BGer 4A_376/2008 | |||
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BGer 4A_376/2008 vom 05.12.2008 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_376/2008
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Sentenza del 5 dicembre 2008
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly, Kiss,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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patrocinato dall'avv. Filippo Solari,
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contro
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B.________Ltd.,
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opponente,
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patrocinato dall'avv. dott. Werner Thelen.
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Oggetto
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arbitrato internazionale, competenza,
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interpretazione di un patto d'arbitrato,
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estensione del patto d'arbitrato a terzi;
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ricorso in materia civile contro il lodo interlocutorio emanato il 16 giugno 2008 dall'arbitro unico CCI.
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Fatti:
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A.
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A.a Il 12 marzo 2006 A.________ - quale compratore (Buyer) - ha concluso con C.________Ltd., con sede in Inghilterra - designata quale venditore (Seller) - e B.________, residente in Canada - designato come amministratore e creditore (Director and Creditor) - un contratto intitolato "Sales Contract", nel quale C.________Ltd., in qualità di trustee di D.________ e proprietaria del 100 % delle azioni della società B.________Ltd., si impegnava a trasferire la proprietà della totalità delle dette azioni a A.________.
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L'art. 12 di questo contratto contiene la seguente clausola arbitrale:
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"In case of any disputes deriving from the Sales Contract,
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the parties agree that it should be competence of the Arbitration Court
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of the International Chamber of Commerce of Zürich in Lugano.
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The language of arbitration will be Italian.
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The law applied will be Swiss law."
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A.b Lo stesso giorno (o il 25 giugno 2006, su questa data non v'è ancora una certezza definitiva) la società B.________Ltd., società di diritto degli Emirati Arabi Uniti - quale datrice di lavoro - e A.________, domiciliato in Italia - quale (futuro) amministratore delegato (Managing Director) - hanno firmato un contratto intitolato "Employment Contract for the post of Managing Director" (di seguito: Employment Contract).
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L'art. 5 di questo contratto contiene la seguente clausola arbitrale:
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"In case of any disputes deriving from the Contract,
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the parties agree that it should be competence of the Arbitration Court
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of the International Chamber of Commerce of Zürich in Lugano.
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The language of arbitration will be Italian.
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The law applied will be Swiss law."
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B.
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Asserendo che A.________ avrebbe violato gli obblighi assunti nell'Employment Contract - utilizzando fondi e macchinari di B.________Ltd. per favorire sé stesso e la propria società nonché bloccando a B.________ l'accesso al conto corrente di B.________Ltd. - il 27 aprile 2007 B.________Ltd. ha presentato alla Corte internazionale di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (di seguito Corte di Arbitrato della CCI) una "Richiesta di esecuzione di un procedimento arbitrale secondo le ICC Rules of Arbitration" tendente alla condanna di A.________ (i) a rendere conto del proprio operato circa tutte le operazioni commerciali poste in essere a partire dalla data della stipulazione dell'Employment Contract; (ii) a porre fine alla sua attività concorrenziale; e (iii) a risarcire tutti i danni.
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B.a A.________ ha reagito il 14 giugno 2007, sollevando l'eccezione d'incompetenza; a suo modo di vedere, infatti, la clausola arbitrale non giustificava alcun collegamento con la Corte di Arbitrato della CCI. Egli ha quindi chiesto (i) una pronuncia sull'esistenza prima facie di una clausola arbitrale ai sensi dell'art. 6, 2° comma del Regolamento CCI; (ii) la proroga del termine per il deposito della Memoria di risposta sino alla decisione della Corte ai sensi dell'art. 6, 2° comma del Regolamento CCI, rispettivamente, in via sussidiaria una proroga conveniente; (iii) l'estensione del procedimento arbitrale a D.________, C.________Ltd. e a B.________, firmatari del Sales Contract concluso lo stesso giorno dell'Employment Contract ed a questo indissolubilmente collegato.
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Avendo la Corte di Arbitrato della CCI ammesso la propria competenza prima facie, il 27 agosto 2007 A.________ ha presentato il memoriale di risposta alla domanda di arbitrato, ribadendo sia l'eccezione d'incompetenza che la domanda di estensione del procedimento arbitrale; nel merito, avversata ogni pretesa di parte attrice, ha domandato - in via riconvenzionale - il risarcimento dei danni subiti a seguito della risoluzione (da parte sua) dell'Employment Contract e del Sales Contract, inevitabile viste le inadempienze contrattuali di controparte.
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In data 5 ottobre 2007 il Segretariato della CCI ha informato le parti che nella sessione del 4 ottobre 2007 la Corte di Arbitrato della CCI ha deciso di non estendere l'arbitrato e di deferire la controversia a un arbitro unico. II 26 ottobre 2007 essa ha nominato l'avv. E.________ quale arbitro unico.
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B.b L'8 gennaio 2008, in occasione della riunione preparatoria dell'arbitrato, le parti e l'arbitro hanno sottoscritto l'Atto di Missione.
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L'11 gennaio 2008 A.________ ha depositato la propria memoria sulle eccezioni processuali, rinnovando ancora una volta sia l'eccezione d'incompetenza sia la richiesta di estensione del procedimento arbitrale.
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Dal canto suo, l'11 febbraio 2008 B.________Ltd. ha confermato la competenza della Corte di arbitrato della CCI e la propria opposizione all'estensione del procedimento arbitrale.
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Con "lodo interlocutorio sulla competenza e altre questioni processuali del 16 giugno 2008" l'arbitro unico ha respinto l'eccezione sollevata da A.________ e accertato la propria competenza a decidere la controversia insorta tra le parti sulla base dell'Employment Contract. Egli ha inoltre dichiarato inammissibile, e quindi respinto, la richiesta volta all'estensione del procedimento arbitrale a D.________, C.________Ltd. e a B.________.
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C.
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Insorto dinanzi al Tribunale federale, il 20 agosto 2008, con un ricorso in materia civile fondato sull'art. 190 cpv. 2 lett. a e lett. b LDIP (art. 190 cpv. 3 LDIP), A.________ postula - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento del lodo per incompetenza del Tribunale arbitrale. In via subordinata, nell'eventualità in cui la competenza del Tribunale arbitrale venisse ammessa, domanda l'annullamento del lodo e l'estensione del procedimento arbitrale a D.________, C.________Ltd. e a B.________.
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La richiesta di effetto sospensivo è stata accolta in via supercautelare il 22 agosto 2008.
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Con risposta del 10 settembre 2008 B.________Ltd. ha proposto la reiezione del ricorso.
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Con scritto dello stesso giorno l'arbitro unico ha comunicato di rinunciare alla presentazione di osservazioni, avendo egli esaurientemente motivato la propria competenza nel lodo. Posto che tutti gli argomenti sollevati dal ricorrente sono già stati considerati nella sua decisione, egli è comunque dell'avviso che il Tribunale federale debba respingere il ricorso.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 462 consid. 2, 629 consid. 2).
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2.
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Nell'ambito della giurisdizione arbitrale internazionale, il ricorso in materia civile contro lodi arbitrali è proponibile alle condizioni di cui agli art. 190-192 LDIP (art. 77 cpv. 1 LTF).
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2.1 La possibilità d'impugnare un lodo arbitrale dinanzi al Tribunale federale presuppone quindi, anzitutto, l'esistenza di un arbitrato internazionale sottoposto alla LDIP.
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A norma dell'art. 176 cpv. 1 LDIP le disposizioni del dodicesimo capitolo della LDIP (art. 176-194 LDIP), dedicato all'arbitrato internazionale, sono applicabili quando la sede del Tribunale arbitrale si trova in Svizzera e - cumulativamente - quando, al momento della stipulazione del patto di arbitrato, almeno una parte non era domiciliata né dimorava abitualmente in Svizzera. Inoltre, l'applicazione di queste norme non deve essere stata esclusa in forma scritta dalle parti, con contestuale pattuizione dell'applicazione esclusiva delle disposizioni cantonali in materia di arbitrato (art. 176 cpv. 2 LDIP).
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In concreto, la sede del Tribunale arbitrale si trova a Lugano - su questo punto sia le parti che l'arbitro sono concordi - e al momento della stipulazione della clausola arbitrale nessuna delle due parti aveva sede rispettivamente domicilio in Svizzera. Non avendo le parti escluso in forma scritta l'applicazione delle norme contenute nel dodicesimo capitolo della LDIP, esse sono applicabili alla vertenza in rassegna.
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2.2 La procedura di ricorso è retta dall'articolo 77 LTF, che al secondo capoverso esclude esplicitamente l'applicabilità degli articoli 48 cpv. 3, 93 cpv. 1 lettera b, 95-98, 103 cpv. 2, 105 cpv. 2, 106 cpv. 1 e 107 cpv. 2 LTF (nella misura in cui permette al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito).
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2.3 Il lodo criticato si divide in due parti.
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2.3.1 Nella prima parte l'arbitro unico ha respinto l'eccezione d'incompetenza sollevata dal ricorrente. Si tratta di una decisione pregiudiziale ai sensi dell'art. 186 cpv. 3 LDIP che può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale per i motivi indicati nell'art. 190 cpv. 2 lett. a e b LDIP (art. 190 cpv. 3 LDIP).
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2.3.2 Nella seconda parte l'arbitro ha dichiarato inammissibile e pertanto respinto la richiesta tendente all'estensione del procedimento a terzi. Si tratta di una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. b LTF, poiché esclude definitivamente la partecipazione dei terzi alla procedura (DTF 134 III 379 consid. 1.1 pag. 382), che può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale per i motivi indicati nell'art. 190 cpv. 2 LDIP (DTF 130 III 755 consid. 1.2).
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2.4 Ambedue le decisioni possono dunque venir impugnate dinanzi al Tribunale federale (art. 191 cpv. 1 LTF), non avendo le parti pattuito la competenza del giudice del luogo di sede del Tribunale arbitrale (art. 191 cpv. 2 LTF) né tantomeno rinunciato all'impugnazione (art. 192 LTF).
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2.5 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) contro una decisione in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso supera fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 let. b LTF), il ricorso risulta anche per il resto ricevibile.
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3.
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3.1 Il ricorso in materia civile a norma dell'art. 77 LTF ha natura cassatoria (cfr. art. 77 cpv. 2 LTF che esclude l'applicazione dell'art. 107 cpv. 2 LTF). Solo quando il litigio verte sulla competenza il Tribunale federale può, eccezionalmente, accertare la competenza rispettivamente l'incompetenza del Tribunale arbitrale (DTF 127 III 279 consid. 1b; 117 II 94 consid. 4).
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3.2 Giusta l'art. 77 cpv. 3 LTF il Tribunale federale esamina soltanto le censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso. Le esigenze di motivazione poste da questa norma corrispondono a quelle prescritte dall'art. 106 cpv. 2 LTF per la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni del diritto cantonale e, pertanto, a quelle del precedente ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 III 638 consid. 2). La LTF non ha dunque apportato alcuna modifica a questo riguardo (DTF 134 III 186 consid. 5).
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3.3 Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dal Tribunale arbitrale (art. 105 cpv. 1 LTF).
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Non può rettificarlo o completarlo d'ufficio, nemmeno nel caso in cui questo sia stato svolto in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto (cfr. art. 77 cpv. 2, che esclude l'applicazione dell'art. 105 cpv. 2 LTF).
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4.
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La controversia verte in primo luogo sull'interpretazione della clausola arbitrale sottoscritta dalle parti, che recita:
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"In case of any disputes deriving from the Contract, the parties agree
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that it should be competence of the Arbitration Court of the
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International Chamber of Commerce of Zürich in Lugano.
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The language of arbitration will be Italian.
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The law applied will be Swiss law."
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In sintesi, nel lodo impugnato, dopo aver osservato che la clausola - patologica - necessita di essere interpretata secondo le regole del diritto elvetico e quindi secondo il principio dell'affidamento, non essendo possibile accertare la vera volontà delle parti, l'arbitro ha stabilito ch'essa può esser ragionevolmente intesa sia nel senso asseverato dalla parte attrice, ovvero a favore della competenza della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, sia nel modo proposto dal convenuto, ovvero a favore della Camera di Commercio di Zurigo. Applicando per analogia una sentenza zurighese concernente una clausola di deroga di foro ex art. 17 CL, egli ha allora deciso che, in simili circostanze, va ammessa la competenza dell'istituzione arbitrale scelta dalla parte attrice fra le due possibili. Ciò significa che, in concreto, con il deposito della propria domanda di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi l'attrice ha messo fine all'ambiguità della clausola, determinando in via definitiva quale sia l'istituzione competente per la gestione dell'arbitrato. Donde la reiezione dell'eccezione d'incompetenza sollevata dal convenuto.
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5.
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Nell'allegato presentato al Tribunale federale, il convenuto, qui ricorrente, rimprovera all'arbitro unico di essersi a torto dichiarato competente (art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP).
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5.1 Egli è dell'avviso che l'interpretazione oggettiva della clausola arbitrale retta dall'art. 178 LDIP avrebbe dovuto condurre l'arbitro a riconoscere la volontà delle parti di sottoporre l'arbitrato alla Camera di Commercio di Zurigo.
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Il termine "internazionale" - osserva il ricorrente - è un semplice aggettivo, che nella definizione della volontà ipotetica delle parti non può essere ritenuto più importante dell'indicazione geografica Zurigo, che "per la sua determinatezza diviene più significativa, percettibile e condivisa che non un rinvio alla CCI di Parigi, del tutto inatteso e sorprendente perché inespresso". Il ricorrente rammenta che la giurisprudenza citata nel lodo a sostegno di quest'ultima eventualità riguardava clausole nelle quali una sola località era stata aggiunta all'istituzione di una Camera di Commercio Internazionale, dove tale località andava intesa come sede dell'arbitrato. In concreto, invece, la sede dell'arbitrato si situa indiscutibilmente a Lugano. Ammettere, in questo caso, la competenza della CCI significa vanificare la chiara indicazione di Zurigo, che manifestamente non stava a indicare la sede dell'arbitrato bensì l'autorità incaricata di amministrare l'arbitrato. In questo senso - secondo il ricorrente - ha già deciso anche il Tribunale federale, che nella DTF 129 III 675 (consid. 2.4 pag. 682) ha stabilito che clausole nelle quali viene designato un tribunale inesistente a Zurigo rinviano alla Camera di Commercio di questa città.
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5.2 Dal canto suo l'opponente assevera, come già dinanzi all'arbitro, che le parti hanno sempre unanimamente auspicato la competenza della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. La prima bozza dell'Employment Contract conteneva infatti la seguente clausola:
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"Per le eventuali controversie relative al contratto di impiego, le parti concordano la competenza del Tribunale arbitrale della Camera di Commercio internazionale di Parigi. Localmente competente è la sezione distaccata di Bolzano, e la lingua del processo è l'italiano."
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Successivamente, spiega l'opponente, la città di Bolzano è stata sostituita con Zurigo e come luogo dell'arbitrato è stato inserito Lugano.
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6.
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Adito con una censura d'incompetenza, il Tribunale federale esamina liberamente le questioni di diritto, comprese quelle preliminari, che determinano la competenza o l'incompetenza del Tribunale arbitrale. Esso non diviene per questo un'autorità di appello; in particolare, il Tribunale federale non è tenuto a ricercare nella decisione impugnata gli argomenti giuridici suscettibili di giustificare l'accoglimento della censura fondata sull'art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP. Spetta al ricorrente sollevare tesi giuridiche pertinenti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 134 III 565 consid. 3.1 con rinvii).
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7.
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Ora, nella clausola litigiosa le parti hanno concordato di sottoporre eventuali controversie alla "Arbitration Court of the International Chamber of Commerce of Zurich, in Lugano".
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Sennonché questa istituzione arbitrale non esiste.
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7.1 Secondo la giurisprudenza, l'impossibilità di costituire il Tribunale arbitrale così come stabilito nel regolamento sottoscritto dalle parti non implica necessariamente la nullità della clausola compromissoria qualora da questa emerga chiara la volontà delle parti di sottoporre le loro controversie ad una giurisdizione arbitrale privata (DTF 130 III 66 consid. 3.1 pag. 71). Se tale è il caso, il cosiddetto Utilitätsgedanken impone infatti d'interpretare la clausola in modo tale da lasciarla sussistere (DTF 130 III 66 consid. 3.2 pag. 71 seg.; Wenger/Müller in: Basler Kommentar, 2a ed., 2007, n. 56 ad art. 178 LDIP; Berger/ Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, 2006, n. 283 pag. 98).
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Una clausola che contiene un'indicazione imprecisa, incompleta, contraddittoria o sbagliata del tribunale arbitrale - ovverosia una cosiddetta clausola patologica (DTF 130 III 66 consid. 3.1 pag. 70; su questo tema, in particolare, Girsberger/Mráz, Missglückte ("pathologische") Schiedsvereinbarungen: Risiken und Nebenwirkungen, in: Internationales Zivilprozess- und Verfahrensrecht III, 2003, pag. 129-165, e Scalbert/Marville, Les clauses compromissoires pathologiques, in: Revue de l'arbitrage, 1988, pag. 117-135) - non conduce dunque all'invalidità del patto d'arbitrato, qualora mediante interpretazione sia possibile determinare quale fosse il Tribunale arbitrale auspicato dalle parti (DTF 130 III 66 consid. 3.2 pag. 71 seg.; 129 III 675 consid. 2.3 pag. 681).
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7.2 In concreto, nella clausola litigiosa le parti hanno manifestato in maniera chiara e inequivocabile la loro volontà di sottrarre la controversia alla giurisdizione statale e di sottoporla a un tribunale arbitrale con sede a Lugano, che avrebbe condotto la procedura in lingua italiana e applicato il diritto svizzero (cfr. consid. 4). Pacifica è anche la volontà di ricorrere all'arbitrato istituzionale, che si svolge secondo un regolamento predefinito e sotto la sorveglianza di un'autorità arbitrale, invece che ad un arbitrato ad hoc, nell'ambito del quale le parti determinano personalmente le modalità di svolgimento dell'arbitrato (Berger/Kellerhals, op. cit., n. 22 pag. 7).
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7.3 Il disaccordo riguarda l'autorità chiamata ad amministrare e sorvegliare l'arbitrato: per il ricorrente questo compito spetta alla Camera di Commercio di Zurigo mentre per l'opponente dev'essere la Corte d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
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7.3.1 Come rettamente stabilito dall'arbitro, trattandosi di un arbitrato internazionale sottoposto alla LDIP - e tenuto conto della chiara volontà delle parti di applicare il diritto svizzero - la clausola arbitrale va interpretata secondo le regole vigenti in Svizzera in materia d'interpretazione dei contratti (DTF 130 III 66 consid. 3.2 pag. 71; 129 III 675 consid. 2.3 pag. 680).
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Il contenuto di un contratto viene determinato in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero ricercando la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto (art. 18 cpv. 1 CO). Qualora - come nella fattispecie in rassegna - non esistano accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro (presunta) volontà viene determinata interpretando le loro dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento (cosiddetta interpretazione oggettiva), ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681 seg). A questo scopo non vanno considerati solamente il testo e il contesto delle dichiarazioni, bensì anche le circostanze che hanno preceduto o accompagnato la stipulazione del contratto, non invece il comportamento assunto successivamente dalle parti (DTF 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67). Giovi infine rammentare che il principio dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67, 675 consid. 3.3 pag. 681).
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7.3.2 In concreto, le circostanze che hanno preceduto la stipulazione della clausola controversa sono state descritte dall'arbitro nel capitolo dedicato all'esposizione delle tesi della parte attrice, qui opponente, la quale le ha parzialmente riproposte nell'allegato di risposta al ricorso. Come già detto, essa ha in particolare addotto che il testo originale della clausola arbitrale, redatto dal suo legale, aveva il seguente tenore:
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"Per le eventuali controversie relative al contratto d'impiego, le parti concordano la competenza del Tribunale arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Localmente competente è la sezione distaccata di Bolzano e la lingua del processo è l'italiano."
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A dire dell'opponente, il ricorrente avrebbe reagito a questa prima bozza dichiarando di preferire un tribunale situato fuori dall'Italia, per esempio a Lugano, dove la lingua del tribunale è l'italiano, e di voler specificare che la legge applicabile sarebbe stata quella svizzera ("a Court outside Italy would be preferable, for instance Lugano where the Court language is Italian, Swiss law will apply"). Donde la sostituzione della sezione distaccata di Bolzano con quella di Zurigo e l'inserimento di Lugano quale luogo dell'arbitrato.
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Il ricorrente non prende posizione su queste affermazioni. A suo modo di vedere, comunque, il riferimento a Zurigo e l'aggiunta di Lugano quale luogo dell'arbitrato stanno chiaramente a indicare che le parti intendevano affidare alla Camera di Commercio di Zurigo l'amministrazione e la sorveglianza dell'arbitrato, che si sarebbe svolto a Lugano.
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7.3.3 In pratica, seguendo la tesi del ricorrente, nella versione definitiva della clausola arbitrale le parti hanno sostituito la Camera di Commercio Internazionale di Parigi con la Camera di Commercio Internazionale di Zurigo e la località di Bolzano con quella di Lugano.
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Tenuto conto della giurisprudenza esposta nella DTF 129 III 675 (consid. 2.3 - 2.4 pag. 681 seg.) e richiamata nel gravame, giusta la quale l'indicazione di un'istituzione arbitrale inesistente a Zurigo ("Swiss Arbitration Court, Zurich", "International Trade Arbitration Organization in Zurich" oder "International Trade arbitration in Zurich"), qual è appunto la Camera di Commercio Internazionale di Zurigo, dev'essere intesa come un rinvio alla Camera di Commercio di questa città e al suo regolamento d'arbitrato internazionale (cfr. Wenger/Müller, op. cit., n. 56 ad art. 178 LDIP; Berger/Kellerhals, op. cit. , n. 281 pag. 97 seg.; Girsberger/Mráz, op. cit., pag. 149-150), si potrebbe essere tentati di concludere per l'accoglimento del ricorso.
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Sennonché la giurisprudenza citata è anteriore al 2004. Si tratta di un elemento importante ai fini del giudizio, che il ricorrente ha omesso di considerare. Onde promuovere l'arbitrato istituzionale in Svizzera e armonizzare le regole esistenti in materia di risoluzione delle controversie commerciali internazionali, le Camere di commercio e dell'industria di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo si sono infatti riunite e il 1° gennaio 2004 hanno adottato un regolamento comune, denominato Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale (Regolamento Svizzero), che sostituisce i precedenti regolamenti d'arbitrato internazionale delle singole Camere.
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Per assicurare l'amministrazione degli arbitrati secondo il Regolamento svizzero (Swiss Rules), le Camere hanno nominato un Comitato d'arbitrato (Arbitration Committee) formato da professionisti dell'arbitrato internazionale, che designa fra i suoi membri la persona o le persone che assistono le Camere nell'amministrazione e nella vigilanza dei procedimenti arbitrali (cfr. Introduzione al regolamento, in: www.swissarbitration.ch; Hochstrasser/Lessing in: Basler Kommentar, 2a ed., 2007, Einleitung zum zwölften Kapitel: Grundlagen, n. 256 segg.).
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Ora, dato che l'Employment Contract nel quale è inserita la clausola arbitrale litigiosa è stato stipulato nel 2006, due anni dopo l'adozione del citato Regolamento, si deve ritenere che le parti - e in particolare il ricorrente, all'origine della modifica della pattuizione originaria - fossero al corrente di questa evoluzione. Qualora la loro volontà fosse stata quella di sottoporre le loro controversie a un arbitrato amministrato secondo le Swiss Rules, essi avrebbero verosimilmente sostituito Court of arbitration con Arbitration Committee, avrebbero tralasciato l'aggettivo international, e soprattutto avrebbero evitato il riferimento alla Camera di commercio di Zurigo, quale autorità responsabile dell'amministrazione e della sorveglianza dell'arbitrato da svolgersi a Lugano; l'arbitrato avente sede a Lugano sarebbe stato infatti in ogni caso disciplinato dal Regolamento Svizzero e sottoposto alla vigilanza del Comitato d'arbitrato.
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7.3.4 Tenuto conto di queste considerazioni, il tenore della clausola litigiosa depone manifestamente a favore di un arbitrato sottoposto al Regolamento CCI. L'attribuzione dell'incarico di amministrare e sorvegliare l'arbitrato da svolgersi a Lugano alla Corte di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (Arbitration Court of the International Chamber of Commerce) è priva di ambiguità e la Corte d'arbitrato della CCI è l'autorità incaricata di amministrare e sorvegliare i procedimenti arbitrali che si svolgono in applicazione del Regolamento CCI (ICC Rules) emanato il 1° gennaio 1998 (www.iccwbo.org/court; Berger/Kellerhals, op. cit., n. 27 pag. 9-10; cfr. anche).
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Vi è, effettivamente, un errore nell'indicazione della sede della CCI, che non si trova a Zurigo bensì a Parigi. Come rammentato anche nel ricorso, le clausole nelle quali viene menzionata la Camera di Commercio Internazionale con l'aggiunta di una città svizzera, nonostante la Camera abbia la sua unica sede a Parigi, vengono di regola interpretate come una scelta di un arbitrato disciplinato dal Regolamento CCI con sede in Svizzera (DTF 129 III 675 consid. 2.3 pag. 681; Wenger/Müller in: Basler Kommentar, 2a ed., 2007, n. 56 ad art. 178 LDIP).
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Il ricorrente ha ragione quando osserva che si tratta abitualmente di clausole nelle quali viene menzionata una sola città svizzera e non due, come nella fattispecie in esame. L'indicazione sbagliata di Zurigo può tuttavia essere facilmente spiegata se si tiene conto del fatto che il Comitato Nazionale CCI per la Svizzera si trova a Zurigo (in questo senso anche l'esempio citato in Scalbert/Marville, op. cit. pag. 21) e che uno dei compiti dei comitati nazionali è quello di proporre - dietro invito della Corte di arbitrato sita a Parigi - un arbitro nel paese scelto dalle parti quale luogo dell'arbitrato (art. 9 cpv. 3 Regolamento CCI e n. 35 del lodo impugnato). Seppur non competente ad amministrare l'arbitrato, il Comitato Nazionale CCI di Zurigo svolge dunque ruolo significativo. Questo spiega anche l'utilizzo da parte dell'opponente - nella fase introduttiva della causa - della locuzione "sezione distaccata di Zurigo", utilizzo suscettibile di creare confusione, che la Corte d'arbitrato l'ha invitata a tralasciare.
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7.4 Interpretata secondo il principio dell'affidamento, la clausola litigiosa - con la quale le parti hanno pattuito di sottoporre eventuali controversie all'"Arbitration Court of the International Chamber of Commerce of Zurich, in Lugano" - va dunque intesa nel senso che l'istituzione chiamata ad amministrare l'arbitrato che si svolge a Lugano è la Corte d'arbitrato della CCI di Parigi.
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Ne discende che la decisione dell'arbitro unico di ammettere la propria competenza dev'essere confermata, anche se per ragioni diverse da quelle da lui addotte nel lodo impugnato.
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Su questo punto il ricorso viene pertanto respinto.
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8.
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Nell'eventualità in cui la competenza del Tribunale arbitrale venisse ammessa, il ricorrente domanda l'annullamento del lodo e l'estensione del procedimento arbitrale a D.________, C.________Ltd. e a B.________, firmatari del Sales Contract sottoscritto lo stesso giorno dell'Employment Contract ed a questo indissolubilmente legato, al punto che non è possibile decidere sulle pretese oggetto del procedimento arbitrale pendente senza tenere conto di quanto pattuito nel Sales Contract.
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8.1 Nella decisione impugnata l'arbitro ha stabilito che fra i due contratti esiste effettivamente un nesso ma che questo non basta per ottenere l'estensione del procedimento arbitrale alle parti del Sales Contract che non sono parti dell'Employment Contract.
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Nessuno ha d'altro canto sostenuto che si tratterebbe di un caso di litisconsorzio necessario.
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Egli ha inoltre ricordato che l'arbitrato è un processo privato che si fonda sul consenso espresso delle parti nella clausola arbitrale. L'intervento di terzi in un procedimento arbitrale pendente non può quindi, in linea di principio, avvenire senza il consenso di tutte le parti interessate; il Regolamento CCI, perlomeno, non contempla una simile possibilità. In altre parole, a meno che le parti e i terzi di cui si chiede il coinvolgimento non vi consentano spontaneamente, un procedimento arbitrale retto dal Regolamento CCI non può essere esteso e la richiesta in tal senso formulata dal convenuto qui ricorrente deve pertanto essere disattesa. L'unica possibilità di ottenere la partecipazione dei citati terzi al procedimento attuale - ha proseguito l'arbitro - è quella di avviare contro di loro un procedimento arbitrale secondo il Regolamento CCI e di chiedere successivamente alla Corte d'arbitrato della CCI di riunire i due procedimenti in applicazione dell'art. 4, 6° comma del Regolamento CCI. A titolo abbondanziale, l'arbitro ha "preannunciato" l'esito negativo di una simile richiesta, per il motivo che le parti dei due contratti (Employment Contract e Sales Contract) sono diverse. Egli ha tuttavia chiaramente specificato di non essere in nessun caso competente a decidere tale questione, di esclusiva competenza della Corte d'arbitrato della CCI.
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Per le ragioni appena esposte l'arbitro ha infine concluso che la richiesta di estensione a D.________, C.________Ltd. e a B.________ "è inammissibile e viene pertanto respinta".
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8.2 Nell'allegato sottoposto al Tribunale federale il ricorrente rimprovera all'arbitro di non aver adeguatamente considerato gli argomenti da lui addotti per giustificare l'estensione dell'arbitrato a D.________, C.________Ltd. e a B.________ malgrado il fatto ch'essi non abbiano sottoscritto l'Employment Contract nel quale è contenuto il patto d'arbitrato.
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Il ricorrente sostiene infatti che fra i due contratti non esiste solo "un nesso", come affermato dall'arbitro: essi sono l'espressione di una medesima volontà e devono venir considerati come un tutt'uno. Le parti dell'uno sono anche le parti dell'altro, donde la possibilità di estendere la portata del patto d'arbitrato contenuto nell'Employment Contract anche alle parti che hanno sottoscritto il Sales Contract, che contiene peraltro una clausola arbitraria dal tenore praticamente identico (lodo n. 78 e 79).
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8.3 La censura è ammissibile. Chiamato a determinarsi sulla sua competenza a decidere il litigio sottopostogli, il Tribunale arbitrale deve infatti esaminare la portata soggettiva del patto d'arbitrato; deve stabilire quali sono le parti vincolate da tale convenzione e valutare, se del caso, la possibilità di applicarla anche a terzi che non l'hanno sottoscritta e non vi sono menzionati. Tale questione ricade dunque nel motivo di ricorso dell'art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP (DTF 134 III 565 consid. 3.2; 129 III 727 consid. 5.2.1 pag. 333; cfr. anche Berti/Schnyder in: Basler Kommentar, n. 47 e 49 ad art. 190 LDIP).
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8.4 La giurisprudenza svizzera - diritto applicabile nella presente vertenza - ha già riconosciuto la possibilità di estendere la clausola arbitrale anche a persone che non l'hanno firmata, nonostante la forma scritta sia uno dei requisiti di validità della clausola posti dall'art. 178 LDIP. Tale eventualità può realizzarsi in caso di cessione del credito, assunzione del debito o trasferimento di una relazione contrattuale. Si è già anche ammesso che, in situazioni particolari, un determinato comportamento può supplire, in virtù delle regole sulla buona fede, all'osservanza di una prescrizione di forma. Per esempio qualora il terzo si immischi nell'adempimento del contratto che contiene il patto d'arbitrato in modo tale che si può ravvedere nel suo comportamento una volontà, espressa per atti concludenti, di sottostare alla clausola compromissoria (DTF 134 III 565 consid. 3.2 con rinvii).
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8.5 Prima ancora di esporre gli argomenti ricorsuali a sostegno dell'estensione dell'arbitrato a D.________, C.________Ltd. e a B.________ è utile indicare il ruolo delle varie persone fisiche e giuridiche menzionate, tenendo conto anche della lettera dei due contratti oggetto della controversia, che anche se non sono riprodotti integralmente nel lodo impugnato rientrano manifestamente fra i fatti ammessi dall'arbitro e posti a fondamento della sua decisione (cfr. anche DTF 128 III 50 consid. 3b pag. 63).
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L'Employment Contract è stato sottoscritto da:
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- A.________, "hereafter referred to as Managing Director"
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- B.________Ltd., "represented by the unique partner
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D.________ [...] represented by C.________Ltd. through
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its Managing Directors Mrs F.________ and Mr G.________,
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hereafter referred to as the Company".
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Il Sales Contract è stato sottoscritto da:
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- A.________, "hereafter referred to as Buyer"
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- B.________ "hereafter referred to as Director and Creditor
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[of B.________Ltd.]"
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- C.________Ltd. "as Trustees of D.________, represented by
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its Directors, Mrs F.________ an Mr G.________,
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hereafter referred to as Seller".
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Già solo sulla base dell'indicazione delle parti contraenti e dei loro rappresentanti che hanno firmato i contratti, non si può sostenere che i terzi di cui il ricorrente domanda il coinvolgimento nella procedura arbitrale sarebbero completamente estranei all'Employment Contract.
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8.5.1 Rinviando puntualmente al contenuto del lodo impugnato, il ricorrente assevera che i due contratti, conclusi lo stesso giorno, erano l'espressione di un'unica volontà, quella di trasferire la proprietà del 100 % delle azioni di B.________Ltd. da C.________Ltd. - che le deteneva quale trustee di D.________ - a A.________, dietro pagamento del debito che B.________Ltd. ancora aveva nei confronti di B.________ e D.________ (lodo n. 63 e 64).
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L'Employment Contract (EC) - spiega il ricorrente - era una soluzione transitoria fino al perfezionamento del Sales Contract (SC). L'art. 1 EC vietava infatti al ricorrente di stipulare nel proprio interesse o nell'interesse di terzi accordi commerciali (business deal) nel settore in cui è attiva la B.________Ltd. sino a che non fosse stato saldato il citato debito, a meno che tali negozi non portassero un beneficio alla B.________Ltd. (lodo n. 57). In caso di violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 1 EC o di mancato pagamento di tre rate mensili del debito, così come indicato nell'art. 4 SC, l'art. 2 cpv. 4 EC concedeva inoltre a D.________ il diritto di chiedere la nomina di un Board of Directors (fra cui B.________) incaricato di affiancare il ricorrente nella gestione della società (lodo n. 58). Non solo, qualora il ricorrente avesse fatto prova di grave negligenza nell'amministrare la società, l'art. 2 cpv. 6 EC concedeva a D.________ la facoltà di rescindere immediatamente l'Employment Contract per motivi straordinari (lodo n. 58).
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Il ricorrente prosegue evidenziando le norme in parte speculari e in parte complementari all'Employment Contract contenute nel Sales Contract. L'art. 4 SC stabilisce infatti che il Buyer, ovvero il ricorrente, assume il debito della Company (B.________Ltd.) nei confronti di B.________ e D.________ (lodo n. 69) e l'art. 5 SC subordina la consegna delle azioni all'integrale pagamento del debito (lodo n. 70).
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L'art. 7 SC prevede inoltre che alla firma del SC la parte venditrice, ovvero C.________Ltd., provvederà affinché B.________Ltd. nomini il compratore, ovvero il ricorrente, quale Managing Director con pieni poteri e B.________ venga sollevato dai suoi compiti di Managing Director (lodo n. 72). L'art. 8 SC menziona infine anche il diritto di D.________ di accedere alle informazioni contabili relative all'attività commerciale di B.________Ltd. (lodo n. 73).
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8.5.2 Tenuto conto di quanto appena esposto si deve concordare con il ricorrente che gli impegni assunti nei due contratti non possono essere distinti, visto come si intersecano reciprocamente.
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Egli ha ragione quando afferma che il tutto va inteso come un impegno generale del ricorrente di adempiere le obbligazioni della B.________Ltd. nei confronti dei creditori/venditori della società, prima di poterne assumere veramente il controllo. Il contratto d'impiego è funzionale a questa finalità; esso permette infatti ai venditori/creditori, in virtù dei rapporti preesistenti, di mantenere il controllo sull'attività della società e sul destino degli introiti derivanti da tale attività fino al pagamento integrale del debito.
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In questo contesto, la violazione degli obblighi assunti nell'Employment Contract ha inevitabilmente ripercussioni sul Sales Contract e viceversa. Stando a quanto indicato nel lodo, la B.________Ltd. rimprovera al ricorrente la violazione del divieto di concorrenza e sostiene ch'egli si sarebbe illegittimamente comportato come se fosse l'unico Managing Director, mentre tale qualità non gli sarebbe mai stata attribuita (lodo n. 11). Dal canto suo, A.________ si duole proprio del fatto di non essere mai stato nominato Managing Director, in contrasto con quanto pattuito contrattualmente (lodo n. 16).
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8.5.3 Venendo dunque alla richiesta di estendere l'arbitrato anche a D.________, B.________ e C.________Ltd., si osserva quanto segue.
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È vero che D.________ non è formalmente parte dell'Employment Contract che contiene il patto d'arbitrato e che interviene solo come rappresentante della B.________Ltd., ma il potere concessole di rescindere il contratto con effetto immediato (art. 4 EC), prerogativa tipica del datore di lavoro, e quello di prendere visione della contabilità relativa all'attività commerciale di B.________Ltd. (art. 8 SC) inducono a trattarla alla stessa stregua nell'attuale circostanza.
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Analoga considerazione vale per B.________, al quale, in caso di un ritardo di tre mesi nel pagamento del debito indicato all'art. 4 SC, viene concesso il diritto di riprendere la funzione di Managing Director accanto a A.________ e H.________ (art. 2 cpv. 4 e 5 EC).
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Lo stesso si può dire per C.________Ltd., che non interviene nella vicenda unicamente quale parte venditrice nel Sales Contract, dato che all'art. 7 SC si impegna ad agire affinché B.________Ltd. - nel quadro dell'Employment Contract - nomini il compratore, ovvero il ricorrente, quale Managing Director con pieni poteri e B.________ venga sollevato dai suoi compiti di Managing Director.
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8.6 Visto l'intenso coinvolgimento di D.________, B.________ e C.________Ltd. nell'elaborazione dell'Employment Contract e il ruolo che essi si sono riservati in relazione all'adempimento di tale contratto, si deve concludere ch'essi si sono vincolati per atti concludenti alla clausola compromissoria in questo contenuta, il cui tenore è peraltro identico a quella inserita nel Sales Contract.
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La domanda di estensione dell'arbitrato formulata dal ricorrente merita pertanto di essere accolta.
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9.
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Ciò comporta il parziale accoglimento del ricorso, in quanto rivolto contro la decisione di respingere la richiesta di estendere il procedimento a D.________, B.________ e C.________Ltd.
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Trattandosi di un ricorso sulla competenza dell'arbitro, il Tribunale federale può, in deroga all'art. 77 cpv. 2 LTF, modificare il dispositivo del lodo impugnato su questo punto (cfr. quanto esposto al consid. 3.1).
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Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
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Dato l'esito del ricorso, le spese giudiziarie sono poste a carico di ambedue le parti, in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il punto 2 del dispositivo del lodo interlocutorio del 16 giugno 2008 è modificato come segue:
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"2. La richiesta del convenuto di estendere il presente procedimento arbitrale al D.________, alla C.________Ltd. ed al sig. B.________ è accolta."
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico delle parti, in ragione di metà ciascuno.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Corte internazionale di arbitrato della CCI, per il tramite dell'arbitro unico avv. E.________, Ginevra.
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Losanna, 5 dicembre 2008
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Corboz Gianinazzi
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