BGer 9C_849/2008 | |||
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BGer 9C_849/2008 vom 14.11.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_849/2008
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Sentenza del 14 novembre 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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R.________,
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ricorrente,
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contro
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Fondazione Pensionamento Anticipato FAR, 8006 Zurigo, opponente, patrocinata dall'avv. Rocco Olgiati, via Canonica 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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Previdenza professionale,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 settembre 2008.
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Visto:
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il ricorso 10 ottobre 2008 (timbro postale) contro il giudizio 10 settembre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
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che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
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che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
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che infatti il ricorrente - limitandosi in sostanza a dichiarare di avere sempre lavorato e di essersi impegnato, nei periodi senza occupazione, a cercare lavoro rivolgendosi alle agenzie di collocamento - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
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che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale riguardo al fatto che egli non avrebbe diritto a una rendita di vecchiaia transitoria della previdenza professionale poiché non presenta, negli ultimi sette anni precedenti la richiesta di prepensionamento, un periodo lavorativo ininterrotto presso un'azienda assoggettata al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale, sarebbe contraria al diritto applicabile,
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che in tali condizioni, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 14 novembre 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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