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Informationen zum Dokument  BGer 9C_302/2009  Materielle Begründung
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BGer 9C_302/2009 vom 08.06.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_302/2009
 
Sentenza dell'8 giugno 2009
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale U. Meyer, Presidente,
 
cancelliere Grisanti.
 
Parti
 
G.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Cassa malati Supra,
 
chemin de Primerose 35, 1007 Losanna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro le malattie,
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 marzo 2009.
 
Visto:
 
il giudizio del 18 marzo 2009 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, da un lato, nella misura in cui lo ha ritenuto quale denuncia di denegata giustizia per non avere l'assicuratore malattia emesso le decisioni su opposizione relative alla sospensione del pagamento delle prestazioni e al rifiuto di disdire il contratto assicurativo, ha accolto il ricorso di G.________ e ha fatto ordine alla Supra di procedere in tal senso, mentre dall'altro lo ha respinto nella misura in cui l'impugnativa era diretta contro la decisione del 12 agosto 2008 di Supra relativa alla richiesta di risarcimento danni presentata dall'assicurata contro l'operato della Cassa malati,
 
il ricorso del 31 marzo 2009 (timbro postale) contro il giudizio cantonale,
 
lo scritto del 2 aprile 2009 con il quale, per ordine del Presidente, G.________ è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali essa ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
 
gli atti completivi della ricorrente del 6 e 15 aprile e del 22 maggio 2009 (timbri postali),
 
considerando:
 
che nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione (su opposizione),
 
che di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su opposizione, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (DTF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008, consid. 4),
 
che pertanto, nella misura in cui la ricorrente chiede a questa Corte di esprimersi anche sul provvedimento di sospensione del pagamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e sul rifiuto della Supra di autorizzarle il cambiamento di assicuratore, il ricorso è irricevibile, in quanto su questi punti la Corte cantonale non si è ancora pronunciata, avendo ingiunto alla resistente di emanare le relative decisioni su opposizione (cfr. a tal proposito anche sentenza 8C_140/2007 del 21 aprile 2008, consid. 1 con riferimenti),
 
che per il resto, giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
 
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
 
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono debitamente sollevate in sede federale,
 
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
 
che infatti la ricorrente - limitandosi in sostanza a esternare confusamente accuse nei confronti dei responsabili della Cassa opponente e a lamentare un danno di oltre un milione di franchi per il loro operato - non si confronta, nemmeno negli atti completivi, nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio impugnato,
 
che in particolare l'insorgente non spiega perché e in quale misura l'argomentazione, diffusa e circostanziata, del Tribunale cantonale riguardo al fatto che la responsabilità della Cassa per il preteso danno materiale e morale non può essere - quantomeno allo stadio attuale - invocata per difetto dei presupposti legali, sarebbe contraria al diritto applicabile (art. 78 LPGA; DTF 133 V 14),
 
che infine la Corte giudicante deve dichiararsi chiaramente incompetente, già solo ratione materiae, a statuire sulle denunce e le richieste di ritiro dei precetti esecutivi fatti spiccare dalla Cassa resistente,
 
che in tali condizioni, il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere evaso in applicazione della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
 
che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico della ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 8 giugno 2009
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Il Cancelliere:
 
Meyer Grisanti
 
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