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Informationen zum Dokument  BGer 5A_785/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_785/2008 vom 25.05.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_785/2008
 
Sentenza del 25 maggio 2009
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Hohl, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
Parti
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
ricusazione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
 
che A.________ è insorto al Tribunale federale contro la sentenza 10 settembre 2008 con cui la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto una domanda di ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
 
che con decreto presidenziale del 19 novembre 2008 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.-- e di designare un recapito in Svizzera con l'avvertimento che in caso di inottemperanza le notificazioni del Tribunale federale possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale;
 
che con decreto pubblicato nel Foglio federale del 7 aprile 2009 (art. 39 cpv. 3 LTF) al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di 15 giorni per provvedere al versamento del predetto anticipo;
 
che il 20 maggio 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese di giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale.
 
Losanna, 25 maggio 2009
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Il Cancelliere:
 
Hohl Piatti
 
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