BGer 9C_195/2009 | |||
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BGer 9C_195/2009 vom 02.02.2010 | |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_195/2009
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Sentenza del 2 febbraio 2010
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali U. Meyer, Presidente,
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Borella, Kernen,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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B.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino,
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via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
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opponente,
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S.________,
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persona interessata.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 gennaio 2009.
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Fatti:
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A.
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B.________ è stato amministratore unico della X.________ SA, con sede dapprima a Y.________ e poi a Z.________, dalla data della sua costituzione, avvenuta il 25 aprile 2003, fino al 31 gennaio 2006, giorno delle sue dimissioni.
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Dopo essere entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la società è stata sistematicamente diffidata e precettata.
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Mediante decreto del 2006 la Pretura del Distretto di A.________ ha dichiarato il fallimento della X.________ SA, che è poi stata liquidata in via sommaria. La Cassa di compensazione del Cantone Ticino, presso la quale la società è stata affiliata in qualità di datrice di lavoro fino al 30 settembre 2005, ha insinuato all'Ufficio fallimenti di A.________ un credito di fr. 28'386.65 per il mancato (o comunque solo parziale) versamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF per gli anni 2004 e 2005 (fino al mese di settembre). Dopo avere ricevuto, in data 12 ottobre 2007 e 10 marzo 2008, la comunicazione da parte dell'Ufficio fallimenti che non erano previsti dividendi per i creditori di seconda classe, la Cassa, constatato di avere subito un danno, ha chiesto a B.________ il risarcimento di detto importo, in via solidale con S.________, amministratore di fatto della società (decisione 14 dicembre 2007 e decisione su opposizione del 4 aprile 2008).
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B.
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Per pronuncia del 26 gennaio 2009, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di B.________ e confermato l'operato dell'amministrazione.
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C.
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L'interessato ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale, al quale chiede l'annullamento della pronuncia impugnata e della decisione amministrativa in lite.
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Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
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Diritto:
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1.
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1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).
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1.2 Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni della parte ricorrente ed i motivi su cui si fondano; negli stessi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto.
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Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e riferimenti).
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Nella fattispecie, il gravame rispetta solo in parte questi requisiti. Nella misura in cui la motivazione non è sufficientemente precisa, esso risulta pertanto inammissibile.
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2.
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Oggetto del contendere è il tema di sapere se il ricorrente sia tenuto o meno a risarcire il danno fatto valere dalla Cassa. Né l'esistenza e l'entità del danno, né tanto meno la tempestività della richiesta risarcitoria sono contestati e risultano comunque dagli atti.
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3.
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Dopo avere ricordato il principio della responsabilità sussidiaria degli organi di una persona giuridica nel caso di inadempienza degli obblighi contributivi da parte della stessa (DTF 123 V 12 consid. 5b pag. 15; cfr. pure DTF 132 III 523 consid. 4.5 pag. 528, nonché DTF 129 V 11 consid. 3), avere evidenziato gli oneri inalienabili di un consigliere d'amministrazione (art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO), incombenti anche all'interessato per il fatto di avere accettato il mandato (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 con riferimenti; cfr. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni H 92/01 del 25 settembre 2002, in SVR 2003 AHV no. 5 pag. 13 consid. 5.3.2, e H 208/01 del 16 settembre 2002 consid. 4), e avere rilevato che lo stesso è venuto meno a questi obblighi rendendosi responsabile di grave negligenza per non avere svolto sufficiente controllo e attività di vigilanza o verifica sul pagamento dei contributi (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 136/00 del 29 dicembre 2000, in SVR 2001 AHV no. 15 pag. 51), il primo giudice ha dettagliatamente esposto i motivi che l'hanno indotto a ritenere giustificata la condanna del ricorrente al risarcimento del danno.
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4.
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Gli argomenti addotti con il ricorso non sono tali da ritenere manifestamente errati gli accertamenti dell'autorità giudiziaria cantonale, rispettivamente da far sembrare la sua valutazione contraria al diritto federale.
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4.1 Anche in sede federale il ricorrente insiste sul fatto che S.________, che ha ammesso la sua posizione di amministratore di fatto, sarebbe l'unico responsabile dello scoperto a favore della Cassa opponente.
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4.2 Come gli è stato ancora recentemente fatto presente (cfr. sentenza H 10/07 del 7 marzo 2008 consid. 6.2), ma vale evidentemente la pena ripeterlo viste le argomentazioni di uguale natura sollevate nel presente ricorso, l'insorgente non può, facendo leva sulla posizione dell'amministratore di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze. Secondo la giurisprudenza, infatti, se più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e la Cassa ha la facoltà di scegliere contro quale dei debitori solidali procedere (sul significato e la portata del vincolo di solidarietà nel presente contesto cfr. segnatamente la sentenza H 207/06 del 19 luglio 2007, in SVR 2008 AHV n. 5 pag. 13 consid. 4.2.2). Per contro, i rapporti interni, eventualmente di regresso, tra i singoli responsabili non la concernono ed esulano dalla procedura di risarcimento (cfr. DTF 119 V 86 consid. 5a pag. 87 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 195/95 del 5 marzo 1996, in VSI 1996 pag. 306 consid. 6 pag. 308). In quest'ottica, è quindi a ragione che la Corte cantonale ha ritenuto ininfluente per la verifica del rapporto esterno con la Cassa la dichiarazione del 31 gennaio 2006 con cui S.________ si è assunto la responsabilità per eventuali oneri sociali insoluti. Tale dichiarazione esplica tutt'al più effetti interni nei rapporti tra gli organi societari in causa (v. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 208/00 del 28 aprile 2003 consid. 7.2.2).
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4.3 L'organo di una società anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta delle persone alle quali affida la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli impartisce (cura in instruendo) e alla loro sorveglianza (cura in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 199 consid. 3a pag. 202; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991 pag. 165). Tale dovere risulta accresciuto quando si tratta - come in concreto - di un amministratore unico, ritenuto che se è vero che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello di curare che i contributi vengano pagati -, è altrettanto vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano effettivamente adempiute. In qualità di organo egli è in sostanza tenuto ad informarsi periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per rimediare a irregolarità (DTF 114 V 219 consid. 4a pag. 223 e riferimenti).
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4.4 Se anche S.________ si occupava di fatto della gestione degli affari societari e quindi pure degli aspetti contributivi, ciò non toglie che, in forza della sua posizione di amministratore unico e della giurisprudenza suesposta, l'insorgente doveva comunque controllare personalmente che venissero pagati regolarmente i contributi alla Cassa, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS. Per giurisprudenza, l'amministratore di una società non può discolparsi invocando il fatto che i conti annuali non avrebbero consentito di rendersi esattamente conto della situazione, dovendosi in effetti attendere da una persona diligente nella stessa posizione la verifica regolare degli affari della società e non solo l'esame annuale (o comunque saltuario) dei conteggi (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5b).
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4.5 In qualità di amministratore unico di una tutto sommato piccola SA, alle cui dipendenze, stando alle dichiarazioni salariali agli atti per gli anni in questione, lavoravano da quattro a sette persone, l'insorgente doveva (tempestivamente) accertarsi dell'effettivo versamento dei contributi sociali e non poteva di certo esimersi dagli obblighi di controllo e di vigilanza incombentigli in virtù della sua funzione (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 292/03 del 7 aprile 2004 consid. 3.1). In effetti, soprattutto in presenza di imprese di modesta entità - come può ritenersi quella in esame (per un confronto v. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 293/02 del 20 maggio 2003 consid. 4) - presentanti strutture tutto sommato semplici e ben controllabili, la prassi in materia prescrive agli organi degli obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (sentenza citata H 293/02, ibidem; sul tema cfr. pure sentenza citata H 207/06 consid. 4.2.3). A ciò si aggiunge - come già si ha avuto modo di precisare nella sentenza citata H 10/07 - che l'interessato, attivo professionalmente quale titolare di uno studio commerciale, avrebbe dovuto (sin dall'inizio) assumersi con maggiore rigore le competenze di controllo e di vigilanza connesse alla carica accettata e prestare maggiore attenzione all'operato di colui che gestiva di fatto la società; segnatamente era suo preciso dovere vigilare affinché i contributi sociali venissero regolarmente versati (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 265/00 del 20 marzo 2003 consid. 4.3). Ciò che non ha manifestamente fatto.
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4.6 Nel caso di specie, inoltre, le carenze nell'adempimento dei propri doveri di amministratore appaiono ancor più gravi se si tiene conto che il mancato pagamento degli oneri sociali si è protratto per un lungo periodo (cfr. la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 5b).
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5.
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Ormai - con la resa della presente sentenza - divenuta priva di oggetto e comunque manifestamente infondata è infine la domanda con cui il ricorrente ha chiesto di sospendere la procedura risarcitoria in attesa di conoscere l'esito delle trattative in corso, in ambito fallimentare, per l'incasso di un asserito credito della fallita di fr. 140'000.- nei confronti della C.________ SA. A prescindere dalla possibilità, per la Corte giudicante, di potere considerare i fatti nuovi invocati (cfr. a tal proposito l'art. 99 cpv. 1 LTF, secondo cui possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore), si ricorda che, in caso di incertezza sul dividendo della procedura di fallimento, è la prassi in materia ad esigere, per ragioni legate all'osservanza dei termini di prescrizione, che la decisione di risarcimento venga formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo. Per il Tribunale federale (delle assicurazioni), del resto, corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (DTF 113 V 180 consid. 3b pag. 184).
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6.
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Ne segue che in quanto ammissibile il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 2000.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 2 febbraio 2010
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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