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Informationen zum Dokument  BGer 8C_866/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_866/2008 vom 04.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
8C_866/2008 {T 0/2}
 
Sentenza del 4 dicembre 2008
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
 
ricorrente,
 
contro
 
M.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2008.
 
Considerando:
 
che con decisione su opposizione del 12 giugno 2008, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto a favore della ditta M.________ di Losone,
 
che mediante pronuncia del 24 settembre 2008 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso presentato dalla ditta M.________ e rinviato gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti,
 
che in data 20 ottobre 2008 la Sezione del lavoro ha interposto ricorso in materia di diritto pubblico a questa Corte, chiedendo di annullare il giudizio cantonale,
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 134 IV 36 consid. 1 pag. 37; 133 I 185 consid. 2 pag. 188; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251),
 
che il giudizio di rinvio impugnato configura una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481),
 
che l'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b),
 
che l'amministrazione ricorrente non spiega minimamente in quale misura si realizzerebbe una di queste due condizioni di ammissibilità,
 
che in tali condizioni l'atto ricorsuale difetta della necessaria motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF e già solo per questo motivo dev'essere dichiarato inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF),
 
che ad ogni modo le due condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 LTF non sono comunque soddisfatte,
 
che in particolare una decisione di rinvio, per complemento istruttorio e nuova decisione, non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF poiché determina unicamente una dilazione della procedura quale potrebbe del resto ugualmente provocare l'impugnazione autonoma di una decisione incidentale (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2 pagg. 483 e 484; cfr. pure sentenza 9C_218/2007 del 19 novembre 2007 consid. 1.4; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, no. 8 all'art. 93),
 
che un giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione è atto a causare un danno irreparabile all'amministrazione soltanto se contiene delle istruzioni sul modo in cui questa dovrà statuire su determinati aspetti del rapporto giuridico litigioso e se restringe significativamente la sua latitudine di giudizio, impedendole di scostarvisi (DTF 133 V 477 consid. 5.2.2 pag. 483), ciò che non si verifica in concreto,
 
che neppure si realizzano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (v. sentenza citata 9C_218/2007 con riferimenti e sentenza 9C_586/2007 del 12 ottobre 2007),
 
che la Sezione ricorrente, pur soccombendo, è dispensata dal versamento delle spese giudiziarie (DTF 133 V 640),
 
che per questi motivi, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 e 2 LTF,
 
il Giudice unico pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 4 dicembre 2008
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
 
Frésard Schäuble
 
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