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Informationen zum Dokument  BGer 5A_17/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_17/2009 vom 24.02.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_17/2009
 
Sentenza del 24 febbraio 2009
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
approvazione del rapporto morale e del rendiconto finanziario,
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
 
il 4 dicembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che il 26 agosto 2003 la Commissione tutoria regionale 11 ha privato provvisoriamente A.________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole quale rappresentante B.________;
 
che il 9 maggio 2007 la predetta Commissione tutoria ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2006 allestiti dal rappresentante;
 
che con decisione 8 luglio 2008 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto, in quanto ricevibile, un ricorso di A.________, perché quest'ultima non ha dimostrato la falsità delle informazioni contenute nella relazione e non ha spiegato per quale motivo la Commissione tutoria non avrebbe dovuto procedere all'approvazione;
 
che la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 4 dicembre 2008, dichiarato irricevibile un appello di A.________ per carenza di un'adeguata motivazione;
 
che, giusta quest'ultima sentenza, l'appellante ha segnatamente omesso di indicare quali prove o elementi confortino le sue accuse e non ha spiegato davanti all'autorità di vigilanza per quali motivi riteneva erronea la decisione della Commissione tutoria di approvare il contestato rapporto morale;
 
che con ricorso in materia civile del 24 dicembre 2008 A.________ ha chiesto l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale e l'accoglimento del suo appello;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
 
che in concreto il ricorso in materia civile non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
 
che infatti nella misura in cui lamenta un tentativo di imporre un'interdizione, la ricorrente formula un'argomentazione estranea alla presente procedura concernente invece unicamente l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006;
 
che per il resto ella si limita a lamentarsi in modo generico ed apodittico della mancata considerazione del suo appello, a suo dire "perfettamente nell'argomento della questione" e "perfettamente ricevibile e degno di attento e doveroso esame", nonché indicante "precisamente le modalità ingiuste di esame e considerazione" del ricorso "da parte dell'Ufficio di vigilanza";
 
che tuttavia quest'ultime "modalità" - per quanto attiene al tema dell'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2006 - non risultano affatto da una lettura dell'appello;
 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 febbraio 2009
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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