BGer 8C_1037/2008 | |||
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BGer 8C_1037/2008 vom 04.02.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_1037/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 4 febbraio 2009
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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E._________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa cantonale per gli assegni famigliari, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione sociale cantonale,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 novembre 2008.
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Considerando:
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che per pronuncia del 13 novembre 2008 il presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da E._________ in materia di assegni familiari cantonali,
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che con ricorso 18 dicembre 2008 (timbro postale) al Tribunale federale E._________ si è opposto al giudizio cantonale, riconfermandosi nelle sue allegazioni espresse in sede di primo grado,
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che per comunicazione del 22 dicembre 2008 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessato le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e lo ha reso attento sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,
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che nel contempo lo ha informato sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso,
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che l'interessato non ha fatto uso di questa possibilità,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),
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che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
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che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,
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che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
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che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
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che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 4 febbraio 2009
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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