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Informationen zum Dokument  BGer 8C_895/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_895/2008 vom 12.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
8C_895/2008 {T 0/2}
 
Decreto del 12 dicembre 2008
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
 
cancelliere Schäuble.
 
Parti
 
P.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro la disoccupazione,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 ottobre 2008.
 
Visto:
 
lo scritto 28 novembre 2008 con cui P.________ ha ritirato il ricorso 29 ottobre 2008 contro il giudizio 6 ottobre 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione,
 
Considerando:
 
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 LTF),
 
che il Presidente (o il giudice dell'istruzione) della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF),
 
che, in caso di desistenza, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF),
 
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali,
 
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia.
 
Lucerna, 12 dicembre 2008
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
 
Frésard Schäuble
 
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