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Informationen zum Dokument  BGer 4A_486/2009  Materielle Begründung
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BGer 4A_486/2009 vom 03.02.2010
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_486/2009
 
Sentenza del 3 febbraio 2010
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Klett, Presidente,
 
Rottenberg Liatowitsch, Kolly
 
Cancelliera Gianinazzi.
 
Parti
 
A.A.________,
 
B.A.________,
 
patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.C.________,
 
D.C.________,
 
E.________,
 
patrocinati dall'avv. Damiano Brusa,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
ricusa del Pretore,
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata
 
il 24 agosto 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
 
A.
 
Tra il 1989 e il 1995 A.A.________ e B.A.________ hanno assistito F.C.________ nella tutela dei suoi interessi ereditari nella successione della madre. Una volta terminato il mandato, fra le parti sono sorti gravi disaccordi in merito alla remunerazione dei legali, sfociati in varie procedure che durano ancora oggi.
 
A.a Il 20 aprile 2005 F.C.________ è deceduto e gli sono subentrati gli eredi C.C.________, D.C.________ e E.________ (di seguito: gli eredi C.________).
 
A.b Con precetto esecutivo civile del 6 settembre 2006 gli eredi C.________, richiamandosi all'art. 488a CPC/TI (azione di rendiconto), hanno chiesto la consegna di diversi documenti e informazioni. A.A.________ e B.A.________ hanno interposto opposizione e la controversia è proseguita sino al Tribunale federale, che con sentenza del 9 giugno 2008 (4A_20/2008) ha confermato l'obbligo dei mandatari di trasmettere i seguenti documenti: "copia dell'atto di cessione B.A.________ e A.A.________ a X.________ del 29 dicembre 1994; resoconto degli onorari fatturati in relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa ereditaria promossa contro il dottor G.________; resoconto scritto indicante i motivi per cui le cartelle ipotecarie gravanti su villa yyy, appartenenti a H.________ conformemente ai bilanci della stessa fondazione nonché al certificato del creditore del 5.11.1990, sono state trattenute e quindi (asseritamente) cedute alla fondazione di famiglia dei precettati."
 
B.
 
Sostenendo che A.A.________ e B.A.________ non hanno dato seguito a questa sentenza, il 15 dicembre 2008 gli eredi C.________ hanno nuovamente adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza di emanazione del decreto esecutivo, giusta l'art. 497 segg. CPC/TI, tendente alla consegna dei citati atti da parte dei legali.
 
Il 17 dicembre 2008 il Pretore ha citato le parti a comparire lunedì 9 febbraio 2009 per procedere alla discussione sull'istanza.
 
L'8 gennaio 2009 A.A.________ ha presentato una domanda di ricusa nei confronti del Pretore adito.
 
C.
 
Il 20 gennaio 2009 l'incarto è stato trasmesso alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per competenza (art. 30 CPC/TI) unitamente alle osservazioni del Pretore del 20 gennaio 2009 e a quelle delle controparti, datate 16 gennaio 2009.
 
C.a Con ordinanza del 3 marzo 2009 la Presidente della Camera adita ha ammesso le lettere inoltratele il 21 e 22 gennaio 2009 dal ricusante quale replica e assegnato a Pretore e controparti un termine per duplicare; nel medesimo atto ha respinto la domanda A.A.________ di congiungere la procedura di ricusa in corso con quella analoga avviata il 27 febbraio 2009 nell'ambito di un'altra causa e di acquisire agli atti un plico di documenti relativo a quest'ultima causa.
 
Il 6 marzo seguente la stessa giudice ha respinto sia la domanda di riconsiderare la precedente ordinanza "almeno per quanto attiene alla produzione in atti di un plico di documenti" sia l'istanza - presentata in via subordinata - di restituzione in intero del termine per la produzione di nuove prove, volta ad acquisire in atti il medesimo plico di documenti e a richiamare gli incarti di merito in relazione ai quali è stata formulata la nuova istanza di ricusa del 27 febbraio 2009.
 
In sede di duplica tanto il Pretore quanto gli eredi C.________ hanno ribadito di non ravvisare gli estremi per la ricusa.
 
All'udienza di discussione del 6 maggio 2009, le parti hanno notificato ulteriori mezzi di prova che sono stati solo parzialmente ammessi dalla Presidente, dopodiché l'istruttoria si è chiusa e l'udienza è proseguita come dibattimento finale; tutte le parti si sono riconfermate nelle precedenti posizioni.
 
C.b Statuendo il 24 agosto 2009 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di ricusa, nella limitata misura in cui l'ha ritenuta ricevibile. Buona parte delle circostanze addotte nell'istanza di ricusa presentata l'8 gennaio 2009 - hanno osservato i giudici ticinesi - sono state infatti già vagliate nella sentenza del 14 luglio 2008.
 
D.
 
Il 30 settembre 2009 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile volto a ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale la modifica della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento dell'istanza di ricusa rispettivamente, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata e delle tre decisioni incidentali che l'hanno preceduta, con rinvio della causa alla II Camera civile del Tribunale d'appello per completamento d'istruttoria e nuovo giudizio.
 
D.a Il 5 ottobre 2009 i ricorrenti hanno inoltrato un ulteriore scritto di precisazione, adducendo anche fatti nuovi successivi all'introduzione del ricorso in materia civile.
 
D.b Il 9 ottobre seguente essi hanno poi introdotto una nuova "integrazione con domanda di misure superprovvisionali urgenti".
 
Con decreto del 14 ottobre 2009 la Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile tale domanda, i provvedimenti richiesti non essendo riferiti alla procedura di ricusa in rassegna né a quella di emanazione del decreto esecutivo avviata dagli eredi C.________ il 15 dicembre 2008.
 
D.c L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo presentata contestualmente al gravame è stata invece respinta il 30 ottobre 2009.
 
D.d Nella risposta presentata il 3 novembre 2009 gli eredi C.________ hanno proposto, in via principale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via subordinata, di respingerlo nel merito.
 
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dal canto suo comunicato di non avere nessuna osservazione e si è riconfermata nelle motivazioni e conclusioni della sentenza impugnata.
 
Diritto:
 
1.
 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3).
 
1.1 Il ricorso appare d'acchito inammissibile in quanto presentato da B.A.________, la quale non risulta aver partecipato alla procedura di ricusa in sede cantonale.
 
1.2 Interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) A.A.________, parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), contro la decisione sulla ricusazione (art. 92 LTF) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in relazione a una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso supera ampiamente fr. 30'000.-- (art. 72 e 74 cpv. 1 lett. b LTF; cfr. quanto già esposto al riguardo nella sentenza 4A_20/2008 del 9 giugno 2008), il ricorso in materia civile risulta ricevibile, sotto questo profilo.
 
1.3 Il gravame appare ricevibile anche in quanto rivolto contro le tre decisioni incidentali pronunciate - il 3 marzo, il 6 marzo e il 6 maggio 2009 - dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello.
 
Queste decisioni - concernenti la mancata assegnazione di un termine per replicare alle osservazioni di controparte, la mancata congiunzione con la procedura di ricusa avviata il 27 febbraio 2009 nonché la mancata assunzione di mezzi di prova - non potevano essere impugnate prima della decisione sulla ricusa e sono suscettibili d'influire sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
 
1.4 Irricevibili risultano invece lo scritto inoltrato il 5 ottobre 2009, con l'annessa documentazione, e tutti i documenti che il ricorrente ha continuato a inoltrare al Tribunale federale nel corso della procedura, eccezion fatta, evidentemente, per la domanda di adozione di provvedimenti supercautelari del 9 ottobre 2009, evasa il 14 ottobre seguente.
 
Come ammesso dallo stesso ricorrente nell'allegato ricorsuale del 30 settembre 2009, il termine di ricorso è scaduto il 1° ottobre 2009 (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti inoltrati successivamente - senza che siano state nemmeno allegate le condizioni per una restituzione in intero del termine (cfr. art. 50 LTF) - non possono pertanto venir tenuti in considerazione ai fini dell'attuale giudizio.
 
2.
 
La controversia verte sulla domanda di ricusa proposta contro un magistrato che il ricorrente sente prevenuto nei suoi confronti.
 
La ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 CEDU - che su questo punto hanno la medesima portata - permette di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi sulla sua imparzialità; essa mira ad evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte (DTF 134 I 238 consid. 2.1 pag. 240 con rinvii).
 
La ricusa rimane tuttavia una misura d'eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della giustizia, dev'essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettono di dubitare dell'imparzialità del giudice. Non è necessario che venga accertata un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata: bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio possono venir tenute in considerazione solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (DTF citata; 131 I 24 consid. 1.1 con rinvii). In altre parole, la parte può personalmente risentire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo è sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza 1B_222/2007 del 29 novembre 2007 consid. 3.2.3, in RtiD 2008 II pag. 23 segg.). Lo scopo della ricusazione, giovi ricordarlo, è quello di assicurare alla parte un giudice imparziale, non quello di garantirle la scelta del magistrato che meglio le aggrada.
 
È inoltre opportuno rammentare che decisioni procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice. Rientra nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono - da soli - di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi sbagliati. Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione, possono eventualmente giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione (DTF 125 Ia 124 consid. 3e). A ogni modo, errori di fatto o di diritto vanno innanzitutto censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge e non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio); la domanda di ricusa non deve divenire uno strumento strategico per paralizzare la procedura.
 
Da ultimo, non va dimenticato che spetta a chi se ne prevale il compito sostanziare adeguatamente le condizioni della ricusa.
 
3.
 
In concreto, gli opponenti propongono di dichiarare il ricorso interamente inammissibile a causa della sua motivazione, che non soddisfa le esigenze poste dalla legge.
 
3.1 Nell'allegato ricorsuale viene fatta valere la violazione di numerose disposizioni della Costituzione federale, di quella cantonale e del diritto processuale ticinese.
 
Si tratta di censure di per sé proponibili nel quadro di un ricorso in materia civile al Tribunale federale: il diritto federale di cui all'art. 95 lett. a LTF include infatti anche i diritti costituzionali dei cittadini, il diritto costituzionale cantonale è esplicitamente menzionato alla lett. c. di questo medesimo articolo e, anche se non rientra fra i motivi di ricorso elencati dall'art. 95 LTF, l'applicazione del diritto processuale cantonale è censurabile sotto il profilo dell'arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382 seg. con rinvii).
 
3.2 Come già ricordato nella sentenza 4A_20/2008 del 9 giugno 2008, al consid. 4.1, quando viene fatta valere la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni del diritto cantonale, le esigenze di motivazione poste al ricorso sono rigorose.
 
3.2.1 Il Tribunale federale tratta queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.2). Ciò implica che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati e precisare altresì in che consista tale violazione; critiche appellatorie non sono ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2 pag. 88 con rinvii).
 
In particolare, qualora sia lamentata la violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), non ci si può limitare a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura d'appello, ma occorre dimostrare - con un'argomentazione chiara e dettagliata - che essa è manifestamente insostenibile (DTF 134 II 244 consid. 2.2). L'arbitrio, infatti, non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4 con rinvii).
 
3.2.2 Per quanto riguarda l'accertamento dei fatti, giova ricordare che, in linea di principio il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sui fatti così come accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata o completarlo solo se è stato violato il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o se i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Spetta alla parte che intende prevalersi di una fattispecie diversa da quella constatata nella sentenza criticata esporre in maniera circostanziata il motivo che la induce a ritenere adempiute queste condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
 
Dato che la definizione di "manifestamente inesatto" corrisponde a quella di arbitrario (DTF 135 III 397 consid. 1.5) e configura dunque a sua volta una violazione di un diritto fondamentale (art. 9 Cost.; DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1 pag. 39), valgono le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, sopra descritte.
 
3.3 Considerati i principi appena esposti, le obiezioni mosse dagli opponenti alla motivazione dell'impugnativa sono pertinenti.
 
3.3.1 Invece di confrontarsi criticamente con il contenuto della decisione sulla ricusa e delle tre decisioni incidentali contestate e di indicare in maniera chiara e strutturata le ragioni che lo inducono a ritenere gli argomenti addotti dai giudici ticinesi lesivi del diritto costituzionale, il ricorrente descrive diffusamente le varie controversie che lo vedono opposto agli opponenti e alla fondazione di famiglia a loro riconducibile, come se si trattasse di un'unica grande procedura giudiziaria. Ma non è così. Nonostante l'indubbia relazione esistente fra tali cause, il ricorrente perde di vista che ognuna di esse è oggetto di una procedura a sé stante e che, fra l'altro, alcune di queste procedure sono state già decise (anche dal Tribunale federale) mentre altre sono tuttora al vaglio delle competenti autorità giudiziarie ed esulano dal tema della presente lite.
 
Questo comporta l'inammissibilità di tutti gli argomenti relativi ai rapporti e i conflitti esistenti tra F.C.________ e A.A.________ così come di quelli riguardanti il merito dell'azione di rendiconto nella procedura prevista dall'art. 488a CPC/TI - che ha già fatto l'oggetto di una decisione del Tribunale federale (cfr. la già citata sentenza 4A_20/2008 del 9 giugno 2008) - e di quelli concernenti l'azione di rivendicazione della proprietà delle cartelle ipotecarie, avviata dopo la domanda di ricusa in oggetto, che lo vede opposto alla fondazione di famiglia degli opponenti ed è tuttora pendente dinanzi al Pretore.
 
3.3.2 Va detto che anche quando rivolge la sua attenzione alla procedura di ricusa in esame, il ricorrente espone le proprie ragioni in maniera assai intricata, mescolando le critiche contro le decisioni incidentali con quelle contro la decisione sulla ricusa, gli argomenti di fatto con quelli di diritto. Ciononostante non si giustifica di dichiarare il gravame di primo acchito globalmente inammissibile, come proposto dagli opponenti. Qui di seguito, il Tribunale federale vaglierà dunque le censure che appaiono formulate in maniera sufficientemente chiara.
 
4.
 
Innanzitutto vanno trattate le doglianze espresse contro le tre decisioni incidentali.
 
4.1 Il ricorrente ravvede una violazione del suo diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., nella mancata assegnazione - nell'ordinanza del 3 marzo 2009 - di un termine per replicare alle osservazioni delle controparti, così come da lui richiesto nella lettera del 22 gennaio 2009.
 
Ora, preso atto della lettera 22 gennaio 2009, nella quale il ricorrente chiedeva fra l'altro di essere ammesso a replicare alle osservazioni 16 gennaio 2009 degli opponenti e dello scritto da lui già prodotto il 21 gennaio 2009 in reazione alle osservazioni del Pretore, nella citata ordinanza la Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello ha ammesso ambedue gli allegati quali replica e li ha intimati a opponenti e Pretore per un'eventuale duplica entro un termine di dieci giorni. Non risulta - né viene preteso nel gravame - che il ricorrente abbia criticato questa decisione prima d'inoltrare ricorso al Tribunale federale. Egli ha invero domandato alla giudice di "riconsiderare" l'ordinanza, ma con riferimento ad altre questioni, senza contestare in alcun modo la trasmissione delle sue lettere a Pretore e controparti per duplica.
 
In siffatte circostanze, la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito è manifestamente infondata. Il comportamento del ricorrente si scontra inoltre con il principio della buona fede processuale, in virtù del quale la parte che constata un (asserito) vizio di procedura è tenuta a segnalarlo immediatamente, in un momento ove sia ancora possibile rimediarvi; essa non può attendere passivamente l'esito della causa, allo scopo di prevalersene - se del caso - successivamente dinanzi all'autorità di ricorso (DTF 119 Ia 221 consid. 5a pag. 228 seg.).
 
4.2 Lo stesso sembra valere con riferimento alla decisione della giudice - sempre contenuta nell'ordinanza del 3 marzo 2009 - di respingere la domanda di congiungere la procedura di ricusa in rassegna con quella avviata il 27 febbraio 2009 nel quadro dell'azione di rivendicazione della proprietà di due cartelle ipotecarie promossa dalla fondazione di famiglia degli opponenti. Nella domanda di riconsiderazione dell'ordinanza il ricorrente ha infatti preso atto di questa decisione senza commentarla, auspicando solo la modifica dell'ordinanza "almeno per quanto attiene alla produzione in atti di un plico di documenti".
 
Sia come sia, la giudice ha spiegato di non reputar giustificata la domanda di congiunzione delle due procedure di ricusa ai sensi dell'art. 72 CPC/TI, perché la seconda istanza di ricusa si riferisce a una procedura che vede coinvolte parti diverse e sottostà alla competenza per materia di un'altra Camera del Tribunale d'appello. Dinanzi al Tribunale federale il ricorrente critica l'applicazione dell'art. 72 CPC/TI e definisce poco convincente la motivazione addotta dalla giudice, ma - come rilevano a ragione gli opponenti - una simile argomentazione non è certo idonea a far apparire arbitraria la sua decisione (sulla nozione di arbitrio e sulle esigenze di motivazione poste alla censura di violazione del divieto dell'arbitrio cfr. consid. 3.2).
 
4.3 Il ricorrente non ha miglior fortuna laddove censura siccome arbitraria la decisione della giudice - pronunziata il 3 marzo 2009 e confermata il 6 marzo seguente - di non acquisire agli atti i documenti relativi alla domanda di ricusa del 27 febbraio 2009 e di non assumere i mezzi di prova (documenti e testi) proposti in occasione dell'udienza del 6 maggio 2009.
 
La Presidente della II Camera civile ha spiegato che, dovendo ogni istanza di ricusa essere trattata separatamente, non vi era motivo di acquisire agli atti i documenti allegati alla domanda di ricusa del 27 febbraio 2009; essa ha dipoi respinto, il 6 marzo 2009, la richiesta tendente all'acquisizione di questi documenti anche perché posteriori all'istanza di ricusa dell'8 gennaio 2009. Per quanto concerne i mezzi di prova notificati dal ricorrente all'udienza del 6 maggio 2009, la Presidente ha constatato che l'esposto di 24 pagine da lui presentato non era tanto una prova quanto una dichiarazione di parte, che come tale avrebbe potuto essere già esposta con l'istanza di ricusa, mentre l'audizione del Pretore ricusato e dello stesso ricorrente non appariva utile, essendosi entrambi già espressi sulla ricusa, così come non si vedeva infine il motivo di interrogare l'avvocato presente allo scambio verbale intervenuto tra il ricorrente e il legale degli opponenti a Vaduz, non potendo egli fornire alcuna informazione sul comportamento del Pretore.
 
Gli argomenti addotti dal ricorrente per contrastare l'apprezzamento anticipato delle prove effettuato dal magistrato non ne dimostrano il carattere arbitrario. Egli afferma che l'assunzione dei citati mezzi di prova era essenziale ai fini del giudizio, ma non è in grado di sostanziare adeguatamente questa sua tesi: non si vede infatti come potrebbe l'avvocato di Vaduz riferire - per conoscenza diretta - delle asserite dichiarazioni di disistima espresse dal Pretore nei confronti del ricorrente, né si comprende la necessità di acquisire agli atti la documentazione relativa alla domanda di ricusa presentata nel quadro dell'azione di rivendicazione della proprietà delle due cartelle ipotecarie, che verrà trattata, separatamente, da un'altra Camera del Tribunale d'appello. Infine, occorre osservare che buona parte dei documenti prodotti dal ricorrente all'udienza del 6 maggio 2009 riguardano circostanze che hanno già fatto l'oggetto della precedente domanda di ricusa nei confronti del medesimo Pretore, decisa il 14 luglio 2008, di cui si dirà nei prossimi considerandi.
 
4.4 In quanto rivolto contro le tre decisioni incidentali della Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello, il ricorso si avvera pertanto infondato nella misura in cui è ammissibile.
 
5.
 
Nella sentenza impugnata buona parte degli argomenti addotti dal ricorrente contro il Pretore è stata dichiarata inammissibile, trattandosi di questioni già giudicate nella sentenza di ricusa del 14 luglio 2008, nell'ambito della quale era stata esaminata la condotta processuale del Pretore sino al 25 gennaio 2008.
 
5.1 La II Camera civile del Tribunale d'appello ha in particolare ricordato di aver già trattato le doglianze espresse dal ricorrente in relazione all'azione di rendiconto ex art. 488a CPC/TI, sia con riferimento all'adeguatezza della procedura seguita e all'esito del giudizio in seconda istanza sia con riferimento al comportamento tenuto dal Pretore quando ha fissato la data dell'udienza di discussione e durante la stessa.
 
Anche la tesi secondo cui il Pretore avrebbe esternato al patrocinatore degli opponenti giudizi negativi sulla persona del ricorrente, incoraggiandolo a introdurre l'azione di rendiconto, era già stata vagliata in maniera approfondita. Ciononostante, nella pronunzia qui criticata, la Corte cantonale si è nuovamente chinata su questo tema, riferendosi pure a parte dei documenti di per sé dichiarati inammissibili, ed è giunta - ancora una volta - alla conclusione che non vi è nessuna prova a sostegno di un colloquio fra il Pretore e l'avv. Damiano Brusa dal tenore asserito dal ricorrente. "È certo invece" - hanno osservato i giudici ticinesi - "che i rapporti personali tra i rispettivi avvocati delle parti sono contrassegnati da un clima conflittuale molto marcato. [...] A tali difficili e a tratti accesi rapporti tra i legali è tuttavia del tutto estraneo il Pretore. Tale conclusione si impone a un osservatore oggettivo [...]."
 
5.2 Il ricorrente non contesta di aver già fatto valere questi argomenti nel quadro della precedente procedura di ricusa, decisa il 14 luglio 2008. Egli è però dell'avviso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale d'appello, tale decisione non sia passata in giudicato e che i fatti da lui addotti debbano essere rivalutati "alla luce dei nuovi elementi".
 
5.2.1 Ora, il ricorrente riconosce di non aver impugnato la decisione sulla ricusa del 14 luglio 2008. Contrariamente a quanto da lui sostenuto, egli avrebbe senz'altro potuto sottoporla al Tribunale federale, in virtù dell'art. 92 LTF, con un ricorso sussidiario in materia costituzionale - qualora il valore litigioso minimo del ricorso in materia civile non fosse stato raggiunto - e nell'ambito di tale rimedio il Tribunale federale avrebbe potuto esaminare l'asserita violazione del diritto Costituzionale federale e del diritto processuale cantonale con il medesimo potere cognitivo di cui gode nell'ambito del ricorso ordinario (DTF 134 I 184 consid. 1.4 pag. 188 seg.).
 
La sentenza emanata il 14 luglio 2008 non può dunque più venir rimessa in discussione (art. 92 cpv. 2 LTF).
 
5.2.2 Questo non significa tuttavia che i motivi di ricusa addotti in quell'occasione non potessero venir riproposti nella domanda di ricusa inoltrata un anno più tardi, se, come preteso dal ricorrente, ad essi sono venuti ad aggiungersi elementi nuovi suscettibili di sostanziare (tutti insieme) la parzialità del Pretore contestato.
 
Giusta l'art. 29 cpv. 4 CPC/TI chi - come il ricorrente - fonda una ricusa sull'art. 27 CPC/TI non dev'essere passato né deve aver lasciato espressamente o tacitamente passare il giudice ad atti successivi (cfr. anche DTF 134 I 20 consid. 4.3.1). Il principio della buona fede processuale vieta alla parte di far prova di attendismo e le impone di agire non appena i fatti siano interpretabili alla stregua di un insieme coerente; se lascia compiere ulteriori atti di procedura, perde il diritto alla ricusazione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n. 2 ad art. 27 CPC/TI; gli stessi, Appendice 2000/2004, n. 5 ad art. 29 CPC/TI). Sennonché gli estremi di una ricusazione fondata sulla parvenza di parzialità del giudice possono manifestarsi in modo progressivo, sulla scorta di circostanze convergenti. Esigere dalla parte che si attivi non appena in possesso di elementi sufficienti - a suo modo di vedere - a suffragare la domanda di ricusa, salvo poi opporle la forza di cosa giudicata della sentenza quando, successivamente, si presenta con una nuova serie di elementi che, uniti ai primi, dimostrano la parzialità del magistrato contestato non è compatibile con il principio della buona fede, che vincola anche lo Stato (art. 5 cpv. 3 Cost.).
 
5.2.3 Incombe comunque alla parte che se ne prevale l'onere di allegare e dimostrare, con un'argomentazione articolata in maniera chiara e dettagliata che, alla luce dei nuovi elementi, le ragioni addotte in precedenza dall'autorità per negare la prevenzione del giudice non sono più giustificate.
 
In concreto, il ricorrente non soddisfa questo suo onere. Come già in sede cantonale, anche dinanzi al Tribunale federale egli argomenta come se la procedura sfociata nel giudizio del 14 luglio 2008 non avesse mai avuto luogo, come se le circostanze da lui addotte in quell'ambito non fossero state valutate. Questa strategia argomentativa, che consiste nell'esporre la propria versione degli "antefatti", senza confrontarsi con le considerazioni formulate al riguardo dalla Corte cantonale nel precedente giudizio e senza spiegare per quale motivo esse non possono più valere nel procedimento attuale, non gli giova. Così come non gli giova sostenere che il "nuovo fatto grave" risiede nella dichiarazione dell'avv. Brusa a Vaduz, che lasciava intendere l'esistenza di una prevenzione del Pretore nei suoi confronti, trattandosi di una questione che la II Camera civile del Tribunale d'appello ha esaminato in maniera approfondita ed esaustiva nella sentenza del 14 luglio 2008 (cfr. quanto esposto al consid. 5.1). Il ricorrente non sembra avvedersi che, riproponendo semplicemente lo stesso cumulo di elementi con l'aggiunta di alcune circostanze asseritamente nuove, che si rivelano poi non esserlo, o solo in minima parte, egli si espone al rimprovero di una condotta processuale abusiva.
 
5.3 Anche su questo punto, dunque, il ricorso finisce per risultare inammissibile per carente motivazione.
 
6.
 
In definitiva, l'unico episodio nuovo validamente addotto a sostegno della domanda di ricusa nell'attuale procedura è il rimprovero mosso al Pretore per aver chiesto alla II Camera civile - quando le ha trasmesso l'incarto della ricusa - di decidere celermente, in considerazione della natura urgente del procedimento.
 
A mente del ricorrente tale richiesta sarebbe più propria a un patrocinatore di parte che a un magistrato, mentre la Corte cantonale ha ritenuto che il giudice ha semplicemente fatto prova di solerzia, solerzia che, considerata la natura della causa nell'ambito della quale è stata presentata la domanda di ricusa - volta all'esecuzione effettiva di una sentenza del Tribunale federale - non era assolutamente fuori luogo.
 
Nell'impugnativa il ricorrente si limita a ribadire la propria opinione senza indicare adeguatamente quali norme di diritto sarebbero state lese dai giudici ticinesi. Ancora una volta la sua censura, così come formulata, dev'essere dichiarata inammissibile.
 
7.
 
Donde la reiezione del ricorso nella limitata misura in cui è ammissibile.
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 nonché 68 cpv. 1, 2 e 4 LTF).
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
In quanto presentato da B.A.________, il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
In quanto presentato da A.A.________, il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido, i quali rifonderanno agli opponenti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
 
4.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 febbraio 2010
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: La Cancelliera:
 
Klett Gianinazzi
 
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