BGer 8C_866/2008 | |||
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BGer 8C_866/2008 vom 04.12.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_866/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 4 dicembre 2008
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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Sezione del lavoro del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
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ricorrente,
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contro
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M.________,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2008.
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Considerando:
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che con decisione su opposizione del 12 giugno 2008, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto a favore della ditta M.________ di Losone,
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che mediante pronuncia del 24 settembre 2008 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso presentato dalla ditta M.________ e rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti,
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che in data 20 ottobre 2008 la Sezione del lavoro ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico a questa Corte, chiedendo di annullare il giudizio cantonale,
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1 pag. 37; 133 I 185 consid. 2 pag. 188; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251),
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che il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),
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che l'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b),
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che l'amministrazione ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una di queste due condizioni di ammissibilità,
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che in tali condizioni l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
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che ad ogni modo le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte,
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che in particolare una decisione di rinvio, per complemento istruttorio e nuova decisione, non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2 pagg. 483 e 484; cfr. pure sentenza 9C_218/2007 del 19 novembre 2007 consid. 1.4; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, no. 8 all'art. 93),
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che un giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione è atto a causare un danno irreparabile all'amministrazione soltanto se contiene delle istruzioni sul modo in cui questa dovrà statuire su determinati aspetti del rapporto giuridico litigioso e se restringe significativamente la sua latitudine di giudizio, impedendole di scostarvisi (DTF 133 V 477 consid. 5.2.2 pag. 483), ciò che non si verifica in concreto,
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che neppure si realizzano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenza citata 9C_218/2007 con riferimenti e sentenza 9C_586/2007 del 12 ottobre 2007),
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che la Sezione ricorrente, pur soccombendo, è dispensata dal versamento delle spese giudiziarie (DTF 133 V 640),
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che per questi motivi, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 e 2 LTF,
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il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
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Lucerna, 4 dicembre 2008
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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