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Informationen zum Dokument  BGer 9C_525/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_525/2008 vom 14.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
9C_525/2008 {T 0/2}
 
Sentenza del 14 novembre 2008
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
F._________, ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 14 maggio 2008.
 
Visto:
 
il ricorso del 23 giugno 2008 (timbro postale) contro il giudizio 14 maggio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
 
il decreto presidenziale del 9 ottobre 2008 con il quale questa Corte ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio, scadente il 20 ottobre 2008, per versare un anticipo spese, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
 
considerando:
 
che l'invio postale, spedito quale atto giudiziario, contenente tale decreto non è stato ritirato dall'interessata,
 
che giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso,
 
che pertanto il decreto 9 ottobre 2008 va considerato notificato alla ricorrente al più tardi sette giorni dopo la sua consegna alla Posta di Acquarossa,
 
che non essendo intervenuto pagamento alcuno, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF),
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili,
 
che nonostante la procedura sia di principio onerosa, si rinuncia, viste le circostanze, a prelevare spese di giustizia (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 14 novembre 2008
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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