BGer 6B_122/2009 | |||
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BGer 6B_122/2009 vom 09.04.2009 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_122/2009
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Sentenza del 9 aprile 2009
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Favre, presidente,
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cancelliera Ortolano.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di non luogo a procedere,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 15 dicembre 2008 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Con sentenza del 15 dicembre 2008, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa presentata da A.________ perché tardiva.
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2.
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Contro questa decisione A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia penale con cui chiede che sia dato seguito alla sua denuncia penale e che sia avviata e condotta una procedura d'istruzione penale. Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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3.
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Con decreto del 18 febbraio 2009, A.________ è stato invitato a fornire un anticipo delle spese giudiziarie entro l'11 marzo 2009. Poiché questo termine è scaduto infruttuoso, con decreto del 16 marzo 2009 a A.________ è stato assegnato un termine suppletorio non prorogabile scadente il 3 aprile 2009 per provvedere al pagamento dell'anticipo richiesto, precisando che in caso di mancato pagamento il Tribunale federale dichiara il rimedio giuridico inammissibile. Anche il termine suppletorio è scaduto infruttuoso.
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Entrambi i decreti sono stati notificati mediante raccomandate con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato dal ricorrente. Il primo risulta essere stato ricevuto da A.________ in data 19 febbraio 2009, mentre il secondo risulta essere trattenuto dal 17 marzo 2009 all'ufficio postale di X.________ per ordine del destinatario.
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4.
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4.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF, una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3855 n. 4.1.2.5).
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Questa presunzione vale anche in caso di richiesta del destinatario di trattenere gli invii all'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere, come in concreto, l'invio di atti giudiziari. La notifica è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno a partire dall'arrivo dell'invio all'ufficio postale (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, 2008, n. 1128 seg.; AMSTUTZ/ARNOLD, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n. 37 ad art. 44 LTF).
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Nella fattispecie il decreto del 16 marzo 2009 è giunto all'ufficio postale di X.________ il 17 marzo 2009. In base alla presunzione dell'art. 44 cpv. 2 LTF, suddetto decreto è stato notificato il 24 marzo 2009, prima dunque dello scadere del termine suppletorio fissato al 3 aprile 2009. Adottare un'altra soluzione significherebbe autorizzare il ricorrente a differire, a suo piacimento, il termine per il pagamento dell'anticipo spese, svuotando in tale modo l'art. 62 LTF di ogni senso.
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4.2 A norma dell'art. 62 cpv. 3 LTF, il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza.
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Nel termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF fissato al 3 aprile 2009 non è stato fornito l'anticipo spese richiesto. Di conseguenza, il ricorso presentato da A.________ non può essere trattato nel merito.
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso è manifestamente inammissibile e può essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 aprile 2009
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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Favre Ortolano
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