fatti criminali, che vegli a giustificare una diversità di pene inflitte agli interessati con una differenza di circostanze personali in funzione delle quali, conformemente all'art. 47 CP, la pena dev'essere individualizzata (v. DTF 120 IV 136 consid. 3b nonché, da ultimo, sentenza 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2.2 e rinvii). Ciò che nella fattispecie la Corte ticinese non ha mancato di fare, illustrando in modo compiuto le diverse colpe e spiegando le diverse pene irrogate. Del resto, lo stesso ricorrente non lamenta una disparità di trattamento con riferimento ai suoi coaccusati, bensì in relazione a precedenti casi, apparentemente analoghi, già giudicati dalla stessa Corte con pene a suo avviso manifestamente inferiori. L'insorgente si richiama in particolare a una decisione della Corte delle assise criminali emanata il 13 febbraio 2003 relativa a una rapina a un ufficio postale in cui le pene pronunciate non superavano i quattro anni e sei mesi. Orbene, il raffronto con il caso in esame non regge. A prescindere dal fatto che il ricorrente elenca solo le circostanze relative all'atto, tralasciando le circostanze personali degli autori, egli dimentica di dover rispondere non di una, ma ben di due rapine, di ripetuto furto aggravato, in parte tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e di infrazione alla legge federale sulle armi. Per tacere del fatto che procedendo alle presunte analogie, il ricorrente si discosta dai fatti accertati senza arbitrio. Anche in questo caso la censura si palesa infondata e va quindi respinta nella misura in cui è ammissibile.
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5.8 In definitiva, il ricorrente non menziona alcun elemento che l'autorità avrebbe omesso di ponderare nel commisurare la sua pena. La colpa di B.________ è stata definita, lo si ripete, di una gravità inaudita. La pena si situa nell'ampia cornice edittale prevista per i reati di cui si è reso colpevole e, sebbene severa, non lo è al punto da costituire un abuso o un eccesso del vasto potere d'apprezzamento del giudice del merito.
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5.9 Da tutto quanto appena esposto risulta che il ricorso di B.________, infondato, va respinto nella misura della sua ammissibilità.
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Anche la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocino dev'essere respinta, in quanto il gravame appariva sin dall'inizio privo di esito positivo (art. 64 cpv. 1 LTF). Ponendo a carico del ricorrente la spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), si tiene comunque conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF).
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6. Ricorso di C.________
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6.1 Anche C.________ lamenta arbitrio. Come gli altri ricorrenti pure lui si duole dell'accertamento per cui il gruppo aveva l'intenzione di colpire indistintamente case disabitate e non, ciò che ha spinto la Corte a ritenere che la banda aveva agito con una particolare mancanza di scrupoli. Per contrastare questo accertamento, egli fa valere che gli accusati sono giunti in Svizzera, sia la prima che la seconda volta, disarmati. Le armi sono comparse solo in un secondo tempo quando, in occasione del furto in casa F.________, le hanno fortuitamente trovate. A sostegno di quanto affermato, il ricorrente menziona i suoi precedenti penali, precisando che in occasione dei furti commessi nel 2002 non si era munito di alcuna arma od oggetto pericoloso. Egli evidenzia inoltre che, prima di commettere i furti, gli accusati effettuavano dei sopralluoghi volti a verificare l'assenza di persone nelle abitazioni e che, nel caso del furto a K.K.________, quando si sono accorti della presenza di qualcuno nella casa presa di mira, si sono subito allontanati. In relazione alle rapine ai danni di G.G.________ e H.________, continua l'insorgente, il gruppo si è accorto della loro presenza solo una volta all'interno delle loro abitazioni, in quanto entrambe tenevano la luce spenta. Infine, rileva che gli accusati non hanno adottato alcun artificio per celare i loro visi, a riprova della loro convinzione di non incontrare nessuno.
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La censura risulta in larga misura inammissibile perché la CCRP non è entrata nel merito di diverse doglianze giudicate o non sufficientemente motivate o di chiara connotazione appellatoria. In questa sede, infatti, il ricorrente ripropone le sue critiche senza tuttavia sostenere che l'autorità cantonale si sia a torto rifiutata di esaminarle (v. supra consid. 4.1). Sia come sia, l'insorgente, come già davanti alla CCRP, non sostanzia arbitrio. Egli infatti omette di confrontarsi con le ragioni che hanno spinto la prima Corte a ritenere che la banda aveva l'intenzione di colpire anche abitazioni occupate, e si limita a elencare una serie di elementi, formulando una propria personale interpretazione degli eventi che contrappone semplicemente a quella dell'autorità cantonale. In queste circostanze, su questo punto non si può non dichiarare l'inammissibilità del gravame. A titolo abbondanziale si rinvia comunque a quanto già sopraesposto (v. consid. 5.1).
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6.2 Il ricorrente qualifica inoltre di arbitraria la conclusione per cui, in occasione della rapina ai danni di G.G.________, la banda ha agito senza scrupoli non mostrando alcun gesto di pietà nei confronti della vittima. Questa valutazione ha poi influito assai negativamente sulla pena. La decisione del gruppo di lasciare all'anziana donna due pacchetti di sigarette è stata interpretata in sede cantonale come un tentativo di ritardare la richiesta di aiuto. Si tratta, secondo l'insorgente, di un accertamento totalmente inesatto, essendo evidente che, se tale fosse stato il loro scopo, essi avrebbero piuttosto legato la donna o l'avrebbero chiusa a chiave in un locale. Il ricorrente critica pure la CCRP per non aver sanzionato l'arbitrio dei primi giudici laddove hanno ritenuto che la signora G.G.________ sia stata trascinata per la casa e non sorretta.
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Sennonché, già si è visto, che la censura è infruttuosa. Nel respingere il gravame ci si può quindi limitare a rinviare a quanto osservato in relazione alle medesime critiche formulate dagli altri ricorrenti (v. supra consid. 4.2 e 5.2).
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6.3 Sotto il profilo del diritto materiale, il ricorrente fa valere una violazione dell'art. 48 cpv. 1 lett. d CP. Egli si è scusato più volte con le vittime, ha destinato, in modo irrevocabile, al loro risarcimento il proprio peculio mensile guadagnato in carcere nonché l'importo che avrà accumulato al momento della sua scarcerazione. Inoltre, non senza difficoltà, è riuscito a convincere il suo fratellastro a prestargli alcune migliaia di euro sempre nell'ottica di riparare i danni cagionati. A mente dell'insorgente, considerare che questo atteggiamento non costituisce uno sforzo tanto fuori dal comune, come fa la CCPR, significa non sussumere correttamente la sua concreta situazione alla norma giuridica applicabile. Oltre agli sforzi profusi per il risarcimento dei danneggiati, il ricorrente ha fornito piena e fattiva collaborazione nella ricostruzione dei fatti e non ha mai negato le proprie responsabilità. Ciò nonostante, l'autorità cantonale ha rifiutato di riconoscergli l'attenuante del sincero pentimento, osservando come la sua collaborazione non è stata sempre lineare, senza però spiegarne il perché in urto con quanto imposto all'art. 50 CP.
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A questo proposito, la CCRP ha ribadito che fino all'ultimo i tre accusati hanno cercato di minimizzare, rispettivamente di scaricarsi vicendevolmente le responsabilità, ciò che non consente di ritenere che essi si siano interiormente completamente ravveduti. Essa ha inoltre rilevato come il ricorrente non aveva dimostrato che la prima Corte fosse caduta in arbitrio nel ritenere che gli accusati, al di là delle loro ammissioni, non hanno in realtà mai reso una completa confessione, avendo cercato sui particolari o di minimizzare o, il duo C.________-A.________, di scaricare le maggiori responsabilità su B.________. Di transenna questa Corte deve pure constatare che, secondo quanto emerge dalla decisione di primo grado, durante i suoi interrogatori in Polizia e dinanzi al Magistrato inquirente il ricorrente ha esternato la sua intenzione di uccidere B.________, pur precisando che la sua dichiarazione non doveva essere presa alla lettera (v. sentenza di primo grado pag. 31 seg.). In simili circostanze, non si può non concordare con l'ultima istanza cantonale laddove ha negato l'esistenza di quel profondo ravvedimento, presupposto imprescindibile al riconoscimento dell'attenuante del sincero pentimento. Difettando una delle condizioni cumulative da adempiere per applicare l'art. 48 lett. d CP (v. supra consid. 3.5), non occorre esaminare se il ricorrente abbia fatto tutto quanto da lui esigibile per risarcire il danno. Il ricorso deve pertanto essere respinto pure su questo punto.
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6.4 Nel contestare la pena inflittagli, l'insorgente critica l'autorità cantonale per aver fatto figurare tra gli elementi aggravanti la sua situazione di clandestinità e di lavoro nero in Italia. Questa circostanza doveva al contrario essere valutata in senso attenuante. Egli è immigrato clandestinamente in Italia e ha lavorato in nero a causa delle precarie condizioni di vita in Romania.
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Impropriamente motivata, la censura va ad ogni modo respinta per i motivi già esposti al considerando 5.5 a cui si può rinviare. Basti comunque qui rilevare che la difficile situazione economica e personale a cui fa riferimento il ricorrente è stata valutata in senso attenuante nel commisurare la sua pena.
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6.5 Fra le circostanze aggravanti, la Corte ha ritenuto anche la precedente condanna del ricorrente da parte del Magistrato dei minorenni per titolo di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d'uso ed entrata illegale. A mente dell'insorgente, però, sarebbe lesivo dell'art. 47 CP tener conto di questo precedente penale, comunque di lieve entità, commesso quando era ancora minorenne. Nella commisurazione della pena sarebbe prassi, continua, trascurare i reati compiuti da autori quando ancora non erano maggiorenni.
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A quale prassi il ricorrente faccia riferimento non è dato di sapere ed egli non illustra, sicché non v'è ragione di attardarsi oltre (v. art. 42 cpv. 2 unitamente all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Quanto alla presunta violazione del diritto federale, occorre ricordare che gli antecedenti penali fanno parte della vita anteriore dell'autore di cui il giudice deve tener conto nel commisurare la pena giusta l'art. 47 cpv. 1 CP. Il fatto che il ricorrente fosse minorenne all'epoca della precedente condanna non impediva alla Corte di valutare in senso aggravante questo elemento, ritenendo - come già rettamente osservato dalla CCRP - che il ricorrente non aveva tratto dalla precedente esperienza giudiziaria alcun insegnamento. A ragione quindi l'autorità cantonale ha valutato negativamente gli antecedenti giudiziari del ricorrente al momento di commisurare la sua pena. Infondata, la censura va dunque respinta nella misura in cui è ammissibile.
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6.6 Il ricorrente rimprovera l'autorità cantonale per non aver tenuto conto, in senso attenuante, del periodo trascorso in carcere estradizionale in Italia nonché di quello passato in carcere preventivo a M.________. La detenzione nelle carceri italiane è più rigida rispetto a quella nelle carceri svizzere. E anche la detenzione presso il carcere giudiziario M.________ risulta più dura rispetto alla detenzione presso il penitenziario N.________. Egli si prevale della prassi cantonale che teneva conto, al momento di commisurare la pena, del fatto che il prevenuto aveva trascorso il periodo della carcerazione preventiva in attesa del processo presso le carceri pretoriali di Bellinzona, luogo di detenzione notoriamente più duro rispetto alle carceri de N.________.
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Sennonché, il ricorrente non dimostra, in urto al suo obbligo di allegazione, che il carcere italiano in cui si trovava non adempiva gli standard minimi imposti dal diritto internazionale. D'altra parte, se così fosse stato, nulla impediva all'insorgente di adire le competenti autorità dello Stato italiano - che ha ratificato la CEDU - per dolersi delle condizioni della sua carcerazione in vista d'estradizione. Lamentarsene ora, peraltro in modo eccessivamente generico, non gli giova. Lo stesso dicasi per quel che concerne il carcere giudiziario M.________. In particolare egli non illustra in che modo la detenzione preventiva in questo carcere può essere paragonata a quella nelle carceri pretoriali. Non occorre quindi attardarsi oltre sulla critica, bastando in questa sede osservare che il carcere preventivo ed estradizionale sofferto dal ricorrente è stato computato nella pena concretamente inflittagli in ossequio all'art. 51 CP.
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6.7 Nel contestare la pena, che considera eccessivamente severa, l'insorgente lamenta una disparità di trattamento rispetto a casi da lui ritenuti analoghi, in cui le Corti ticinesi hanno irrogato pene sensibilmente inferiori alla sua. Si duole altresì di una disparità di trattamento rispetto ai suoi correi. La prima Corte ha infatti posto il ricorrente sul gradino più basso nella graduatoria delle responsabilità avendo egli una colpa inferiore rispetto a B.________ e A.________, ma non ha differenziato in modo conseguente le diverse pene irrogate.
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6.7.1 La Corte cantonale ha ritenuto che B.________ avesse una responsabilità maggiore dei due correi, ciò che gli è valsa la pena più severa: otto anni. Essa ha però precisato che, sebbene il ricorrente abbia minori responsabilità - perché ha commesso atti di minore gravità nei confronti delle vittime - egli ha comunque perfettamente condiviso l'operato del compagno, agendo quale correo a pieno titolo. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, la pena di sette anni e tre mesi tiene sufficientemente conto delle diverse responsabilità descritte dalla Corte. Anche l'insorgente infatti, a suo modo, ha minacciato l'anziana G.G.________, facendosi chiaramente vedere con la pistola in pugno, quantunque non puntata contro la donna. Ed è stato sempre lui a passare la pistola a A.________ prima che entrasse nella camera da letto della signora H.________, ben sapendo, visto quanto già accaduto a casa della G.G.________, l'uso che ne avrebbe fatto e sapendo anche che l'arma era carica e non assicurabile. Inoltre, a differenza di B.________, il ricorrente è stato pure riconosciuto colpevole di ripetuta infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Quanto al raffronto con la pena di A.________, la Corte ha certo considerato che questi avesse una colpa maggiore nelle rapine, ma ha pure precisato che, a differenza del ricorrente, non aveva precedenti specifici, sicché le colpe dei due finivano per equivalersi e ha ritenuto equo condannarli entrambi alla pena di sette anni e tre mesi. Così facendo l'autorità cantonale ha compiutamente spiegato l'entità della pena del ricorrente anche rispetto ai suoi correi; i diversi gradi di colpa hanno trovato sufficiente espressione nelle diverse pene inflitte in ossequio al principio della parità di trattamento. Infondata, su questo punto, l'impugnativa va ancora una volta respinta.
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6.7.2 Nel gravame vengono richiamate diverse sentenze relative a casi di rapine, per l'insorgente ben più gravi di quello in esame, in cui le Corti ticinesi hanno pronunciato pene decisamente inferiori alla sua. I casi da lui citati però non sono tutti pertinenti, concernendo una tentata rapina o una rapina aggravata. In concreto, sebbene di rapina si sia trattato, questa è consumata e ripetuta. L'unico raffronto che potrebbe entrare in considerazione è quello con la sentenza della Corte delle assise criminali del 24 agosto 2006 relativa a una ripetuta rapina aggravata in concorso con altri reati. In quest'ultimo caso però gli autori si erano muniti di un'arma giocattolo, ciò che costituisce una sostanziale differenza rispetto a quanto qui in discussione. Il ricorrente infatti, insieme ai suoi correi, disponeva di armi vere e cariche, tra cui solo la mitraglietta era assicurata. Il raffronto non è dunque confacente a dimostrare la pretesa disparità di trattamento. Per tacere del fatto che anche lui, come B.________, procede a paragoni con il caso in rassegna scostandosi dagli accertamenti di fatto sfuggiti alle censure di arbitrio. È opportuno inoltre ricordare che non è di regola sufficiente citare uno o più casi in cui è stata irrogata una pena particolarmente clemente per pretendere un trattamento analogo, il principio della legalità prevalendo su quello dell'uguaglianza (v. supra consid. 5.7.1).
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6.8 In conclusione, la pena del ricorrente, indubbiamente severa, si situa ancora nell'ampia cornice edittale per i reati di cui si è reso colpevole. I giudici hanno preso in considerazione tutti gli elementi pertinenti per commisurare la pena, valutandoli correttamente. Non hanno abusato né ecceduto del loro ampio potere d'apprezzamento.
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6.9 Da tutto quanto precede risulta che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
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L'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va anch'essa respinta in quanto il gravame non presentava probabilità di successo (art. 66 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Le cause 6B_78/2008, 6B_81/2008 e 6B_90/2008 sono congiunte.
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2.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di A.________ è respinto.
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3.
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La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio di A.________ è respinta.
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4.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di B.________ è respinto.
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5.
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La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio di B.________ è respinta.
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6.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di C.________ è respinto.
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7.
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La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio di C.________ è respinta.
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8.
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Le spese giudiziarie di fr. 2'400.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
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9.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 ottobre 2008
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Schneider Ortolano
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