BGer 8C_823/2008 | |||
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BGer 8C_823/2008 vom 16.01.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_823/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 16 gennaio 2009
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Ursprung, Presidente,
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Frésard, Niquille,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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S.________,
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ricorrente,
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contro
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SWICA Assicurazioni SA, 8401 Winterthur,
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opponente, patrocinata dall'avv. Bruno Notari, Via Nizzola 1, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 settembre 2008.
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Considerando:
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che per decisione del 3 luglio 2000, successivamente confermata sia con decisione su opposizione del 30 maggio 2005 sia con giudizio della Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni del 20 ottobre 2006, rimasto inimpugnato, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha stabilito l'idoneità condizionale per la professione di cuoco nei confronti di S.________, nato nel 1964, sulla base di accertamenti medici, in particolare del rapporto 10 aprile 2000 del dott. L.________, specialista in immunologia e allergologia, il quale ha posto la diagnosi di rinite ed asma bronchiale di grado moderato, dovuta a ipersensibilità ai crostacei,
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che mediante provvedimento del 3 agosto 2007, confermato su opposizione il 2 ottobre seguente, la Swica Assicurazioni SA ha negato all'interessato il diritto all'indennità per cambiamento d'occupazione, facendo valere che le condizioni dell'art. 86 cpv. 1 OPI non sarebbero soddisfatte,
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che il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato contro la decisione su opposizione con pronuncia dell'8 settembre 2008,
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che S.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale chiedendo implicitamente l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione amministrativa con contestuale rinvio degli atti alla Swica per complemento istruttorio e nuova decisione,
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che il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF,
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che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali,
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che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF),
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che nel caso di specie, è quantomeno dubbio che il gravame adempia le esigenze di motivazione descritte,
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che il ricorrente non espone infatti in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato,
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che per quanto discutibile, la questione dell'ammissibilità del gravame può rimanere aperta, poiché, in ogni caso, lo stesso risulta infondato nel merito per i motivi che seguono,
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che il lavoratore che è definitivamente o temporaneamente escluso da un lavoro o che è stato dichiarato soltanto condizionalmente idoneo a svolgerlo riceve dall'assicurazione un'indennità per cambiamento d'occupazione qualora, cumulativamente con altre condizioni, a cagione della decisione, nonostante la consulenza individuale, l'erogazione di una indennità giornaliera di transizione e l'impegno che da lui può essere ragionevolmente preteso affinché compensi lo svantaggio economico sul mercato del lavoro, le sue possibilità di guadagno rimangano considerevolmente ridotte (art. 86 cpv. 1 lett. a OPI),
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che il giudizio cantonale ha correttamente esposto i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare che determinante per il diritto all'indennità per cambiamento di occupazione non è l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato tra il danno alla salute e la malattia professionale, bensì il pregiudizio economico subito dall'assicurato in seguito all'emanazione della decisione concernente la mancanza d'idoneità (RAMI 2002 no. U 461 pag. 420 segg. [U 363/01]),
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che, inoltre, l'indennità per cambiamento di occupazione giusta l'art. 86 OPI è una prestazione accordata nell'ambito di una serie di misure finalizzate a prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, non invece a rimediare all'incapacità di guadagno giusta l'art. 7 LPGA (DTF 131 V 90 consid. 2.2 pag. 92; 126 V 198 consid. 2c pag. 204 e riferimenti ivi citati; RAMI 2000 no. U 382 pag. 254 consid. 3a [U 220/97]; cfr. pure sentenza 8C_507/2007 del 5 giugno 2008 consid. 4.1),
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che conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 400 consid. 4b e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572),
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che in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per compensare lo svantaggio economico sul mercato del lavoro (art. 86 cpv. 1 lett. a OPI; cfr. pure RAMI 1995 no. U 225 pag. 164 consid. 2b),
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che in concreto l'assicurato è idoneo alla professione di cuoco, a condizione che non entri in contatto con dei crostacei,
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che i giudici di prime cure hanno ritenuto un'indisponibilità soggettiva di S.________ a riprendere lavoro sia come cuoco sia in un'altra professione adeguata, comportamento che mal si adegua con il principio precedentemente citato,
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che il ricorrente si limita in sostanza ad esporre i fatti e a rimproverare la condotta della Swica, senza tuttavia sollevare contro il giudizio impugnato censure determinanti per l'esame del diritto all'indennità per cambiamento d'occupazione,
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che, manifestamente infondato, il ricorso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF, essendo per il resto rinviato alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF),
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie, fissate in fr. 300.-, sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 16 gennaio 2009
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Ursprung Schäuble
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