VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_259/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_259/2008 vom 17.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_259/2008 /biz
 
Sentenza del 17 novembre 2008
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Raselli, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Comune di Onsernone, 6662 Russo,
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
pignoramento,
 
ricorso contro la decisione emanata il 14 aprile 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Considerando:
 
che A.________ è insorta al Tribunale federale contro la sentenza con cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Cantone Ticino ha respinto il suo ricorso contro il pignoramento effettuato nell'ambito dell'esecuzione promossa dal Comune di Onsernone;
 
che con decreto 3 ottobre 2008 il Presidente della II Corte di diritto civile ha respinto una domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente e che il 9 ottobre 2008 egli la ha invano invitata a fornire entro 10 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 500.--;
 
che il 20 ottobre 2008 il Presidente della Corte adita ha assegnato alla ricorrente un termine suppletorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto per provvedere al versamento dell'anticipo spese;
 
che quest'ultimo decreto è stato ricevuto dalla ricorrente il 22 ottobre 2008;
 
che il 13 novembre 2008 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 17 novembre 2008
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Raselli Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).